ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA



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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 4 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA SANITARIE NELL ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA cig 5101744C52 Via Appia Nuova n. 1411 00178 Roma Tel. 06.790991 Fax. 06.79340724

Art. 1 (PREMESSA) Le prescrizioni del presente Capitolato disciplinano il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, secondo la normativa vigente, dei rifiuti derivanti da attività sanitarie nell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con la puntuale osservanza delle norme previste in materia di rifiuti sanitari pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 ed al DPR 254/2003 e successive integrazioni in materia, al Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istitutivo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento CE n. 1069/2009 che abroga il Regolamento CE n.1774/2002 e s. m.i., per i sottoprodotti di origine animale. Le quantità e le categorie dei rifiuti, riferite ai luoghi di produzione, di seguito indicate, sono state rilevate dagli ultimi modelli MUD dello scrivente Istituto. Per ogni singola tipologia di rifiuti la ditta dovrà prevedere: fornitura di tutti i vari contenitori (ove previsto, omologati ed etichettati secondo la normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose su strada) per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti e di sottoprodotti da smaltire; tali contenitori andranno consegnati periodicamente nei vari presidi produttivi in funzione delle esigenze dei richiedenti; ritiro presso gli appositi locali destinati a deposito temporaneo dei luoghi di produzione; trasporto per il conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato per il trattamento finale; conferimento dei rifiuti allo smaltimento finale; tutte le attività connesse al recupero (ove possibile) e/o smaltimento finale. Art. 2 (AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA-DURATA DEL CONTRATTO) La Ditta fornitrice sarà informata dell affidamento della fornitura, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R.. L avvio dell esecuzione dovrà risultare da apposito verbale redatto dal direttore dell esecuzione ai sensi del disposto di cui all art. 304 del D.P.R. 207/2010. Il contratto ha una durata di anni 4. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal direttore dell esecuzione ai sensi dell art. 309 del D.P.R. 207/2010. Art. 3 (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA) La Ditta aggiudicataria, con la notifica dell affidamento della fornitura in suo favore, dovrà provvedere al seguente adempimento: a) costituzione della cauzione, secondo quanto disposto di seguito; b) presentazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi; c) presentazione di eventuali integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dall IZS LT. Art. 4 (OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE) Per la durata del servizio, il fornitore assicura l erogazione del servizio e svolge le attività necessarie alla regolare esecuzione del contratto, impegnandosi nell espletamento delle mansioni definite contrattualmente. 2

In presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, il fornitore è obbligato comunque a garantire il servizio, secondo le modalità concordate con l Istituto. Per eventi di particolare rilevanza e comunque soltanto in casi eccezionali, l Istituto potrà discrezionalmente avvalersi di altro operatore del settore con qualificata esperienza professionale. In caso di festività, il fornitore si coordina con l Istituto per il regolare espletamento del servizio. E facoltà dell Istituto richiedere variazioni di servizio per eventuali esigenze sopraggiunte legate a trasporti straordinari aggiuntivi. Art. 5 (SVOLGIMENO DEL SERVIZIO) Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente, presso un impianto autorizzato, individuato ai sensi del D.Lgs 152/2006 ed in regola con quanto previsto dalla normativa istitutiva del SISTRI. I formulari di accompagnamento, con l identificazione e la convalida del peso dei rifiuti, dovranno essere restituiti, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti normative, presso i presidi produttivi dell Istituto per la presa in carico e con il peso convalidato dal Centro Autorizzato di Smaltimento. La Ditta aggiudicataria dell appalto dovrà impegnarsi a: inviare al Servizio Gestione rifiuti pericolosi e non (Roma), con frequenza mensile, un consuntivo relativo alla quantità, per tipologia, dei rifiuti ritirati nel mese in tutti i luoghi di produzione; trasmettere al Servizio Gestione rifiuti pericolosi e non (Roma) la documentazione (copia del formulario) di tutti i presidi produttivi del Lazio e Toscana, dell avvenuto conferimento del rifiuto all impianto di smaltimento autorizzato, nei tempi previsti dalla normativa vigente; fornire idonei registri, vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti, di carico e scarico dei rifiuti, nel numero e con le modalità richieste dall Istituto e con le caratteristiche di cui al D.M. 148 del 01.04.1998 e successive normative; offrire la collaborazione per tutte le eventuali ulteriori forniture di modulistica relativa al servizio; provvedere al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti nelle modalità prescritte nel nei documenti di gara, indipendentemente da fattori esterni che dovessero intervenire. La ditta aggiudicataria dell appalto nulla potrà pretendere dall Istituto per eventuali modifiche al servizio appaltato a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni e/o normative in materia di rifiuti. In attesa della piena operatività del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) che sostituirà la normativa vigente, il trasporto verrà effettuato ai sensi di legge come attualmente previsto, mediante l utilizzo di un formulario di identificazione dei rifiuti (in 4 copie e vidimato) che dovrà essere eventualmente integrato dai dati relativi al trasporto secondo la normativa ADR. Dovranno, altresì, essere comprese tutte le spese derivanti dalla corretta applicazione della procedura del Sistri. Nessun altro onere potrà derivare dall entrata in vigore della operatività del Sistri. Il servizio offerto dovrà essere realizzato con mezzi ed organizzazione adeguati; l intero ciclo di ritiro, trasporto e smaltimento, dovrà inoltre soddisfare con assoluta efficacia e continuità tutte le esigenze che si determineranno nei singoli luoghi di produzione. In funzione di eventuali esigenze e/o necessità, l Istituto si riserva di modificare in tutto o in parte le quantità oggetto del servizio. 3

Art. 6 (MODALITA DI RITIRO DEI RIFIUTI) I giorni di ritiro verranno indicati dall Istituto. Dovrà prevedersi, previa comunicazione dell Istituto ed accordo economico tra le parti, presso le singole unità produttive che ne presentassero la necessità, il ritiro di eventuali altri rifiuti, pericolosi e non pericolosi che dovessero essere prodotti. Nel caso l accordo non venga raggiunto, l Istituto si riserva la facoltà di affidare il servizio di ritiro di detti rifiuti ad altra impresa. Le frequenze di ritiro, indicate per ogni presidio produttivo nel Capitolato Tecnico di gara, sono da considerarsi come vincolo minimo nell espletamento dei servizi; le attività di raccolta, come quelle di conferimento, dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L eventuale incremento del numero dei punti di raccolta così come la modifica della frequenza di ritiro delle varie tipologie di rifiuti dell Istituto non dovranno comportare alcun costo aggiuntivo per l Istituto stesso, salvo l aumento determinato dai maggiori quantitativi di rifiuti. La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i contenitori e gli imballaggi necessari alla raccolta dei rifiuti, nelle tipologie indicate nel capitolato tecnico di gara. Art. 7 (OBBLIGHI DELL ISTITUTO) L Istituto si impegna a coordinare le attività, nel pieno rispetto di quanto riportato nei documenti di gara. L Istituto provvederà alla verifica di conformità nel rispetto del D.P.R. 207/2010. L Istituto provvederà con proprio personale: ad immettere i rifiuti all interno dei contenitori adeguati e sigillarne la chiusura, presso le singole strutture; a trasportare e depositare i contenitori dei rifiuti nei locali adibiti a deposito temporaneo in ogni luogo di produzione; in regime di piena operatività del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), ad effettuare presso ciascun luogo di produzione, relativamente alle parti di propria competenza, tutte le operazioni informatiche richieste dal Sistema stesso attraverso propri operatori appositamente addestrati. Art. 8 (RESPONSABILITA DEL FORNITORE) Il fornitore risponde dei fatti dei propri dipendenti. Assume inoltre ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati all Istituto o a terzi a causa di negligenza nell esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Per i beni trasportati, gli ammanchi o i danni causati dai dipendenti del fornitore, essi saranno a quest ultimo addebitati. La Ditta aggiudicataria è tenuta a: trasportare i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, i rifiuti sanitari pericolosi ed i rifiuti non pericolosi allo smaltimento e/o recupero presso specifici impianti autorizzati in base alle vigenti normative; fornire adeguato e qualificato supporto organizzativo alla competente Direzione per la compilazione dei registri di carico/scarico e per la compilazione della denuncia annuale MUD; fornire i formulari di identificazione dei rifiuti (in 4 copie e opportunamente vidimati secondo la normativa vigente); 4

fornire documentazione attestante la nomina del consulente ADR, ai sensi della legge 40/2000. Nel caso di associazione di imprese, la documentazione richiesta deve essere prodotta da ogni singolo R.T.I. I formulari di accompagnamento, con l identificazione e la convalida del peso dei rifiuti, dovranno essere restituiti, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti normative, presso i presidi produttivi dell Istituto per la presa in carico e con il peso convalidato dal Centro Autorizzato di Smaltimento. Art. 9 (DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL ESECUTORE) Nessuna variazione o modifica al servizio può essere introdotta dall esecutore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell esecuzione. Art. 10 (DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA) Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone o beni dipendenti da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche eseguite da terzi. Il fornitore presenta polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Tale polizza tiene indenne l Istituto per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare all Istituto, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi nell esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art. 11 (VIGILANZA) L Istituto provvede con propri dipendenti alla verifica della regolare esecuzione del contratto. Art. 12 (PERSONALE IMPIEGATO) Entro giorni 10 dalla data di stipula del contratto, il fornitore deve comunicare all Istituto per iscritto i nominativi del personale impiegato, con le complete generalità, le rispettive qualifiche ed il numero di ore giornaliere che ciascun dipendente deve espletare. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel caso di variazioni del personale impiegato entro giorni 5, decorrenti dalla variazione. L Istituto si riserva il diritto di chiedere la sostituzione a mezzo raccomandata A/R di dipendenti del fornitore non graditi. La sostituzione dovrà avvenire entro giorni 5 dalla ricevuta della raccomandata. Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve essere munito di apposito distintivo riportante le generalità e la denominazione del fornitore. Art. 13 (CAUZIONE) A garanzia delle obbligazioni assunte con l accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell intera documentazione sottoscritta, la Ditta fornitrice è tenuta a costituire, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore 5

dell Amministrazione aggiudicatrice di importo pari al 10% (dieci per cento) dell ammontare complessivo del contratto I.V.A. esclusa, in conformità con quanto disposto dall art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria verrà restituita, dietro espressa richiesta della Ditta, solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare e completo adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta fornitrice incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione. Art. 14 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI) La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sulle fatture la data e il numero del buono d ordine con il quale è richiesta la singola fornitura. Il pagamento avverrà, di norma, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario o postale, oppure con mandato diretto per quietanza a favore del titolare o legale rappresentante della Ditta o persona da lui delegata, esigibile presso il Cassiere dell Ente. Dall'importo bonificato sarà detratta una commissione per la banca tesoriera. Art. 15 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 16 (PENALI) Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui agli articoli precedenti, l Istituto verifichi una violazione delle norme contenute nel capitolato tecnico, saranno applicate al fornitore sanzioni pari ad 300,00 per ciascun inadempimento. L applicazione delle penali non impedisce l applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Art. 17 (FORO) Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma. Art. 18 (RISOLUZIONE) Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente contratto, l Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall Istituto al fornitore per intimare l adempimento della prestazione. L Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. Resta salva la facoltà dell Istituto di procedere all esecuzione del contratto in danno del fornitore. 6

Art. 19 (RECESSO) Ai sensi dell articolo 1373 del Codice Civile, l Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura. L Istituto comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30. Art. 20 (SUBAPPALTO) E fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile. Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore. Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche. In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all Istituto dei servizi subappaltati. Art. 21 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO) E fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Art. 22 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI) 1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all Istituto per legge. Art. 23 (TRATTAMENTO DEI DATI) Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l esecuzione del presente contratto. Ai sensi di quanto previsto dall art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l esclusione dalla gara; 7

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell amministrazione; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; e) i diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; f) soggetto attivo della raccolta è l Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi. La ditta ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. L impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all Amministrazione. Art. 24 (SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA DI CONVENZIONI CONSIP) L Istituto si riserva di recedere dal servizio qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui l impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Art. 25 (CLAUSOLA FINALE) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. 8