REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L INVENTARIO DEI BENI



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Allegato alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 18/12/2006 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L INVENTARIO DEI BENI ART.1 L INVENTARIO DEI BENI PROVINCIALI. 1. L inventario generale costituisce un elenco ordinato e sistematico di carattere qualitativo e quantitativo del complesso di beni e di rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell ente. 2. Le scritture inventariali sono curate dal Settore Economico - Finanziario. 3. Ciascun singolo elemento è iscritto nell inventario mediante apposite descrizioni, predisposte su supporto cartaceo o informatico, contenenti gli elementi di identificazione, descrizione e valore. 4. Gli inventari sono soggetti a sistematici aggiornamenti in funzione delle aggiunte, dismissioni o modifiche sopraggiunte. 5. L inventario generale è in linea di principio soggetto ad una articolazione in base al tipo degli elementi che compongono il patrimonio dell ente e distintamente per ogni stabile e per ogni Settore così come identificati con D.G.P. n.94 del 25.03.2003 così come modificata con la D.G.P. n.607 del 21.12.2004. 6. In sede di ricostruzione dello stato patrimoniale dell ente viene predisposta la consistenza delle componenti patrimoniali sotto la responsabilità di ciascun agente consegnatario e predisposto un verbale di consegna sottoscritto, dopo verifica, da ciascun agente. ART. 2 MODALITA DI INVENTARIAZIONE. 1. I beni mobili ed immobili sono oggetto di inventario quando entrano a far parte del patrimonio dell ente. 2. Sulla base dei documenti che ne attestano l acquisizione, devono essere inventariati tutti i beni durevoli non inclusi nelle previsioni dell art. 4. 3. L avvenuta inventariazione deve risultare sulla fattura (o documento equivalente che ne attesta l acquisizione), che deve essere trasmessa al Settore Economico - Finanziario al momento del pagamento. 4. Il Settore Economico - Finanziario a cadenza almeno annuale predispone periodici aggiornamenti dell inventario generale e delle copie inventariali di Settore in contraddittorio con i consegnatari interessati. ART. 3 L INVENTARIO DEI BENI MOBILI. 1. L inventario comprende per i beni mobili le seguenti indicazioni: a) l ubicazione della sede provinciale, settore, scuola o stabile non provinciale presso cui sono assegnati; b) il numero d ordine identificativo (facoltativo); c) la quantità e la descrizione e la denominazione dell oggetto; d) il valore iniziale, al momento dell inserimento nell inventario, determinato sulla base del prezzo di acquisto oppure, ove del caso, a seguito di stima di massima, aggiornato a cadenza annuale a cura del Servizio Finanziario sulla base delle quote di ammortamento; e) ogni eventuale altra notizia rilevante che riguardi i beni inventariati.

2. Gli inventari sono redatti in doppio originale. Un esemplare rimane presso il Settore Economico - Finanziario e costituisce l Inventario Generale dei beni mobili, mentre il secondo esemplare, in estratto per la parte che interessa, viene conservato da ogni consegnatario responsabile dei beni in esso elencati. Essi sono congiuntamente firmati dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario e dal Dirigente del Settore assegnatario o dal Direttore scolastico. ARTICOLO 4 BENI MOBILI ESCLUSI DALL INVENTARIAZIONE. 1. Il Settore Economico - Finanziario può disporre di non inventariare i beni mobili nei seguenti casi: a) i beni di consumo, i beni facilmente deteriorabili o logorabili, la piccola attrezzatura d ufficio, tutto il materiale a perdere, che debba essere consumato per l utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi; b) tutti i beni di modico valore, indipendentemente dalla loro natura, fino al limite di 150,00; c) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili; d) beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali software, accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili. Art. 5 I BENI DEMANIALI. 1. L inventario comprende per i beni demaniali le seguenti indicazioni: a) la denominazione, l ubicazione e l uso a cui sono destinati; b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali; c) il valore calcolato secondo la vigente normativa; d) l ammontare delle quote di ammortamento. 2. Il passaggio di un bene dalla categoria del presente articolo a quella dell art. 6 è disposto con apposito provvedimento. Art. 6 I BENI IMMOBILI PATRIMONIALI 1. L inventario comprende per i beni immobili patrimoniali seguenti indicazioni: a) la denominazione, l ubicazione e l uso a cui sono destinati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni; b) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta; c) lo stato dell immobile circa le condizioni statiche e igienico sanitarie; d) le servitù e pesi e gli oneri di cui sono gravati; e) l ufficio o soggetto privato utilizzatore; f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; g) l ammontare delle quote di ammortamento; h) gli eventuali redditi. Art. 7 TARGHETTE DI CONTRASSEGNO. 1. Di regola nelle sedi provinciali ogni bene inventariato reca una targhetta identificativa dell Ente e del Settore di appartenenza. 2. Sulla targhetta può essere impresso il numero di inventario. 3. Per ragioni di opportunità sono ammesse forme di inventario virtuale ovvero senza apposizione delle targhette ma nel rispetto del presente regolamento.

ART. 8 UNIVERSALITA DEI BENI. 1. I beni della stessa specie e natura, di modesto valore economico, oggetto di una medesima acquisizione e destinati ad un medesimo Settore, ai fini del presente regolamento, possono costituire universalità ed essere inventariati con un unica voce di inventario per ogni tipologia di bene e rilevati globalmente. 2. Per tali beni dovrà essere rilevata la quantità intesa come consistenza numerica dei beni che costituiscono universalità e il costo espresso in termini di valore medio unitario. ART. 9 AGENTI RESPONSABILI E CONSEGNA. 1. I beni mobili durevoli e immobili sono presi in consegna e gestione dagli agenti responsabili come identificati con apposito atto di nomina. 2. La consegna dei beni mobili deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico - Finanziario e controfirmato dal Dirigente del settore a cui è affidata la gestione dei beni come consegnatario. 3. Con periodicità almeno annuale i consegnatari dovranno procedere ad una ricognizione completa dei beni ad essi assegnati, rimettendo al Dirigente del Settore Economico - Finanziario un rapporto in cui saranno evidenziate le eventuali anomalie riscontrate, a qualunque causa riferibili. 4. L eventuale consegna in uso a terzi di beni provinciali, anche se temporanea, dovrà risultare da apposita nota scritta nella quale siano espressamente posti a carico dei terzi utilizzatori ammanchi, danni o deperimenti eccedenti la normalità che siano riscontrati all atto della consegna. 5. I consegnatari sono responsabili della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati mediante le segnalazioni del caso. 6. Nel caso di beni assegnati ad uffici non adibiti a servizi provinciali, è Consegnatario il legale rappresentante dell Ente o Istituzione presso cui i beni sono in uso. Art.10 FUNZIONI GENERALI SULL INVENTARIO. Il Settore Economico Finanziario provvede ai seguenti adempimenti verso i beni mobili: 1. tenuta ed aggiornamento dell inventario generale come da art.2 e rendicontazione del patrimonio mobiliare; 2. adempimenti connessi all acquisto dei beni mobili destinati al funzionamento generale dell Ente comprese le modifiche dell inventario e le comunicazioni all agente consegnatario; 3. adempimenti funzionali alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti beni; 4. adempimenti connessi all assicurazione dei beni e gestione dei relativi sinistri; 5. procedura amministrativa di fuori uso dei predetti beni; 6. custodia, corretto e miglior utilizzo dei beni ad esso assegnati e in generale ogni funzione corrispondente a quelle dei consegnatari come da articolo successivo. ART.11 FUNZIONI DEI CONSEGNATARI. Il Consegnatario: 1. detiene potere dispositivo sui beni che gli vengono assegnati nei limiti delle competenze previste per legge; 2. dispone degli stessi in ordine ad eventuali cessioni a terzi nei limiti delle competenze previste per legge;

3. è responsabile della custodia, del corretto e miglior utilizzo dei beni assegnati, e provvede a verifiche periodiche della relativa consistenza con la collaborazione del Servizio Finanziario; 4. segnala agli uffici competenti tutte le necessità di manutenzioni, restauri, migliorie e addizioni; 5. segnala agli uffici competenti i furti, gli smarrimenti, i deterioramenti, le distruzioni, le disfunzioni e le migliorie indicandone i motivi conosciuti, comprese le denunce alle autorità competenti; 6. segnala al Settore Economico - Finanziario tutte le variazioni intervenute nella dotazione iniziale di beni, compresi gli spostamenti, i nuovi acquisti, le dismissioni e i prestiti fornendo tutti gli elementi utili; 7. con la collaborazione del Servizio Finanziario tiene costantemente aggiornato l inventario di Settore, assicurandone la perfetta conservazione; 8. verifica che tutti i beni assegnati siano effettivamente utilizzati e che eventuali scorte siano limitate a beni di consumo, evitando in ogni caso l immobilizzazione dei beni. I beni non più utilizzati da parte del Consegnatario di Settore vengono posti nella disponibilità del Settore Economico Finanziario per eventuali reimpieghi. 9. rende il conto della propria gestione, secondo quanto previsto dall art. 233 del D.Lgs. 267/00. ART. 12 DICHIARAZIONE DI FUORI USO. 1. Ogni Dirigente consegnatario dovrà comunicare al Settore Economico Finanziario l esistenza di beni inventariati inservibili o non più suscettibili di proficua riparazione. 2. Il Settore Economico Finanziario dovrà: a) dichiarare lo stato di fuori uso dei beni inutilizzabili di cui verrà disposto lo smaltimento tramite ditte a ciò abilitate nel rispetto delle leggi vigenti; b) curare l alienazione o la cessione a terzi a titolo gratuito, secondo le regole del relativo Regolamento provinciale. 3. Potranno essere acquisiti i pareri di soggetti terzi specializzati per la determinazione del valore e dello stato di funzionamento del bene. 4. I beni dichiarati fuori uso, smaltiti, alienati o ceduti a terzi vengono radiati dall inventario. ART. 13 CESSIONI DI BENI A TERZI. 1. I beni della Provincia sono funzionali al soddisfacimento dei bisogni istituzionali dell Ente. 2. Essi possono venire provvisoriamente ceduti a terzi soltanto in presenza di circostanze eccezionali e motivate, dietro opportuna valutazione degli Amministratori, del Direttore Generale o del Consegnatario di Settore e comunque in via subordinata rispetto alle necessità interne all ente. In ogni caso la cessione deve essere formalizzata per iscritto facendo verificare al terzo beneficiario lo stato di funzionamento o d uso del bene e con annotazione dell identità del beneficiario, della durata del prestito, della sua nuova allocazione e di tutti gli altri elementi utili. Viene a tal fine predisposto apposito modello che costituisce l allegato 1 al presente regolamento. 3. All atto della restituzione, il Consegnatario di Settore dovrà avere la massima cura nel verificare in contraddittorio col terzo interessato lo stato d uso e di funzionalità del bene. 4. Fermo restando quanto sopra, le cessioni a tempo indeterminato di beni provinciali possono venire concesse solo attraverso un ulteriore valutazione economica circa il mantenimento del bene nel patrimonio provinciale. 5. Di tali vicende deve essere sempre informato il Settore Economico - Finanziario per le annotazioni del caso.

6. Per quanto non previsto nel presente testo, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l alienazione del patrimonio provinciale. ART. 14 BENI CON CONTRATTI D USO. 1. Tutti i beni che l ente detiene a titolo di locazione, leasing, deposito, comodato o altro, sono annotati in appositi inventari o registri, dando atto di tale particolare condizione. 2. Nel caso in cui la Provincia acquisisca la proprietà del bene al termine del periodo d uso, il Servizio Finanziario provvederà alla annotazione della avvenuta acquisizione in proprietà del bene medesimo con apposizione del valore di riscatto. ART. 15 ALTRI REGISTRI INVENTARIALI. 1. Ogni Settore interessato potrà curare un inventario o registro separato per il materiale bibliografico, documentario, iconografico, per il materiale di rappresentanza, vestiario o altri beni di proprietà anche non compresi nell inventario generale. 2. Eventuali beni di interesse culturale artistico e naturale, e loro annessioni e pertinenze verranno rilevate in debita categoria ed in conformità alle disposizioni previste nelle norme di legge e nel presente regolamento per le diverse tipologie di beni. ART. 16 BENI ALLOCATI PRESSO ALTRI STABILI. 1. I beni di proprietà provinciale allocati presso gli istituti scolastici sono soggetti alle stesse modalità di inventariazione dei beni allocati presso le sedi provinciali, compresi quelli acquistati direttamente dalle scuole con i Fondi di dotazione nel rispetto del presente regolamento. 2. I beni acquisiti dalle scuole con contratti d uso utilizzando i Fondi di dotazione sono comunque annotati dando atto di tale particolare condizione. 3. I predetti beni possono essere donati alle scuole su assenso di queste e a condizione che vengano positivamente verificate tutte le condizioni di convenienza della cessione. 5. I beni concessi in comodato d uso seguono la procedura dell art.13. Art 17 STABILI IN AFFITTO. 1. Per gli stabili di terzi adibiti ad uffici provinciali in forza di contratti di affitto, gli uffici provinciali, a seconda delle rispettive competenze, curano in generale i rapporti amministrativi con il locatore, con gli amministratori condominiali o con le ditte incaricate di eseguire i servizi sullo stabile. 2. Grava sugli utilizzatori il compito di segnalare agli uffici competenti o direttamente al proprietario o amministratore di condominio, le esigenze o i problemi del caso. Art 18 BENI MOBILI REGISTRATI E ALIENAZIONI. 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento sulla gestione dell autoparco provinciale ed al Regolamento provinciale sulle alienazioni.

Allegato n. 1 CESSIONE IN PRESTITO DI BENI PROVINCIALI. VISTA la richiesta prodotta da (1) avente ad oggetto il prestito di (2) RICHIAMATO l art.13 Cessione di beni a terzi del Regolamento provinciale sull inventario e positivamente valutate le condizioni per aderirvi; VERIFICATO in contraddittorio con il richiedente che (2) risulta essere perfettamente funzionante o in (3) stato di conservazione; SI ACCORDA IL PRESTITO per la durata di Dando atto che esso verrà utilizzato presso NOTE. Il richiedente si impegna a restituire il bene alla scadenza del periodo indicato e prende atto che eventuali danni arrecati al bene durante il predetto periodo saranno addebitati al beneficiario del prestito. Biella, PER LA PROVINCIA IL RICHIEDENTE

LEGENDA. (1) Indicare tutti gli estremi identificativi del soggetto richiedente e nel caso di persona giuridica del ruolo ricoperto (legale rappresentante, socio, ecc). (2) Descrizione del bene. (3) Deve essere annotato lo stato di conservazione del bene (ottimo, buono, sufficiente).