REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



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PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI LUCCA REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con Delibera del Commissario Straordinario ai sensi dell art. 42 e 141 del D.lgs 267/00 n 33 del 06/03/2007

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1 FINALITA...3 Art. 2 IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...3 Art. 3 - FUNZIONI DEL SERVIZIO...3 TITOLO II - STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...3 Art. 4 - COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...3 Art. 5 - IL SINDACO...4 Art. 6 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...4 Art. 7 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)...6 Art. 8 - UNITA DI CRISI COMUNALE...8 Art. 9 - IL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...8 Art. 10 - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE...8 Art. 11 - LA POLIZIA MUNICIPALE...9 Art. 12 - I SERVIZI TECNICI COMUNALI...9 Art. 13 - UNITA OPERATIVE DECENTRATE...9 TITOLO III PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...9 Art. 14 CARATTERISTICHE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...9 TITOLO IV PROCEDURE DI INTERVENTO...10 Art. 15 MODALITA DI INTERVENTO...10 TITOLO V - RISORSE E MEZZI...10 Art. 16 - UTILIZZO DI RISORSE E MEZZI...10 Art. 17 UTILIZZO DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI...10 Art. 18 - CONVENZIONI...11 Art. 19 - PROGETTO APERTO PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE...11 Art. 20 PIANO DI FORMAZIONE...11 TITOLO VI - ATTIVITA ED INIZIATIVE...11 Art. 21- CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE...11 Art. 22- PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE...12 Art. 23 - ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE...12 Art. 24 - ALTRE ATTIVITA ED INIZIATIVE...12 TITOLO VII - COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...13 Art. 25 - IL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...13 Art. 26 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...13 Art. 27 - ORGANI DEL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...13 Art. 28 - ATTIVITA E FUNZIONI DEL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO...14 TITOLO VIII - NORME FINALI...14 Art. 29 - NORME FINALI...14 2

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 FINALITA 1. Il presente Regolamento, in attuazione delle specifiche leggi nazionali e regionali, disciplina l ordinamento, i compiti e le funzioni comunali in materia di protezione civile. 2. A tal fine è operante il Servizio Comunale di Protezione Civile. Art. 2 IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Il Servizio di Protezione Civile ha il compito di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di tutela dell incolumità della persona umana, dell integrità dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o connesse con l attività dell uomo nonché di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile. Art. 3 - FUNZIONI DEL SERVIZIO 1. Il Servizio di Protezione Civile, in ottemperanza dell art. 8 Legge Regionale n 67 del 29/12/2003: a) Elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l integrazione con l attività di previsione di competenza della provincia; b) Definisce l organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell ambito del territorio comunale; c) Adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l informazione alla popolazione e l organizzazione di esercitazioni; d) Adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto; e) Provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi regionali per il superamento dell emergenza, provvede agli adempimenti previsti dall art. 27 della L.R. 67/2003; f) Provvede all impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile. TITOLO II - STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 4 - COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Sono componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile: a) Il Sindaco; 3

b) Il Servizio Comunale di Protezione Civile che svolge attività di Centro Situazioni ai sensi dell art. 2 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n 69 (69/R) e come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 44/R; c) Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), che viene istituito in caso di emergenza ai sensi dell art. 2 della Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n 69 (69/R) e come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 44/R; d) L Unità di Crisi Comunale; e) Il Comitato Comunale di Volontariato; f) Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; g) La Polizia Municipale; h) I Servizi Tecnici Comunali. i) L Unità Operativa Decentrata; Art. 5 - IL SINDACO 1. Il Sindaco è Autorità locale di Protezione Civile (art. 15 Legge n 225 del 24 febbraio 1992), ed in tale veste è il responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile disciplinato dal presente Regolamento. 2. Coordina tutte le attività di Protezione Civile nelle fasi di prevenzione, pianificazione, soccorso, ricostruzione. 3. Il ruolo e le competenze del Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia. Art. 6 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Secondo quanto disposto dall art. 15, comma 2, della L. 225/1992 e dall art. 8 della L.R. 67/2003, ogni amministrazione comunale deve dotarsi di un proprio Servizio Comunale di Protezione Civile attraverso il quale il Sindaco esercita le funzioni attribuite ai sensi ed agli effetti della citata L. 225/1992. 2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile, come indicato al precedente articolo 4 comma 1 lettera b del Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n 69 (69/R) e come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 44/R, svolge attività di Centro Situazioni, il quale è attuato in via ordinaria e continuativa. 3. L attività di Centro Situazioni comprende: a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di Centro Operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile. 4

4. Il Servizio Comunale di Protezione Civile inoltre cura: a) L organizzazione di tutte le attività ordinarie di pianificazione e prevenzione di possibili criticità, calamità o catastrofi attraverso la predisposizione e l aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, la raccolta di dati d archivio e statistici e il collegamento con gli altri enti competenti in materia di Protezione Civile; b) L organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale comunale, nonché la sua gestione nelle varie fasi di emergenza; c) La predisposizione delle procedure gestionali, amministrative ed operative, relative alle emergenze e l attivazione sul territorio comunale del Piano Comunale di Protezione Civile e le conseguenti attività in emergenza; d) La gestione della Sala Operativa del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); e) il supporto tecnico-logistico al Sindaco in ogni fase dell attività di Protezione Civile. f) Il collegamento con altri uffici ed Enti competenti in materia di Protezione Civile così come disposto dall art. 5 comma 8 e dall art. 9 e 10 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n 69 (69/R) e come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 44/R; g) L adempimento di tutti gli aspetti amministrativi legati alle funzioni di competenza, ed in particolare verifica l entità dei danni subiti dai cittadini e ne cura tutti gli aspetti procedurali, dalla presentazione della domanda fino al rimborso. 5. Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in possesso di un elenco con i nominativi, indirizzi e numeri di telefono, di tutti i dipendenti del Comune di Lucca i quali, in caso di emergenza, e secondo le loro competenze specifiche, potranno essere attivati dallo stesso in qualsiasi momento. L elenco sarà custodito presso l ufficio del Servizio Comunale di Protezione Civile nel rispetto della privacy personale. 6. Il Servizio di norma osserva l orario di apertura degli uffici comunali; in caso di emergenza rimane aperto per tutto il periodo di durata dell emergenza. 7. Il servizio garantisce una operatività H24 attraverso un adeguato servizio di reperibilità come disposto dalla Delibera di Giunta Regione Toscana n 611 del 4 settembre 2006. 8. Il Servizio assicura anche la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale, regionale e provinciale ed ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell ambito di competenza. 9. Il Servizio dovrà essere dotato degli strumenti, materiali e mezzi ritenuti necessari per garantire l operatività dello stesso, ad esempio: a) Piano Comunale di Protezione Civile, nonché Piani Provinciali e Regionali; b) Carte topografiche e tematiche del territorio comunale, provinciale e regionale; c) Telefono satellitare e apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione a Radioamatori autorizzati, per la trasmissione di dati e quant altro che assicuri il collegamento diretto con il territorio comunale e con i Centri Operativi di Protezione Civile della Prefettura, della Provincia, nonché della Regione e del Dipartimento di Protezione Civile; 5

d) Amplificatori di voce e relative dotazioni da installare prontamente su mezzi atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o di preallarme alla popolazione; e) Supporti informatici per le elaborazioni cartografiche e quanto di altro concerne per l aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e per il collegamento in via telematica con i Centri Operativi di Protezione Civile della Prefettura, della Provincia, nonché della Regione e del Dipartimento di Protezione Civile; f) Idonei mezzi fuoristrada per raggiungere le zone isolate a causa di un evento calamitoso, anche utilizzando le strade sterrate; g) Ed ogni altro supporto utile al miglior funzionamento del Servizio. Art. 7 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.) 1. Il Comune, ai sensi dell art. 2 del Regolamento Regionale 69/R assicura l attività operativa di Centro Operativo, la quale si attua in emergenza o in previsione di una emergenza. 2. Il Sindaco, al verificarsi di una emergenza, attiva il Centro Operativo Comunale convocando tutti i titolari delle funzioni di supporto. 3. Il Centro Operativo Comunale è composto dalle seguenti funzioni: a) Funzione 1 - Tecnico Scientifica e Pianificazione: il Responsabile dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti con le Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con i gruppi nazionali di ricerca e con i Servizi Tecnici nazionali e locali. Dovrà inoltre provvedere a fornire i supporti cartografici ed informatici relativi alle zone colpite da calamità o da altro; b) Funzione 2 - Sanità ed Assistenza Sociale: il Responsabile dovrà mantenersi in contatto con i Responsabili della sanità locale e con le Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario; c) Funzione 3 - Volontariato: coordina i compiti delle Organizzazioni di Volontariato in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall organizzazione e dai mezzi a loro disposizione; d) Funzione 4 - Materiali e Mezzi: il Responsabile, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad Enti locali, privati, volontariato, ecc. dovrà avere, attraverso una revisione semestrale, un quadro costantemente aggiornato delle risorse a disposizione. Per ogni risorsa prevedrà il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell area d intervento; e) Funzione 5 - Servizi Essenziali ed Attività Scolastica: a questa Funzione prenderanno parte i Responsabili di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l efficienza e gli interventi sulla rete dei servizi essenziali. L utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e delle utenze, è comunque diretta dal Responsabile dell Ente di gestione, presente nella Sala Operativa. Dovranno essere previste esercitazioni nelle quali i singoli Enti, preposti all erogazione dei 6

servizi, ottimizzeranno il concorso di uomini e di mezzi nelle varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa in sicurezza degli impianti e ripristino dell erogazione; f) Funzione 6 - Censimento Danni, Persone e Cose: il Responsabile, al verificarsi dell evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica, ecc. Per il suddetto censimento il Responsabile si avvarrà del personale dell ufficio tecnico del Comune e degli Enti istituzionalmente preposti, nonché di specifiche figure professionali. È altresì ipotizzabile l impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità, che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti; g) Funzione 7 - Strutture Operative Locali e Viabilità: il Responsabile dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio. In particolare dovranno essere regolamentati i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. Di conseguenza dovranno essere individuate le aree più opportune per la predisposizione dei cancelli; h) Funzione 8 Telecomunicazioni: il coordinatore di questa Funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di Radioamatori ed i gestori della telefonia fissa e mobile; i) Funzione 9 - Assistenza alla Popolazione: il Responsabile dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento, in merito al patrimonio abitativo e alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, ostelli, ecc.). Provvederà alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordandosi con le autorità preposte all emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. Deve inoltre effettuare un censimento ed un aggiornamento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, in particolare delle aziende di produzione, distribuzione di generi alimentari e di forniture vestiarie. 3. I Responsabili delle singole funzioni sono individuati dal Direttore Generale del Comune di Lucca, con apposito ordine di servizio, fra i Dirigenti del Comune e il Coordinatore del Comitato Comunale di Volontariato, che dovranno essere sempre raggiungibili. Essi sono presenti nella Sala Operativa entro 30 minuti dall istituzione del C.O.C. e vi dovranno rimanere fino alla sua chiusura. Essi potranno allertare, secondo la necessità, tutto o in parte il personale delle UU.OO. di appartenenza, che a sua volta dovrà recarsi presso l ufficio di competenza ed attendere le direttive del Responsabile della funzione di supporto. Il Responsabile è in possesso di un elenco con i numeri di telefono di tutti i dipendenti che operano nel suo settore. 4. Ogni Responsabile di Funzione individua le procedure per l attuazione dei compiti relativi alla propria funzione e, con proprio atto, nomina il Collaboratore che garantirà il costante aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione. L aggiornamento è trasmesso all Ufficio di Protezione Civile almeno una volta l anno. Tale adempimento rientra nei compiti e doveri dei singoli Responsabili interessati. 7

5. Il Sindaco, secondo il tipo di evento, chiamerà a far parte della C.O.C. esperti, tecnici o rappresentanti di Enti ed Organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile. Art. 8 - UNITA DI CRISI COMUNALE 1. L Unità di crisi, come disposto nell art. 10 del Regolamento Regionale 69/R e sue modifiche, è un organismo di coordinamento che attua tra le sue funzione il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre strutture operative operanti al medesimo livello territoriale 2. L Unità di Crisi assume le iniziative che ciascun soggetto facente parte deve intraprendere, nel rispetto delle rispettive competenze e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività. 3. La composizione dell Unità di Crisi, i presupporti per la convocazione e le modalità di svolgimento dell attività di competenza sono definiti dal Piano Comunale di Protezione Civile. Art. 9 - IL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO 1. Il Comitato Comunale di Volontariato è composto dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio comunale ed esplica tutte le attività e funzioni indicate al Titolo VII del presente Regolamento. Art. 10 - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 1. Le organizzazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed iscritte nell elenco nazionale del volontariato di cui all art.1, comma 3, del DPR 194/2001 e nell elenco regionale del volontariato di cui all art. 13 alla L.R. 67/2003 con le modalità previste dal Regolamento 7/R del 03/03/2006 approvato con D.G.R.T. n 128 del 27/02/2006, operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando, sia in emergenza che in tempo di pace, a tutte le attività di Protezione Civile ed in particolare alle attività di prevenzione e soccorso. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato: a) contribuiscono alle elaborazioni del Piano Comunale di Protezione Civile; b) partecipano, come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, al coordinamento delle operazioni di emergenza; c) partecipano alle attività di formazione, studio ed organizzazione di periodiche esercitazioni, al fine di garantire l efficienza e l integrazione sistema di protezione civile.. 3. Alle Associazioni di Volontariato che partecipano alle attività di protezione civile di cui alla L.R. 67/2003 si applicano i benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell articolo 18 della L. 225/1992, come disposto dall art. 14 comma 2 L.R. 67/2003 de dal D.P.R. 194/2001. 8

Art. 11 - LA POLIZIA MUNICIPALE 1. La Polizia Municipale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale art. 2 lettera b, provvede a prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, d'intesa con gli organi competenti, e collaborare ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile di competenza del Comune. 2. Laddove richiesto, contribuisce alle elaborazioni dei Piani di Protezione Civile. 3. Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 al di fuori dell orario di apertura dell ufficio Protezione Civile come disposto dalla D.G.R.T n 611/2006. 4. Provvede quindi a comunicare quanto pervenuto al Dirigente o al Responsabile del Servizio Comunale di protezione Civile, che disporranno ed attiveranno gli adempimenti necessari. Art. 12 - I SERVIZI TECNICI COMUNALI 1. I servizi tecnici comunali collaborano all elaborazione dei piani di protezione civile fornendo i dati tecnici necessari alla sua realizzazione (inerenti la cartografia di base, la viabilità, il reticolo idrografico e quanto altro necessario). 2. Inoltre partecipano all attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle varie competenze specifiche supportando le attività del C.O.C. Art. 13 - UNITA OPERATIVE DECENTRATE 1. Dove se ne ravvisi la necessità e per una migliore gestione degli interventi, in caso di evento calamitoso, saranno costituite presso le sedi circoscrizionali o in un altra sede idonea più facilmente raggiungibile le Unità Operative Decentrate. 2. Queste saranno coordinate dal Presidente della Circoscrizione, o da un suo delegato, e saranno costantemente in collegamento con la Sala Operativa Comunale da cui riceveranno informazioni sull evolversi della situazione e terranno costantemente informata la popolazione. 3. Le Unità Operative Decentrate, di norma, saranno formate da: a) Presidente della Circoscrizione o un suo delegato; b) Personale circoscrizionale che dovrà rendersi immediatamente disponibile; c) Cittadini che per la loro professionalità e conoscenze si rendano disponibili a collaborare. TITOLO III PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 14 CARATTERISTICHE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Il Piano Comunale di Protezione Civile, in ottemperanza dell art. 8 della L.R. n 67/2003, definisce l organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza e stabilisce l organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di Protezione Civile. 2. Il Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell art. 4 del Regolamento Regionale 69/R ha come oggetto: a) le forme di raccordo con le altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile di cui all articolo 18 della L.R. 67/2003; 9

b) la gestione degli avvisi di criticità e gli stati di allerta adottati dalla Regione; c) l attivazione delle attività di monitoraggio dei punti critici; d) l attivazione dell organizzazione preposta alle attività di C.O.C. 3. Nel Piano Comunale di Protezione Civile sono previste le procedure operative, ed i rispettivi mansionari, aventi ad oggetto l attività di informazione alla popolazione in corso o in previsione di una emergenza, l evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, l assistenza alla popolazione. 4. Il Piano Comunale di Protezione Civile inoltre sarà: a) aggiornato costantemente in ordine alle informazioni in esso contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità di Protezione Civile. b) periodicamente verificato, in ordine alla sua efficacia, attraverso delle esercitazioni. TITOLO IV PROCEDURE DI INTERVENTO Art. 15 MODALITA DI INTERVENTO 1. Il Sindaco, al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione, alla Azienda U.S.L. competente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e alla Prefettura (Art. 9 Comma 5 del Regolamento per l organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza). 2. Le procedure di intervento, da seguire in emergenza, sono demandate al Piano Comunale di Protezione Civile vigente ed ai relativi mansionari. TITOLO V - RISORSE E MEZZI Art. 16 - UTILIZZO DI RISORSE E MEZZI Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti nelle modalità in cui sono disponibili. Utilizza durante le emergenze tutti mezzi disponibili, previi accordi con aziende territoriali, Enti Locali, USL, Gruppi di Volontariato, oppure messi a disposizione dai privati. Art. 17 UTILIZZO DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI 1. In caso di emergenze di particolare rilevanza e quando se ne ravvisi l inderogabile necessità, il Dirigente o il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, potrà disporre l utilizzo, anche al di fuori dell orario di servizio, del personale comunale. 2. Il personale utilizzato dovrà avere delle caratteristiche tecniche e professionali necessarie al superamento dell emergenza. 3. Analogamente, il Dirigente o il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, potrà utilizzare il personale della Polizia Municipale come previsto anche dall art. 8 del Regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera della Giunta Municipale n 64 del 26 marzo 2004. 10

Art. 18 - CONVENZIONI 1. Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque comprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune può stipulare convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Associazioni, Università e Scuole e ogni altro tipo di organizzazione per l erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant altro necessario e funzionale all effettiva conduzione di un Servizio Comunale di Protezione Civile aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. 2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze, progettazioni e interventi aventi carattere di alta specializzazione inerenti il settore. Art. 19 - PROGETTO APERTO PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 1. Per tutte le finalità di cui al presente Regolamento, all inizio di ogni anno viene approvato un impegno per gli acquisti e gli interventi denominato Progetto aperto per gli interventi di Protezione Civile, consistente in una somma da utilizzare per tutte le spese inerenti il settore, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, a cura del Responsabile del Servizio, per noleggi, opere, provviste, acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizi. Art. 20 PIANO DI FORMAZIONE 1. Ai fini dell efficiente organizzazione del Servizio, una congrua quota del piano di Formazione per il miglioramento professionale del personale, previsto dal vigente contratto collettivo nazionale, è riservato all aggiornamento del personale del Comune (non limitato al Servizio Comunale di Protezione Civile) in materia di Protezione Civile, di Pianificazione Comunale ed in generale alle attività di cui al presente Regolamento. TITOLO VI - ATTIVITA ED INIZIATIVE Art. 21- CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Il Centro Comunale di Protezione Civile è il principale luogo di attività del Servizio di Protezione Civile. E luogo di formazione del personale e sede di importanti attività di carattere previsionale e di controllo del territorio nonché di tutte le attività amministrative connesse al Servizio. 2. E inoltre sede del C.O.C, ove, in presenza di fenomeni che potrebbero dare luogo a situazioni di rischio, si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio e di direzione e controllo delle attività di emergenza. 11

Art. 22- PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE 1. Il Comune partecipa, attraverso il proprio servizio, alla pianificazione nazionale, regionale e provinciale e alle attività di Protezione Civile ad essa connesse, sia relativamente alle attività programmate che a quelle susseguenti o comunque interessanti un emergenza. 2. Può stipulare accordi preventivi con gli Organi Centrali, con il Dipartimento della Protezione Civile, con le Regioni, le Province, le Prefetture, gli Enti Locali e Territoriali, le strutture operative dei Servizi nazionali, con le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato, con Istituti e Fondazioni, ai fini dell espletamento di attività di comune interesse, mediante utilizzo ed invio, se del caso, di propri specialisti e proprio personale, ad iniziative coordinate di Protezione Civile quali incontri, attività, esercitazioni, emergenze, corsi, seminari, convegni, facendosi carico ove occorra delle relative spese di viaggio, logistica, mantenimento ed assicurazione. 3. Il Sindaco può siglare, previa deliberazione della Giunta Municipale, protocolli di intesa per la realizzazione di iniziative coordinate inerenti la Protezione Civile, basate sulla gestione comune di attività ed iniziative, sullo scambio di esperienze, attività, personale, materiale informativo e quant altro risulti di comune interesse e possa contribuire all approfondimento e al miglioramento dei rapporti e delle possibilità operative di ciascun Ente, nel quadro della costruzione di un linguaggio scientifico ed operativo uniforme su scala nazionale ed internazionale. Art. 23 - ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 1. Il Comune partecipa anche quale organizzatore, su richiesta esterna, o su proposta della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l aiuto alle popolazioni di altri territori comunali, sia in Italia che all estero, in occasione di calamità e disastri, favorendo l invio di materiali e mezzi, somministrando contributi economici, promovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando proprio personale tecnico ed amministrativo o incaricando personale esterno, specialisti e professionisti, volontari singoli o associati, anticipando le relative spese di mantenimento e missione per tutto il tempo necessario a garantire l assistenza adeguata. Tali contributi saranno rimborsati dalle competenti autorità. 2. Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l uso del servizio di economato, previa copertura finanziaria nell apposita sezione di Bilancio o all interno del Progetto Aperto di Interventi per la Protezione Civile, di cui all art. 17 del presente Regolamento. Art. 24 - ALTRE ATTIVITA ED INIZIATIVE 1. Il Comune, nel quadro delle attività di cui al precedente articolo, può stabilire contatti e rapporti di collaborazione ed aiuto con Comuni ed altri Enti Pubblici e Privati, finalizzati alla realizzazione di iniziative di solidarietà. Saranno possibili forme di gemellaggio straordinario, adozioni fra Comuni, scambi di ospitalità individuale e collettiva e quant altro abbia la caratteristica dell iniziativa umanitaria finalizzata al servizio e all aiuto delle popolazioni colpite da calamità e disastri. 12

2. Il Sindaco provvede all apertura di Conti Correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti pubblici e privati o personale volontario del Comune volessero intraprendere, nell ambito dell iniziativa umanitaria stessa. TITOLO VII - COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO Art. 25 - IL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO 1. Il Comitato Comunale di Volontariato è composto dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, presenti sul territorio comunale, iscritte nell elenco nazionale del volontariato di cui all art.1, comma 3, del DPR 194/2001 e nell elenco regionale del volontariato di cui all art. 13 alla L.R. 67/2003 con le modalità previste dal Regolamento 7/R del 03/03/2006 approvato con D.G.R.T. n 128 del 27/02/2006. 2. Le organizzazioni facenti parte del Comitato Comunale nominano un Coordinatore tra i rappresentanti dei gruppi sulla base di requisiti oggettivi di esperienza e attitudine e rimane in carica per due anni. 3. Le riunioni del Comitato verranno convocate dal Coordinatore, dal Sindaco o dall Assessore delegato, o dal Responsabile del Servizio Protezione Civile ed avranno luogo nella sede del Centro Comunale di Protezione Civile o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione. 4. I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. Art. 26 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO 1. Per entrare a far parte del Comitato Comunale di Volontariato le associazioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione all Albo Regionale del Volontariato Settore Protezione Civile; b) Avere sede nel territorio comunale o comunque prestare la propria attività nell ambito del territorio comunale; c) Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel Regolamento; d) Essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Comitato, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile. Art. 27 - ORGANI DEL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO 1. Il Comitato Comunale di Volontariato di Protezione Civile è costituito dai seguenti organi: a) Coordinatore: è eletto dal Comitato tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, resta in carica due anni e può essere riconfermato. Coordina l attività del Comitato e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al Comitato. Cura inoltre 13

l attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento. Provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi l anno successivo. Tale programma viene preventivamente inviato, entro il 30 settembre per eventuali integrazioni e modifiche. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull attività svolta dal gruppo l anno precedente. b) Due Vice Coordinatore: sono eletti dal Comitato tra i membri effettivi, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Sostituiscono il Coordinatore su delega in caso di assenza o impedimento. Svolgono i compiti che vengono loro assegnati dal Comitato. Art. 28 - ATTIVITA E FUNZIONI DEL COMITATO COMUNALE DI VOLONTARIATO 1. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile e dal presente Regolamento, coordina il concorso delle Associazioni di Volontariato che ne fanno parte nell esecuzione delle attività di Protezione Civile quale parte integrante della struttura comunale. 2. Dette attività possono essere ampliate anche attraverso apposite convenzioni. 3. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato, presenti nel territorio extra-comunale e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di Protezione Civile. 4. Il Comitato Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quale coordinatore delle Associazioni di Volontariato, in particolare collabora nell attuazione delle sotto elencate attività e/o interventi di Protezione Civile: a) Coordinare in emergenza, attraverso la funzione di supporto VOLONTARIATO, il volontariato di Protezione Civile comunale, sulla base degli indirizzi del C.O.C. in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti; b) Promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile attraverso lo sviluppo di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione; c) Collaborare con il Servizio di Protezione Civile per la programmazione dell attività di formazione e addestramento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile; d) Collaborare alla elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile ed al suo aggiornamento. TITOLO VIII - NORME FINALI Art. 29 - NORME FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla pianificazione comunale, provinciale, regionale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale. 14