Contributi 2013 per lavoratori agricoli, concedenti e compartecipanti familiari. (Circolare INPS n. 95 e n. 96 del 11.06.2013)

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N.284 del 27.06.2013 La Memory A cura di Riccardo Malvestiti Contributi 2013 per lavoratori agricoli, concedenti e compartecipanti familiari (Circolare INPS n. 95 e n. 96 del 11.06.2013) L INPS con due circolari datate 11.06.2013 ha dato il via libera agli importi dovuti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP) per il 2013, oltre che dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Secondo quanto precisato dalla prima circolare il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed IAP si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella tabella D allegata alla legge n. 233 del 02.08.1990. La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella citata tabella D in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato le apposite aliquote percentuali che variano a seconda: i) della zona, a seconda che sia svantaggiata o meno; ii) dall età del soggetto che svolge l attività; iii) dall anno. Mentre con la circolare n. 95 del 11.06.2013 vengono rese tali precisazioni, con la successiva circolare n. 96 del 11.06.2013 viene fornita una disamina delle aliquote contributive e della agevolazioni ancora attive a concedenti e compartecipanti familiari. Premessa L INPS, recentemente, ha pubblicato due circolari con cui ha illustrato le aliquote e più in generale la disciplina contributiva concernente lavoratori agricoli,

concedenti e compartecipanti familiari. In particolare, con la circolare INPS n. 95 del 11.06.2013 sono state fornite precisazioni relativamente ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, mentre con la circolare INPS n. 96 del 11.06.2013 sono state forniti chiarimenti sulla situazione contributiva di concedenti e compartecipanti familiari per l anno 2013. Di seguito illustriamo dettagliatamente i chiarimenti forniti dall INPS relativamente ai contributi dovuti per il 2013 per i lavoratori del settore agricolo. Circolare n. 95/2013 La circolare n. 95 del 11.06.2013 ha fornito precisazioni in relazione alla contribuzione IVS, di maternità, INAIL (con addizionale) e le agevolazioni attive per il 2013 in riferimento a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP. Contribuzione IVS In riferimento alla contribuzione IVS, il calcolo per il 2013 si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella Tabella D, allegata alla legge n. 233 del 02.08.1990. Come é noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - per il numero di giornate indicate nella citata Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato apposite aliquote percentuali. OSSERVA Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l anno 2013, in Euro 53,13. Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal DL n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all art. 24, comma 23 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell INPS, sono quelle di seguito riportate:

ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO Anno Zona normale Zona svantaggiata Maggiore di 21 Minore di 21 Maggiore di 21 Minore di 21 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0% 2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5% 2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0% 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO Anni Aliquota di computo 2012 21,6% 2013 22,0% 2014 22,4% 2015 22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% dal 2018 24,0% Per l anno 2013 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti: 22,0% (ridotta a 20,2% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 19,60% (ridotta a 16,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. Contribuzione di maternità Anche per l anno 2013 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49. OSSERVA Tale contributo è dovuto, ai sensi dell art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori

diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali. Contribuzione INAIL Essendo stato raggiunto l aumento dei contributi, previsto dall art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l anno 2013 resta fissato nella misura capitaria annua di: 768,50 (per le zone normali); 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Bisogna evidenziare, inoltre, che in data 23 luglio 2012 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Pubblicità Legale il Decreto del 22 maggio 2012 relativo alla Determinazione dell addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l anno 2011. Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all imposizione contributiva relativa all anno 2013 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente: ADDIZIONALE INAIL PER DANNO BIOLOGICO Anno Zona normale Zona svantaggiata 2011 5,46 3,78 Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate Al fine dell individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 1, per i territori montani, e all art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 2, per le zone agricole svantaggiate. 1 Art. 9 Territori montani: L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte [ ]. 2 Art. 15: Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

Modalità di pagamento La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. Dal sito dell Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi online a disposizione per il cittadino, selezionando la voce Modelli F24 Lavoratori Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2013 e il 16 gennaio 2014. Circolare n. 96/2013 Con la circolare n. 96 del 11.06.2013 l INPS fornisce alcuni chiarimenti sui contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e dai compartecipanti familiari. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti Per l anno 2013, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l aumento di 0,20 punti percentuali dell aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Per quanto sopra esposto le aliquote per l anno 2013 sono così fissate: ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DOVUTA Concedente Concessionario Totale 18,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 27,79% Riduzione oneri sociali Al riguardo continua a trovare applicazione l art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: ESONERI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% Riduzione del costo del lavoro L art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88. Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti [ ].

di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l esonero opera sull aliquota della disoccupazione come segue: aliquota disoccupazione 2,75% esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00% Contributi INAIL I contributi per l assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure: assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% Recupero INAIL danno biologico In data 23 luglio 2012 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Pubblicità Legale il Decreto del 22 maggio 2012 relativo alla Determinazione dell addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l anno2011. Tale recupero è stato fissato in un aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto per l anno 2011. Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all imposizione contributiva relativa all anno 2013 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente: RECUPERO INAIL DANNO BIOLOGICO Addizionale oneri danno biologico sul 2011 contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro 10,125 X 0,71% = 0,0719% 3,1185 X 0,71% = 0,0221% Salari medi provinciali Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell art. 28 del DPR 488/68 e dall art. 7 della legge 233/1990,

pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2013 L articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: a decorrere dal 1 agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo. Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l anno 2013 continuano ad essere così quantificate: AGEVOLAZIONI PER ZONE TARIFFARIE Territori Misura agevolazione Dovuto Non svantaggiati x 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% Modalità di pagamento La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. Dal sito dell Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce Modelli F24 Rapporti di lavoro PC/CF. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2013 e il 16 gennaio 2014. Copyright La Lente sul Fisco