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SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 1766 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore SERENA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996 (*) Norme per la gestione faunistico-ambientale delle superfici a riposo ÐÐÐÐÐÐÐÐ (*) Testo non rivisto dal presentatore. TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 Onorevoli Senatori. ± Nel corso degli ultimi anni, gli sforzi compiuti in sede comunitaria per contemperare l'esigenza primaria di equilibrio delle produzioni nel mercato comune con quello di tutela e salvaguardia dell'ambiente sono approdati alla elaborazione di una misura facoltativa di set-aside ambientale o ventennale contenuta nel regolamento (CEE) n. 2078 del Consiglio, del 30 giugno 1992, la cui lunga durata impedisce di conseguire una larga adesione dei produttori agricoli a livello nazionale. In effetti, il tradizionale strumento comunitario della «messa a riposo» si eá rivelato un vero e proprio incentivo all'impoverimento del territorio con conseguenze negative per l'ambiente e, quindi, per le specie di fauna selvatica determinando, soprattutto nelle aree marginali dove giaá prevale l'incolto, il ritiro delle ultime zone coltivate rimaste e, inversamente, l'aumento dell'intensitaá colturale delle aree maggiormente coltivate. Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di promuovere un'utilizzazione nuova e alternativa della «messa a riposo», non in funzione dello smaltimento delle eccedenze, ma quale servizio di carattere «pubblico» che soddisfi le esigenze della collettivitaá in vista della protezione dell'ambiente mediante interventi di ripristino dell'habitat naturale capace di creare condizioni per la salvaguardia e la tutela delle specie di fauna selvatica. Il compenso riconosciuto agli agricoltori per la messa a riposo dei terreni non viene piuá corrisposto in cambio di una serie di prestazioni di «non fare», bensõá in rispondenza all'assunzione dell'impegno di offrire particolari prestazioni di «fare» e giustificato dal fatto che i terreni esclusi dalla produzione agricola a carattere mercantile devono essere mantenuti e coltivati per soddisfare l'esigenza comune di salvaguardia e tutela dell'ambiente. La messa a riposo dei terreni da semplice ammortizzatore sociale diviene, cosõá, strumento di diversificazione culturale delle attivitaá aziendali a basso impatto ambientale, mediante una serie di interventi indicati negli articoli 3, 4, 5 e rispondenti alla necessitaá di creare un habitat naturale idoneo a offrire le condizioni fisiche e biologiche per la sosta, l'alimentazione, la nidificazione e la riproduzione delle specie di fauna selvatica. In tal modo, si rivaluta la professionalitaá dell'imprenditore agricolo che diviene il protagonista principale della gestione faunisticoambientale del territorio ed il cui impegno attivo a eseguire una serie precisa di interventi specifici ± nell'ambito di un modello particolare di messa a riposo ritagliato a salvaguardia delle forme di vita di fauna selvatica ± consente il miglioramento e la conservazione dei terreni agricoli mediante pratiche rispettose della qualitaá e della diversitaá dell'ambiente. Inoltre, in vista di tutelare l'esigenza di riproduzione della fauna selvatica dai pregiudizi che possono derivare dall'esercizio delle pratiche agronomiche «entro il 15 maggio di ogni anno», ai sensi della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. D/133 del 27 settembre 1993, si ritiene opportuno disporre all'articolo 10, che lo svolgimento di tali pratiche avvenga dopo il mese di luglio, cioeá al termine del periodo di riproduzione delle specie di fauna selvatica, evitando in tal modo la distruzione di nidi, uova, noncheá la morte dei piccoli nati.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (FinalitaÁ della legge) 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princõápi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalitaá della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Le regioni promuovono interventi di gestione dei terreni agricoli messi a riposo idonei a favorire lo sviluppo di un'agricoltura integrata con il territorio per la tutela della fauna selvatica e la valorizzazione dell'habitat naturale. 4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nella destinazione a riposo dei terreni nell'ambito dell'avvicendamento agronomico aziendale per promuovere le condizioni ambientali favorevoli alla sosta, alimentazione e riproduzione delle specie di fauna selvatica. Art. 2. (Interventi) 1. Le regioni, con proprie norme, individuano le tecniche di lavorazione e le modalitaá di esecuzione degli interventi da realizzare sulle superfici a riposo nel rispetto della normale pratica agronomica e delle condizioni dell'habitat naturale delle specie di fauna selvatica.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 Art. 3. (Interventi per l'alimentazione delle specie di fauna selvatica) 1. Le regioni, allo scopo di consentire la costituzione di un habitat naturale idoneo ad offrire le condizioni per l'alimentazione delle specie di fauna selvatica, prevedono che le superfici a riposo siano destinate alla semina di colture a perdere delle seguenti essenze: a) per il periodo autunno-invernale: avena, sorgo, panico, miglio, segale, grano saraceno, colza, cavolo da foraggio, pisello da foraggio, rapa, miscugli vari; b) per il periodo primaverile-estivo: erba medica, trifogli, lupinella, veccia, favino, miscugli vari. 2. Le regioni possono disporre la messa a coltura di essenze non previste nell'elenco e per periodi diversi da quelli di cui al comma 1. Art. 4. (Interventi per il rifugio e la riproduzione per le specie di fauna selvatica) 1. Le regioni allo scopo di favorire la creazione di un habitat naturale idoneo a offrire le condizioni per la nidificazione e la riproduzione delle specie di fauna selvatica, prevedono che le superfici a riposo siano destinate ai seguenti interventi: a) impianto di siepi e arbusti; b) gestione della vegetazione spontanea mediante operazioni che consentano la conservazione di caratteri di biodiversitaá dell'ambiente.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 Art. 5. (Interventi a favore dell'avifauna acquatica) 1. Le regioni allo scopo di favorire la sosta e la nidificazione dell'avifauna acquatica possono promuovere interventi per l'allagamento delle superfici noncheá la manutenzione, l'impianto e lo sviluppo di vegetazione tipica delle zone umide. Art. 6. (Interventi di ripristino) 1. Le regioni ammettono ai benefici di cui alla presente legge gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5, realizzati dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, con particolare riguardo alle seguenti aree: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche e non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche, le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali compresa la viabilitaá interna compatibilmente con l'ambiente urbano, i confini dei fondi rustici e le aree non soggette a produzioni agricole. Art. 7. (Zone umide) 1. Gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nelle zone di pianura e di parte della zona collinare non comprese nel territorio delle comunitaá montane possono assumere in appalto dalle regioni l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione nelle zone umide, al fine di favorire il ripristino e la conservazione degli elementi fisici e biologici essenziali alla sosta e riproduzione dell'avifauna acquatica.

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 Art. 8. (Beneficiari) 1. Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare delle risorse erogate dal fondo di cui all'articolo 11, entro i termini e secondo le modalitaá stabilite dalla legge regionale, devono presentare ai rispettivi comuni domanda di ammissione al beneficio noncheá il relativo piano di intervento faunistico-ambientale. 2. Possono fruire delle risorse previste al comma 1 i seguenti soggetti in ordine di preferenza: a) imprenditori agricoli non a titolo principale; b) consorzi di miglioramento fondiario; c) altri soggetti. Art. 9. (Durata e modalitaá dell'impiego faunisticoambientale delle superfici a riposo) 1. I terreni messi a riposo per la realizzazione degli interventi di gestione faunisticoambientale devono avere una superficie minima di due ettari. 2. La durata dell'impiego di cui al comma 1eÁ pari alla durata di un ciclo agronomico a eccezione degli interventi a favore della fauna acquatica, che comunque deve essere di almeno due cicli. Art. 10. (Pratiche agronomiche in regime di set-aside comunitario) 1. Le operazioni di fresatura, erpicatura e altre equivalenti eseguite sui terreni in regime di set-aside, sia rotazionale che non rotazionale, devono essere applicate ogni anno dopo il mese di luglio.

Atti parlamentari ± 7 ± Senato della Repubblica ± N. 1766 Art. 11. (Fondo per la gestione faunisticoambientale) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.