Riferimenti normativi



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CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi o di supporto a servizi in aree sociali e/o sociosanitare, di interesse per l Azienda Sanitaria quali la tutela della salute del cittadino, l educazione sanitaria, la lotta all emarginazione sociale. Le progettualità proposte dalle Associazioni devono evidenziare coerenza con le attività istituzionali dell Azienda Sanitaria e con la programmazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona. Il rimborso delle spese direttamente sostenute dall Associazione di volontariato non può superare, salvo casi particolari, il 70% delle spese totali ammissibili per la realizzazione del progetto. Il rimborso è comunque calcolato esclusivamente sulla documentazione di spesa ammessa, a prescindere dai costi dichiarati nel progetto. Ogni Associazione che presenti un progetto deve garantire la copertura dei costi nell importo non coperto dal rimborso spese dell Azienda. Le spese ammissibili riguardano esclusivamente l attuazione del progetto o attività connesse. Non sono ammesse le spese sostenute per la gestione ordinaria dell Associazione o riferite al suo funzionamento (affitti, luce, telefono, addetti alla segreteria per la gestione ordinaria e generale dell Associazione, organizzazione di feste e pranzi.). Le Associazioni di volontariato che intendono convenzionarsi con l Azienda Sanitaria, devono presentare un progetto, di norma nel mese di gennaio di ogni anno, nel quali si evidenzi: A. Descrizione delle finalità e dei risultati dell attività, anche al fine di garantire il raccordo con la programmazione aziendale: o le azioni e l organizzazione delle attività o l ambito territoriale e sociale in cui interviene il progetto o l utenza destinataria delle attività o il numero dei volontari impiegati o la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati o il numero e la qualificazione dei dipendenti o prestatori d opera (ove presenti). In tal caso l attività prestata deve avere contenuto tecnico in relazione al

progetto e non deve essere prestata in sostituzione dell attività di solidarietà propria dei volontari o la programmazione oraria settimanale degli interventi o le strutture e le attrezzature impiegate o eventuale collegamento operativo con altre organizzazioni di volontariato o con altri enti B. Piano finanziario articolato in: o piano di spesa, che deve essere minuziosamente dettagliato e riguardare esclusivamente l attuazione del progetto o attività connesse o piano di copertura delle spese con specifica indicazione delle altre fonti di finanziamento che concorreranno a coprire integralmente le spese necessarie alla realizzazione del progetto. Le relazioni di cui ai punti A. e B. sono siglate dal Referente aziendale del progetto. Ai fini del rimborso delle spese, l Associazione presenta al Referente Aziendale del progetto, ed al termine dello stesso: - una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti - una rendicontazione delle spese sostenute viste e autorizzate e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture ecc ) relative alle attività prestate in forza della convenzione. Il rimborso avviene a seguito di attestazione di congruità e valutazione di esito degli interventi espressi dal Referente Aziendale del progetto. Nel caso di realizzazione parziale dell attività il contributo viene ricalcolato in proporzione alle azioni svolte. E possibile chiedere un anticipo non superiore al 70% delle spese ammesse e sostenute effettivamente fino a quel momento. La richiesta va presentata al Referente Aziendale del progetto, allegando i giustificativi della spesa sostenuta. L Associazione si impegna, come stabilito dall art. 4 della Legge n 266/1991 e dall art. 9 della Legge Regionale n 40/1993, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile verso terzi. L Azienda Sanitaria ULSS n 3, ai sensi di quanto previsto dall art. 7 della Legge n 266/1991 e dall art. 9 della Legge Regionale n 40/1993, si impegna a rimborsare pro quota all Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, la parte di premio annuo pagato dalla stessa Associazione per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli aderenti all Associazione, che prestano attività di volontariato presso questa Azienda in forza della presente convenzione, in rapporto alle giornate di presenza presso le strutture aziendali. L Azienda si impegna, altresì, a fornire, con oneri a proprio carico, copertura assicurativa infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per i volontari impegnati nelle attività programmate.

A tali fini l Associazione è tenuta a presentare annualmente l elenco dei volontari che hanno prestato attività presso le strutture aziendali con il relativo numero di giornate di presenza. Riferimenti normativi Legge 11 agosto 1991, n.266 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.

REGIONE DEL VENETO AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3 CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO TRA L Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, di seguito definita AZIENDA, cod. fisc. e part. IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore dr. Giorgio Roberti E L Associazione, di seguito definita ASSOCIAZIONE, cod. fisc..., rappresentata dal Presidente, iscritta al registro regionale in data con numero., Premesso che: la legge 11 Agosto 1991 n. 266 e la legge regionale 30 Agosto 1993 n. 40 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all interno di strutture pubbliche sono rese in regime di convenzione; è necessario regolamentare i rapporti di collaborazione fra le parti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato nell ambito dei servizi territoriali dell Azienda; l Associazione è regolarmente iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Veneto al n. l Associazione ha tra le proprie finalità riconosciute nello statuto quelle di seguito descritte:. con deliberazione n. del sono stati approvati i criteri e le modalità per l assegnazione dei contributi alle Associazioni di volontariato che operano nel territorio dell Azienda Sanitaria ULSS n. 3 e lo schema tipo di convenzione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. L Associazione, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza ai propri fini istituzionali, assicura in forma gratuita la realizzazione del progetto denominato (in atti) (descrizione delle attività oggetto del rapporto convenzionale e delle strutture, attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento delle attività). 2. L Associazione si impegna a concordare con il referente aziendale le modalità operative di intervento nei servizi e/o nelle strutture aziendali o per attività esterne, sulla base del progetto presentato. 3. L Associazione si impegna ad assicurare continuità operativa prevedendo un orario settimanale per complessive ore nella fascia oraria. con un minimo di n... volontari (prevedere l entità delle prestazioni del personale volontario ed eventualmente l entità e la qualità delle prestazioni specializzate fornite da terzi ed a

questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell art. 3 della L.R. 40/1993). 4. Le prestazioni effettuate dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito, per cui nessun compenso può essere richiesto per tale attività sia agli utenti che all Azienda; 5. L Azienda si obbliga a rispettare l autonomia del volontariato e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il Servizio di volontariato; 6. I volontari per l esercizio dell attività devono essere muniti di apposito cartellino di identificazione personale e di appartenenza all Associazione di volontariato visibile all utente. 7. L Associazione garantisce che i volontari coinvolti siano adeguatamente formati e idonei in relazione all attività espletata; 8. I volontari si obbligano al rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi che frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del personale medico e di assistenza della struttura. L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità delle persone. Essi sono, altresì, tenuti a mantenere il segreto relativamente ai dati, conoscenze, notizie e fatti riguardanti l Azienda e i suoi pazienti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., di cui possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte; 9. La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all interessato e al Responsabile dell Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la sospensione dal servizio dell interessato, da parte dell Associazione. Violazioni riferibili a più operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della convenzione; 10.L Associazione si impegna, come stabilito dall art. 4 della Legge n 266/1991 e dall art. 9 della Legge Regionale n 40/1993, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile verso terzi. L Azienda Sanitaria ULSS n 3, ai sensi di quanto previsto dall art. 7 della Legge n 266/1991 e dall art. 9 della Legge Regionale n 40/1993, si impegna a rimborsare pro quota all Associazione, previa presentazione di idonea documentazione probatoria, la parte di premio annuo pagato dalla stessa Associazione per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli aderenti all Associazione, che prestano attività di volontariato presso questa Azienda in forza della presente convenzione, in rapporto alle giornate di presenza presso le strutture aziendali. L Azienda si impegna, altresì, a fornire, con oneri a proprio carico, copertura assicurativa infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per i volontari impegnati nelle attività programmate. A tali fini l Associazione è tenuta a presentare annualmente l elenco dei volontari che hanno prestato attività presso le strutture aziendali con il relativo numero di giornate di presenza.

11.Ai fini del rimborso delle spese, l Associazione presenterà al referente aziendale del progetto, con cadenza annuale: - una relazione sulla attività svolta - una rendicontazione delle spese sostenute autorizzate in forza degli artt. 1 e 2 e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture ecc ) relative alle attività prestate. Non sono comunque consentiti rimborsi per forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario, né le spese sostenute per la gestione ordinaria dell associazione (utenze, organizzazione di feste e pranzi). 12.L entità del rimborso per le spese di cui al precedente articolo, non potrà superare, salvo casi particolari, il 70% dei costi ammissibili indicati nel Piano finanziario per la realizzazione del progetto ed allegato allo stesso; 13.L Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche; 14.Per gli aspetti applicativi e organizzativi del servizio, l Associazione nomina quale referente il sig. e l Azienda nomina quale referente aziendale..; 15.L Azienda si riserva di verificare in ogni circostanza il rispetto della presente convenzione con facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in caso di riscontrato mancato rispetto dei vincoli in essa previsti da parte dell Associazione; 16.La presente convenzione ha validità dal al, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate. 17.Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2 del DPR 26.04.1986 n. 131; 18.La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell art. 8, comma 1, legge n. 266 del 11.08.1991. Letto, confermato e sottoscritto. Bassano del Grappa,. per l Associazione Il rappresentante legale ( ) per l Azienda Sanitaria ULSS n. 3 IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giorgio Roberti)