I MERCATI REGIONALI DEL LAVORO



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Transcript:

SECO STATISTICHE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I MERCATI REGIONALI DEL LAVORO Presentazione e nota metodologica a cura del NETWORK SECO

Presentazione Con l attivazione, dal marzo 2008, dell inoltro per via telematica delle Comunicazioni obbligatorie delle imprese (in gergo CO) in materia di movimenti dei rapporti di lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni, proroghe) è stata offerta una grande opportunità alla conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro: ora si può disporre di archivi amministrativi in cui confluiscono informazioni tempestive e confrontabili originate dal medesimo modello di comunicazione, definito a livello nazionale, e soggette alle medesime regole sui tempi e sui modi dell inoltro. Molte esperienze locali regionali e provinciali già da tempo, anche antecedentemente all obbligo di comunicazione per via telematica, hanno valorizzato questi dati amministrativi, gestiti peraltro localmente in maniera differenziata, anche a motivo della dipendenza dalle diverse soluzioni gestionali-informatiche adottate. Ciò ha determinato, di fatto, una difficile o imperfetta confrontabilità tra i dati statistici prodotti dalle diverse strutture regionali o provinciali. Riconoscendo l opportunità costituita da CO, che ha creato uno standard nell input delle informazioni che confluiscono nei Sistemi informativi lavoro locali, alcune strutture regionali hanno ritenuto di intraprendere, in modo informale e aperto ad altre che intendano condividere la medesima esperienza, un percorso finalizzato alla produzione - secondo uno standard condiviso a livello multiregionale 1 - di statistiche sul mercato del lavoro attendibili e confrontabili, per valorizzare al meglio i caratteri di tempestività e dettaglio analitico della specifica fonte amministrativa utilizzata. Si ritiene in tal modo di fornire a tutti i soggetti interessati - economisti, statistici, sociologi, studiosi e osservatori in genere - un utile e importante base informativa. 1. Ciascuna struttura territoriale resta responsabile del trattamento e della produzione dei propri dati elementari. SeCO - Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie Nota metodologica - Giugno 2013 2/5

Nota metodologica A. I rapporti di lavoro L universo di osservazione L universo osservato è costituito dai movimenti di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato. Tali movimenti sono conteggiati, sotto il profilo territoriale, sulla base della localizzazione delle unità locali delle imprese (occupazione interna, logica da domanda ). Classificazione CO Riclassificazione Descrittivo Livello 2 Livello 1 Lavoro a tempo indeterminato Lavoro dipendente nella p.a. A tempo indeterminato Lavoro ripartito a tempo indeterminato Lavoro a domicilio a tempo indeterminato Lavoro nello spettacolo a tempo indeterminato Lavoro marittimo a tempo indeterminato Apprendistato ex art.16 l. 196/97 Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione formazione Apprendistato professionalizzante Apprendistato di alta formazione e ricerca Apprendistato di alta formazione e ricerca per lavoratori in mobilità Apprendistato per la qualifica professionale e per diploma professionale Apprendistato per la qualifica profess. e diploma profess. per lavoratori in mobilità Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavoratori in mobilità Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavoratori stagionali Contratto di inserimento lavorativo Contratto di formazione lavoro di tipo a1 Lavoro a tempo determinato Lavoro dipendente nella p.a. A tempo determinato Lavoro ripartito a tempo determinato Lavoro a domicilio a tempo determinato Lavoro nello spettacolo a tempo determinato Lavoro marittimo a tempo determinato Lavoro a tempo determinato per sostituzione Lavoro in agricoltura a tempo determinato Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato Contratti a tempo indeterminato Contratti apprendistato/inserimento Contratti a tempo determinato Somministrazione Occupazione dipendente Lavoro intermittente a tempo indeterminato Lavoro intermittente a tempo determinato Lavoro intermittente Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa Lavoro occasionale Associazione in partecipazione a tempo indeterminato Associazione in partecipazione a tempo determinato Lavoro autonomo nello spettacolo Contratto di agenzia a tempo indeterminato Contratto di agenzia a tempo determinato Lavoro parasubordinato SeCO - Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie Nota metodologica - Giugno 2013 3/5

Il Prospetto sopra riportato illustra la riclassificazione adottata a partire dall informazione elementare dei contratti di lavoro oggetto delle CO a partire dal marzo 2008, comprese alcune fattispecie che nell ambito della legislazione giuslavoristica sono state nel tempo soppresse o modificate. Il lavoro dipendente è inteso come somma dei contratti a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato 2 e di somministrazione. Dei rapporti di lavoro intermittente (o a chiamata) come pure del lavoro domestico si dà conto separatamente. La distribuzione dei flussi per caratteristiche dei lavoratori e dei rapporti di lavoro instaurati può scontare la presenza di dati mancanti. Il calcolo dei saldi e il loro significato I saldi delle posizioni lavorative sono il risultato della somma algebrica tra assunzioni e cessazioni, con riferimento al periodo analizzato. Nel caso dei saldi per tipologia contrattuale si tiene conto anche delle trasformazioni (in aumento per i contratti a tempo indeterminato, in diminuzione per i contratti di apprendistato e a tempo determinato). Il saldo rappresenta, per qualsiasi periodo considerato, la variazione delle posizioni lavorative in essere. Cosi, ad esempio, il saldo annuo misura l incremento (o il decremento) delle posizioni lavorative ad una determinata data rispetto al medesimo momento dell anno precedente, misurando pertanto la variazione tendenziale delle posizioni lavorative in essere. Per ciascuna dimensione il calcolo del saldo rappresenta correttamente la variazione delle posizioni di lavoro in essere a condizione che non vi siano dati mancanti relativi ai flussi di assunzioni e cessazioni. Con riferimento alle classi di età i saldi non rappresentano la variazione delle posizioni di lavoro in essere attribuibile a ciascuna classe in quanto riflettono solo gli effetti dovuti ai movimenti di ingresso/uscita e non i passaggi di classe d età di tutti i lavoratori. L area del lavoro parasubordinato Per quanto riguarda i rapporti di lavoro parasubordinato si ricorda che non c è perfetta sovrapposizione con i soggetti obbligati a versare i contributi alla gestione separata Inps. Secondo la nota ministeriale del 14 febbraio 2007 ( Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) Ulteriori indirizzi operativi ) si ritiene ragionevole circoscrivere l obbligo in parola (l obbligo di comunicazione ndr) a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili. Alla luce di ciò vanno considerate incluse le seguenti tipologie: contratto di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D.Lgs.n. 276/2003); contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 art. 110, comma 6 D.Lgs. 267/2000 circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004); collaborazione occasionale, di cui all art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. mini-co.co.co. ); prestazione sportiva, di cui all art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S. Di converso, si ritiene, alla luce del criterio interpretativo esplicitato, sono esclusi dall obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell area della c.d. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro: le attività rientranti nell esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società; le partecipazioni a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003; le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 e quelle previste dall art. 21, comma 6-ter, del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003. 2 Fino al 31 dicembre 2012 erano inclusi anche i contratti di inserimento. SeCO - Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie Nota metodologica - Giugno 2013 4/5

( ) Per quanto concerne i rapporti di associazione in partecipazione, di cui all art. 2549 cod. civ., essi rilevano solo se caratterizzati dall apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali (Legge Finanziaria 2005). In via generale, oltre agli specifici rapporti indicati nei punti precedenti, restano totalmente esclusi dall ambito di applicazione della specifica disciplina tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale - ai sensi dell art. 67, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale. B. Le liste di mobilità Sono presentati i dati relativi ai flussi di ingresso negli elenchi regionali dei lavoratori in lista di mobilità come previsto dalla l. 223/1991 (licenziamenti collettivi) e, fino al 31 dicembre 2012, dalla l. 236/1993 (licenziamenti individuali). Gli eventi di ingresso sono conteggiati sulla base della data di inizio effettivo del periodo di mobilità (non quindi della data di approvazione della lista). Per la Lombardia i dati si riferiscono alla data di approvazione della lista da parte della sottocommissione regionale. SeCO - Statistiche e Comunicazioni Obbligatorie Nota metodologica - Giugno 2013 5/5