SEZIONE N 47 R E G.G E N E R A LE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 47 N 19561/2014 UDIENZA D E L 05/02/2016 ore 09:00 riunita con l'intervento dei Signori: N LA MALFA ANTONINO Presidente D'AGOSTINO GALILEO Relatore PRONUNCIATA IL: FIORENZA GIORGIO Giudice D EPO SITATA IN SEGRETERIA IL 2 3FEB.2016 ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 19561/2014 spedito il 11/07/2014 - avverso DOCUMENTO N. n 111490018793 TARSU/TIA 2014 - avverso DOCUMENTO N. n 111490018794 TARSU/TIA 2014 - avverso DOCUMENTO N. n 111490019351 TARSU/TIA 2014 contro: AMA SPA LUTA FABIO C/O AMA S.P.A. VIA CALDERON DE LA BARCA, 87 00100 ROMA proposto dai ricorrenti: METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA VIA XXV APRILE 25 20097 SAN DONATO MILANESE MI PAOLETTI FABRIZIO VIA PILSUDSKI, 118 00197 ROMA RM SALVUCCI CRISTINA VIALE REGINA MARGHERITA, 7 20122 MILANO MI SARDELLA ALFREDO LUIGI VIALE REGINA MARGHERITA, 7 20122 MILANO MI pag. 1 (continua)
SEZIONE N 47 R E G.G E N E R A LE (segue) N 19561/2014 UDIENZA D EL 05/02/2016 ore 09:00 pag. 2
FATTO E DIRITTO La contribuente M etro Italia Cash and Carry S.p.A. ha proposto ricorso avverso gli inviti al pagamento dell'imposta TA R I per il primo semestre dell'anno 2014, inviati dall AM A in relazione alla raccolta dei rifiu ti nei suoi punti vendita Laurentina, La Rustica e Aurelio. La ricorrente contesta di dovere all'ama l'intero ammontare degli importi richiesti, fa tta eccezione per la parte di tributo relativa agli spazi adibiti ad u ffic i e reparti ortofrutta nei tre citati punti vendita e chiede venga dichiarata illegittim a e non dovuta la TA R I sulle superfici non adibite ad u ffici e reparti ortofrutta.. L'esclusione dall'imposta deriva, secondo l'assunto della ricorrente, dal fa tto che per la determinazione della superficie assoggettabile all'imposta T A R I non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiu ti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Poiché la società M etro provvede a proprie spese al recupero e allo smaltimento dei rifiu ti speciali che vengono prodotti nei punti vendita - a parte gli u ffic i e il settore o rtofrutta - non vi sarebbero i presupposti per la richiesta dell'ama. In via subordinata, la ricorrente solleva questione di costituzionalità per contrasto della normativa sui rifiu ti con gli articoli 3, 23, 43, 53, 76 e 97 della Costituzione, nonché richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione Europea, atteso che il principio comunitario "chi inquina paga" verrebbe eluso dall'imposizione tributaria per un servizio non svolto dall ente impositore. L'AMA S.p.A. si è costituita ritualmente in giudizio, contestando la pretesa di parte ricorrente. Sostiene la resistente che la richiesta della società M etro sarebbe generica, poiché non viene precisata la superficie esente dall'imposta; rappresenta inoltre che sono stati messi a disposizione della Metro dei cassonetti per la raccolta di rifiu ti solidi urbani e per quelli assimilabili e che, pertanto, il servizio sarebbe stato istituito e attivato, da ciò derivando la legittim ità della tassazione, a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio. La resistente, infine, contesta il d iritto della ricorrente all'esenzione dell'imposta, residuando a suo avviso, in applicazione dei principi afferm ati dalla Suprema Corte, un d iritto alla riduzione ta riffa ria determinata in concreto in base a crite ri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivam ente avviata al recupero. La M etro ha depositato memorie aggiuntive con le quali ha replicato alle osservazioni di parte resistente. Il ricorso è fondato e va accolto. Giova premettere che, ai sensi del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22 del 1997), i rifiu ti vanno distinti in tre categorie: 1) rifiu ti urbani, 2) rifiu ti speciali, 3) rifiu ti pericolosi. I rifiu ti urbani sono sempre soggetti a tassazione, i rifiu ti pericolosi sono sempre esclusi dalla applicazione della tassa, i rifiu ti speciali rien tra n o nell'ambito di applicazione del tributo ove il Comune abbia provveduto ad assimilarli, con apposita delibera, ai rifiu ti urbani, ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2. La TA R I è stata introdotta con la legge n. 147/2013, che ha abrogato la normativa sulla TARES ed è un tassa destinata a finanziare esclusivamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiu ti, senza alcuna componente concernente il finanziamento dei servizi comunali, cui provvede l'istituita TA S I.
Il primo periodo dell art.l, comma 649 della citata legge dispone che "n e lla determ inazione d e lla s u p e rfic ie asso g g ettab ile a lla T A R I non s i tie n e co n to d i q uella p a rte d i essa ove s i form ano, in via co n tinu ativa e p revalen te, r if iu t i sp e cia li, a! cut sm altim ento sono te n u ti a p rovvedere a p ro p rie spese i re la tiv i p ro d u tto ri, a condizion e che ne d im ostrino Tavvenuto trattam en to in co n fo rm ità a lla norm ativa v ig e n ti. L AM A ha dedotto che la società M etro non produce solamente rifiu ti speciali, ma anche rifiu ti da imballaggi primari e secondari, per i quali sussiste l'assimilazione ai rifiu ti urbani; infatti, il Comune di Roma - in virtù della facoltà conferita dal decreto Ronchi - ha provveduto con Delibera del Consiglio Comunale n. 105/05 ad assimilare d etti rifiu ti speciali a quelli urbani. Ne conseguirebbe non già una riduzione della superficie tassabile, bensì una riduzione tariffa ria determinata proporzionalmente alla quantità di rifiu ti effettivam ente avviata al recupero ai sensi del citato articolo 1, comma 649 della legge istitutiva della TARI.. Al riguardo, osserva la Commissione che trovano qui applicazione i principi afferm ati nella sentenza n. 5377/2012 della Suprema Corte. I giudici di legittim ità hanno in primo luogo afferm ato - con riferim ento alla TARSU, ma il ragionamento appare valido anche per la TA R I - che V r if iu t i d e g li im b allag gi te rz ia ri, nonché q u e lli d e g li im ballaggi se co n d a ri ove non s ia a ttiv a ta la ra c c o lta d iffere n z ia ta, non possono e sse re a ss im ila ti d a i com uni a i r if iu t i urbani, n e ll'e s e rc izio d e! p o te re a d e s s i re s titu ito d a ll'a rt. 21 d e l d e cre to R on ch i e d a lla su ccessiva abrogazione d e lla L. n. 146 d e! 1994, a rt. 3 9 s icc h é i reg olam en ti ch e una ta le assim ilazion e avessero p re v is to an drebb ero p e rc iò d isa p p lic a ti in p arte qua da!giudice trib u ta rio ". Le disposizioni emanate dal Comune di Roma sull assimilazione di alcuni rifiu ti speciali ai rifiu ti urbani, pertanto, non potrebbero trovare applicazione al caso di specie, essendo evidente come gli imballaggi form ati dalla società ricorrente rientrino - secondo le indicazioni di cui all art. 35 del decreto Ronchi - prevalentemente tra quelli terziari, avendo questi la finalità di agevolare il trasporto delle merci e salvaguardarle dalla manipolazione Trattandosi, quindi, di rifiu ti speciali non assimilabili ai rifiu ti urbani non può essere loro applicato il regime di privativa comunale. Da ciò consegue che, sussistendo una causa di esclusione della tassa, la ricorrente ha d iritto ad una riduzione della superficie tassabile, così come prevista dan art. 62, 3 comma del D. Lgs. n. 507/1993. Appare, dunque, errata la prospettazione di parte resistente in ordine alla sussistenza di un mero d iritto alla riduzione ta riffa ria secondo crite ri proporzionali, rife rib ile ai soli rifiu ti assimilati e assimilabili. In tema di onere della prova, la Corte di cassazione con la sentenza sopra citata ha afferm ato che "incom be a ll'im p re sa co n trib u e n te l'o n e re d i forn ire a l l'am m inistra zion e com unale i d a ti re la tiv i a ll'e s is te n z a e d a lla d elim itazion e d e lle a re e che, p e r // d e tto m otivo, non concorrano a lla q u a n tifica zio n e d e lla com plessiva s u p e rficie im ponibile; in fa tti, p u r operando anche n e lla m ateria in esam e - p e r quanto rig u a rd a i l presu pposto d e lla occupazione d i aree n e l te rrito rio com unale - // p rin c ip io secondo // quale l'o n e re d e lla prova d e i fa t t i c o s titu e n ti fon te d e ll'o b b lig a zio n e trib u ta ria sp e tta all'am m inistrazion e, p e r quanto a ttie n e a lla q u a n tifica zion e d e lla tassa è p o sto a ca rico d e ll'in te re s s a to (o ltre a l!o b b lig o d e lla denuncia, b.lgs. n. 5 0 7 d e! 1993, a rt. 70) un onere d i inform azione, a! fin e d i ottenere l'esclusione d i alcune aree dalla su p e rficie
tassab ile, ponendosi ta le esclu sion e come eccezion e a lla re g o la generate secondo cu i a l pagam ento d e l trib u to sono astra ttam en te te n u ti t u t t i co lo ro che occupano o detengono im m obili n e l te rrito rio com unale (Cass. nn. 4766 e 17703 d e! 2004, 13086 d e! 2006, 17599 d e l 2009, 7 7 5 d e l 2011). Al riguardo, si ritiene che la ricorrente abbia dimostrato come nessun servizio venga svolto dall AM A per lo smaltimento degli imballaggi, dato che la massa dei rifiu ti prodotti viene avviata a sue spese ad una società privata, la Romana M aceri S.p.A.. La presenza di cassonetti nei pressi dei punti vendita M etro non può certamente ritenersi idonea a provare l'esistenza di un servizio di raccolta di rifiu ti speciali che, per quanto già evidenziato, non potrebbe neppure essere svolto dall'ama. Quanto alle superfici destinate alla prevalente produzione di rifiu ti speciali, si rileva che la ricorrente ha indicato quali aree siano destinate ad u ffic i e reparto ortofrutta e quindi soggette a tassazione TARI. La rimanente superficie - pur in assenza di una rigorosa prova sul punto - deve essere allo stato esclusa dalla tassazione in quanto volta in via prevalente alla produzione di imballaggi terziari. Non appare peraltro necessario ai fin i dell'esenzione dalla tassa che la superficie sia destinata in via esclusiva alla produzione di rifiu ti speciali; il disposto del citato comma 649 appare assai chiaro sul punto e, inoltre, la giurisprudenza form atasi prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa escludeva ugualmente la necessità che l'area fosse destinata esclusivamente alla produzione di rifiu ti speciali, tollerando l'occasionale formazione sulle stesse superf ici di rifiu ti urbani \.p e rch é è ben d iffic ile im m aginare un luogo p e r quanto ca ra tte ristica m e n te in d u stria le, in c u i non s i form in o anche, s ia p u re in lieve m isura, r ifiu t i tipicam ente urbani"{così Cassazione n. 12752/2002). Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto. Le oggettive d iffico ltà interpretative della normativa giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Spese compensate. Roma, 5.2.2016