REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO All. DCC 18 del 9.4.2014
ART. 1 Oggetto e finalità 1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento. 2. Il Comune di Arcola: a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione; b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari. 3. Tale Servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali. Il servizio di volontariato civico ha altresì lo scopo di offrire aiuto a persone o famiglie in situazione di grave disagio socioeconomico, attraverso l erogazione di contributo economico a fronte dell impegno in attività di utilità civica. 4. Per attività di utilità civica si intendono quelle: a) finalizzate al pubblico interesse, con le caratteristiche della volontarietà e flessibilità; b) non ricomprese nel tradizionale concetto di lavoro dipendente o autonomo; c) compatibili con l età, le capacità e le esperienze della persona. Il servizio di volontariato civico investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 2, nelle quali l'amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile. Art. 2 Ambito di applicazione 1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguente aree: AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc, organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, controllo conferimento rifiuti presso le postazioni r.s.u., vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: buon vicinato, manutenzione e tutela aree verdi, 2
piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole,...) ecc. AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole ) Relativamente alle attività rientranti nelle aree socio-assistenziali, scolastiche, educative e ricreative. 2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire carenze di organico. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. 3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. 4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di pubblicizzare l'attivazione di singoli progetti di volontariato civico per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 3, di nuovi volontari interessati allo svolgimento di tale specifica attività. Art. 3 Volontariato civico a titolo gratuito: definizione e modalità di accesso 1. Il volontariato civico a titolo gratuito è aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Arcola o in comuni limitrofi. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica. 2. Il servizio viene prestato a titolo gratuito, ma il Comune può riconoscere ai cittadini che prestano tale servizio le seguenti agevolazioni: rimborsi spese; rilascio di appositi attestati di merito; ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati; accesso gratuito alle manifestazioni organizzate esclusivamente dall'amministrazione; agevolazioni per l'accesso a servizi dei Comune. 3. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato a titolo gratuito devono possedere i seguenti requisiti: a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 70; b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico; c) residenza nel Comune di Arcola o nei comuni limitrofi; d) possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. 4. E istituito presso l'amministrazione Comunale l'albo dei Volontari civici a titolo gratuito, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 2. 5. Per essere inseriti nell albo dei volontari civici a titolo gratuito, è necessario presentare una domanda che attesti quanto richiesto al comma 3 del presente articolo. La domanda si intende 3
accolta con la pubblicazione del nominativo all'albo comunale dei Volontari civici. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o è notificato dal messo comunale all'indirizzo dichiarato nella domanda. 6. La cancellazione dei volontari dall'albo potrà avvenire per le seguenti cause: rinuncia; accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione; negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività; rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità. 7. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato sul sito internet del Comune e viene aggiornato semestralmente dagli Uffici dell Area Socio Amministrativa. Da suddetto albo possono attingere tutte le Aree dell Ente a seconda dei requisiti del volontario e delle caratteristiche del Servizio da prestare. 8. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un progetto individuale, che includa un DVR (ai sensi dell art. 8 co. 1 del presente regolamento) e che tenga conto delle azioni proprie dei servizio, previo accordo con l Area Socio Amministrativa, affidataria della tenuta e della gestione dell'albo. Art. 4 Volontariato civico rivolto a cittadini in condizioni di disagio economico e sociale 1. Tale tipologia di servizio è assimilabile ai percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell art. 40 della L.R. n. 12/2006. Si tratta di un intervento di contrasto alla povertà in cui, a fronte di un contributo economico volto a garantire un minimo livello di sussistenza della persona, è richiesto un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, ascrivibili agli ambiti di cui all art. 2. 2. Possono accedere a tale tipologia di volontariato civico i cittadini residenti nel Comune di Arcola, inclusi i cittadini stranieri (in regola con il permesso di soggiorno), disoccupati o inoccupati, che si trovino in stato di disagio economico, ancorché temporaneo. 3. L ammissione a questa tipologia di servizio è subordinata ad una presa in carico da parte dei Servizi Sociali Comunali, cui deve essere inoltrata richiesta di ammissione da parte dei soggetti interessati. Tale strumento prevede la predisposizione e la sottoscrizione di un progetto individuale e di una convenzione con l eventuale soggetto ospitante. 4. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono, pertanto, presentare certificazione ISEE, e attestare il possesso dei seguenti requisiti: e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 70; f) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico; g) residenza nel Comune di Arcola; h) possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. i) Iscrizione CPI (Centro per l Impiego) j) Assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico o di altre forme di tutela da parte di Enti Pubblici; 5. Periodo di validità del progetto individuale, modalità di espletamento e ammontare del contributo possono variare a seconda del progetto individuale e delle disponibilità di Bilancio. 4
6. Il nucleo familiare beneficiario dell intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di sussidio da parte del Comune. Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente. 7. Le prestazioni richieste attraverso l espletamento del servizio civico comunale conseguono finalità socio assistenziali, non instaurano alcun tipo di rapporto di collaborazione lavorativa, né di lavoro subordinato o autonomo. Il cittadino chiamato ad espletare servizio civico, dovrà previamente dichiarare l'assoluta volontarietà della prestazione offerta nonché la permanenza dei requisiti originali all'atto della domanda e valutati per la redazione del progetto. 8. Per motivi esclusivamente organizzativi il volontario è tenuto a comunicare preventivamente le assenze. Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il servizio civico si riterrà interrotto e concluso ed il volontario dovrà a tutti gli effetti essere considerato rinunciatario con esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia al servizio, il volontario non può richiedere altra forma di contributo nel medesimo anno. Art. 5 Elementi fondamentali dei progetti individuali di volontariato civico 1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di volontariato civico, conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, è necessaria la redazione di un progetto individuale. 2. Il progetto prevede un accordo fra il singolo volontario e l Amministrazione, che deve essere sottoscritto: a. dal Responsabile del Servizio interessato, che redige anche il progetto, per il servizio di volontariato civico prestato ai sensi dell art. 3; b. dal Responsabile dell Area Socio Amministrativa per il servizio di volontariato civico prestato ai sensi dell art. 4, il cui progetto è redatto dai Servizi Sociali. 3. Il progetto deve contenere un accordo tra le parti che preveda almeno: per l'amministrazione a) la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento; b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione e) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi; f) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari e di rendicontazione delle spese da essi sostenute per l'espletamento dell'attività. per i volontari a) la dichiarazione che le attività vengono svolte senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività. 5
4. Qualora i singoli volontari siano impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Gli interessati, autorizzano l'amministrazione in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento. ART. 6 Rapporto con le Associazioni dì volontariato 1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. 2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. 3. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali. 4. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di: promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale; fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato; di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato; di promozione della partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani. ART. 7 Copertura assicurativa L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti coloro che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima. Art. 8 Disciplina applicativa 1. In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, art. 26, il Comune dovrà provvedere, per ogni settore di attività, alla predisposizione di un documento di valutazione del rischio, nel quale dovranno essere individuati tutti i rischi connessi ai luoghi di attività e alle mansioni specifiche dei volontari. 2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato. 3. Le attività oggetto dei presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. 4. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, 6
costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi. 5. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. L'Area Socio Amministrativa è competente per le relazioni con il volontariato e le libere forme associative, nonché per l'adozione dei provvedimenti di accoglimento/diniego delle domande e di cancellazione dall'albo dei Volontari civici è. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione della relativa deliberazione all albo pretorio, come da vigente Statuto. 3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di contributi e di volontariato. 7
AL SINDACO COMUNE DI ARCOLA ISCRIZIONE ALL'ALBO " VOLONTARIATO CIVICO A TITOLO GRATUITO" II Sottoscrittola Natola il a Codice Fiscale Residente in VialP.zza n. PERMESSO Dl SOGGIORNO N. Telefono Mobile Indirizzo mail Titolo di Studio Professione CHIEDE l'iscrizione all'albo dei Volontari della Comune di ARCOLA nei settori: AREA CULTURALEISPORTIVA/RICREATIVA AREA CIVILE AREA GESTIONALE DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 76 del Codice Penale La gratuità dell'attività che verrà prestata L'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività che si intende esercitare La disponibilità n. ore settimanali [] mattino [] pomeriggio [] sera nei seguenti giorni: [] Lunedì [] Martedì [] Mercoledì [] Giovedì [] Venerdì [] Sabato [] Domenica Di aver letto il Regolamento del Comune e di condividere gli obiettivi, finalità e modalità organizzative. Ai sensi dell'art. 13 del D Leg.30.06.03 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che: le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di iscrizione all'albo circoscrizionale dei volontari; il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento dei procedimento di iscrizione all'albo; i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241190 e s.m.i; - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'ad. 7 del decreto legislativo 30.06.03, n. 196. FIRMA DATA All.: Copia documento di identità. Se minori anche di entrambi i genitori 8