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ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS STATUTO Art. 1 Costituzione L Associazione di volontariato Autismo Firenze Onlus (in seguito chiamata Associazione), con sede in Firenze Via Pirandello n. 5, nel rispetto della legge 266/91 e della L. R. 26.4.993, n. 28 e successive, è nata da genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disordes) dell Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica. L Associazione è aperta a soci individuali e ad altre associazioni locali affiliate in tutta Italia. Art. 2 L Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Art. 3 Finalità L Associazione si propone di: 1) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei diritti presentata dall Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996; 2) Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell autismo (insegnanti, terapisti, educatori, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell arte delle conoscenze universalmente accettate sull Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate 3) Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con Enti Pubblici e Privati nonché Associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di: a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità, nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate; b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di patner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica; 4) Stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche; 5) Stabilire rapporti di collaborazione con l associazione europea Autisme Europe e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà; 6) Svolgere attività di volontariato. Art. 4 Soci I soci sono indicati in due categorie: a) soci individuali distinti in due gruppi: soci ordinari e soci sostenitori, con quote associative e modalità di partecipazione diverse. Sono soci ordinari genitori e familiari che all atto dell iscrizione versano la quota associativa massima indicata dal C D. Sono soci sostenitori tutti gli altri iscritti, per i quali è prevista una quota associativa inferiore, e che possono accedere alla qualifica di socio ordinario, previa richiesta al CD, dopo tre anni di regolare iscrizione e partecipazione attiva alle iniziative dell Associazione. b) associazioni affiliate, fondazioni: le associazioni affiliate e le fondazioni sono rappresentate presso l associazione madre da un singolo rappresentante. Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell Associazione. 1

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all Associazione. L ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo(in seguito C.D.) insindacabilmente e da tale data decorrerà; all atto dell ammissione il socio dovrà versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio di ciascun anno. Il socio, ammesso nel corso dell anno, sarà tenuto al versamento dell intera quota annuale. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Art. 5 La qualifica di socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale; - recesso; - esclusione; - scioglimento. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda, che deve avere la forma scritta. Il C.D. può dichiarare l esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno diciotto (18) mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l Associazione. L esclusione del socio, deliberata dal C.D., è notificata per iscritto. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Art. 6 Diritti e obblighi dei soci I soci hanno diritto: a partecipare alle assemblee e a tutte le iniziative promosse dall Associazione; a votare, direttamente o per delega, sulle questioni riguardanti l Associazione; a recedere dall appartenenza all Associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell ammontare fissato dal C.D. e di prestare il lavoro preventivamente concordato. Possono essere eletti alle cariche sociali (C D, presidenza, vicepresidenza, segreteria) i soli soci ordinari. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell Assemblea, né prendere parte alle attività dell organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art. 7 Quota associativa La quota associativa è fissata dal C. D. Essa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Art. 8 Gli aderenti dell Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l attività da essa svolta. Art. 9 Organi Gli organi dell Associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Comitato Scientifico (se nominato); e) Collegio dei Revisori (se nominato). 2

Art. 10 Assemblea dei soci L Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del C.D. e, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente. Dell Assemblea viene redatto processo verbale a cura del Segretario del C.D. E convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario a mezzo posta quindici giorni prima della data prevista. L avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo dell adunanza e l ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 dei soci aderenti all Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l Assemblea dovrà essere tenuta entro 30(trenta) giorni dalla convocazione. Art. 11 L Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita: - in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega; - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Partecipano all Assemblea ed hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa; ogni socio potrà rappresentare altri soci in sede di Assemblea essendo portatore di non più di due deleghe. L Assemblea ordinaria: -elegge il Consiglio Direttivo; -elegge, se necessario, il Collegio dei Revisori; -approva il bilancio preventivo e consuntivo; -approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; -approva proposte e/o progetti del Comitato eventualmente nominato; -formula proposte per il buon funzionamento dell Associazione. L Assemblea straordinaria: -delibera sulle modifiche dello Statuto proposte da uno degli Organi dell Associazione o dai soci che l hanno richiesta; -delibera sullo scioglimento dell Associazione e sulla conseguente devoluzione dei beni della stessa ad altra Associazione avente analoghe finalità. Art. 12 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l Associazione. E composto da 3 a 5 membri, eletti dall Assemblea dei soci e può avvalersi di consulenti esterni. Il C. D. si riunisce su convocazione del Presidente, di norma semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno un mese prima dell assemblea annuale dei soci indetta per l approvazione del bilancio per deliberare lo stesso. La convocazione del C.D. avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire telegraficamente o via fax nel termine di almeno sei giorni. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora, il luogo e gli argomenti posti all ordine del giorno. Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno 3 membri ed a maggioranza dei presenti. Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo: -deliberare circa l ammissione dei soci; -fissare la quota annuale di socio; -eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente tra i suoi membri; -nominare il Segretario-Tesoriere anche al di fuori dei soci; -costituire l eventuale Comitato Scientifico; -fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; -predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per sottoporli all approvazione dell Assemblea dei soci; -assumere il personale qualora fosse necessario; -determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone l attività e autorizzando la spesa; 3

-ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; -notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, l eventuale apertura di sedi operative; -adottare ed aggiornare il DPS riguardante le normative correnti in materia di privacy dei soci. Art. 14 Presidente Il Presidente, che è anche Presidente dell Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. I suoi compiti principali sono: -rappresentare legalmente l Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; -vigilare perché siano osservate le norme statutarie; -attuare le delibere del C.D. -essere consegnatario del patrimonio dell Associazione; -convocare e presiedere le riunioni dell Assemblea dei soci e del C.D. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 17 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli. In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Art. 15 Segretario-Tesoriere Le funzioni del Segretario sono quelle di: -coadiuvare il Presidente; -provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei soci; -provvedere al disbrigo della corrispondenza; -redigere e conservare i verbali delle riunioni dell Assemblea dei soci e del C.D.; -tenere aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio. Il Segretario è capo del personale, compito che svolge secondo gli indirizzi ricevuti dal presidente. Svolge, altresì, le funzioni di Tesoriere che sono quelle di: -predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il 31 di marzo di ciascun anno; -provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti; -provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del C.D. Il Tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l Amministrazione Finanziaria dello Stato. Art. 16 Comitato Scientifico Può essere costituito dal Consiglio Direttivo con funzioni consultive, un Comitato avente le funzioni: -di esaminare, proporre, valutare e promuovere progetti da sottoporre all Associazione per l approvazione; -di collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, all elaborazione, istruttoria e redazione di progetti; -di segnalare settori di intervento e di sviluppo per l attività e le finalità stesse dell Associazione. Il Comitato è tenuto a rispettare le necessità delle famiglie di soggetti con autismo; ogni proposta e/o progetto va sottoposta all approvazione dell Assemblea dei soci. Il Comitato è formato da un numero di membri variabile da 3 a 15. I membri sono scelti fra professionisti, rappresentanti e/o referenti di Enti pubblici e/o privati, Sanità, Università, oltre ad esperti italiani o stranieri competenti in analoghi settori. Viene convocato su richiesta del Consiglio Direttivo con le modalità previste per lo stesso. I membri del Comitato non hanno diritto di voto a meno che non siano soci, ma possono prendere parte, con funzione consultiva e propositiva, alle riunioni del C.D. e dell Assemblea dei soci. Art. 17 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri nominati dall Assemblea, anche non soci. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell Associazione ai sensi dell art. 2403 e seguenti del c.c. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al C.D. notizie sull andamento di determinati lavori ed attività sociali. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l anno, entro il 15 di marzo, per l esame del bilancio, da sottoporre all Assemblea dei soci per l approvazione. La convocazione delle sedute del Collegio avverrà con le stesse modalità del C.D. 4

I membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire alcuna altra carica all interno dell Associazione. Art. 18 Cariche sociali Durata Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l Associazione. Esse hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell anno decadono allo scadere del medesimo. Art. 19 Entrate e Patrimonio Sociale L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: -quote associative e contributi straordinari dei soci; -contributi dei privati; -contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; -contributi di Organismi internazionali; -donazioni e lasciti testamentari; -rimborsi derivanti da convenzioni; -entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie dell Associazione; -beni mobili ed immobili e rendite pervenute all associazione a qualunque titolo. Il patrimonio sociale è costituito da: -beni mobili ed immobili inventariati (mobilio, arredi, attrezzature varie, libri, depositi bancari vincolati, ecc.) che sono di proprietà dell Associazione; -eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; -ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, come risulta dai bilanci consolidati. I fondi sono depositati presso uno o più uffici postali o istituti di credito italiani. Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata. Art. 20 Bilancio L esercizio sociale dell Associazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti, a cura del Tesoriere e deliberati dal C.D., i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all Assemblea dei soci per l approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l anno solare. Art. 21 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell Associazione. Art. 22 L Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25.5.1995. Art. 23 Durata e scioglimento dell Associazione La durata dell Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal C.D. e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato aventi finalità affini. L Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci. Art. 24 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 5