ASTENSIONE OBBLIGATORIA



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ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ASTENSIONE FACOLTATIVA - ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO ASTENSIONE OBBLIGATORIA QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE NORMA GENERALE RETRIBUZIONE NOTE Durata dell astensione prima del parto Nell intervallo fra la data presunta e quella effettiva Durata dell astensione dopo il parto Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione Parto prematuro 2 mesi prima della data presunta del parto ( Ai sensi dell art. 12 della L. 53/2000, l interessata può, certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 1 mese prima del parto ) 3 mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla nascita ( Ai sensi dell art. 12 della L. 53/2000, l interessata può, certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 4 mesi dopo il parto ) Periodo: prima del periodo obbligatoria dal lavoro per maternità su disposizione dell Ispettorato del lavoro In caso di parto prematuro l astensione obbligatoria si proroga dopo il parto 100% Il periodo è utile ad ogni effetto. Il giorno del parto non va siderato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi 100% Il periodo è utile ad ogni effetto 100% Il periodo è utile ad ogni effetto. Il giorno del parto non va siderato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi 100% Il periodo è utile ad ogni effetto 100% Il periodo è utile ad ogni effetto

dei giorni di anticipo, previa istanza e certificato di nascita (art.11 L. 53/2000) in effetti i giorni non goduti prima del parto vengono comunque garantiti dopo il parto. PARTO PREMATURO Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto. Interruzione volontaria della gravidanza: aborto volontario La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza - aborto volontario - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del 22/5/78 non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71. Essa è siderata in assenza per motivi di salute: malattia causata dallo stato di gestazione (C.M. n. 25 del 25/3/72). Interruzione spontanea della gravidanza L interruzione non provocata della gravidanza, per aborto spontaneo o terapeutico, si può verificare: Prima del 180 giorno di gestazione (aborto) Dopo il 180 giorno di gestazione (parto) In tal caso si deve siderare malattia, anche se non fa cumulo i giorni di malattia per altre cause In tal caso l aborto viene siderato parto L assenza della dipendente va gestita in base alle disposizioni riguardanti assenze per malattia La dipendente deve essere collocata in astensione obbligatoria post partum per tre mesi dal giorno successivo a quello dell aborto In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico rilasciato dall Ufficio Sanitario dell A.S.L. oppure da un medico di fiducia.

GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE: INTERDIZIONE DAL SERVIZIO La dipendente in stato di gravidanza: Può ottenere l interdizione dal servizio per complicanze della gestazione, producendo istanza all Ispettorato Provinciale del Lavoro, che ne rilascia ricevuta. Da usufruire in uno o più periodi, prima dei due mesi antecedenti al parto La presentazione della domanda (per oscenza) al Dirigente Scolastico o al C.S.A., allegata la ricevuta dell Ispettorato del Lavoro da diritto alla dipendente di assentarsi per il tempo indicato nel certificato medico L interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione è disposta dall Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di appartenenza dell interessata (legge 1204/71 art. 5). L accertamento dell Ispettorato Provinciale del Lavoro è finalizzato ad interrompere l interdizione prima della data fissata dallo specialista. Nessuna seguenza potrà derivarne alla lavoratrice madre in caso di cessazione anticipata dell interdizione. L interdizione dal servizio per gravi complicanze è equiparabile, a tutti gli effetti, all assenza obbligatoria per maternità (C.M. n. 2 del 4/1/73). Per ottenere l interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione la dipendente deve: a) Produrre istanza, in carta semplice, all Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di competenza. L Ispettorato è tenuto al rilascio di ricevuta e dispone l interdizione dal lavoro dell interessata fino all inizio della astensione obbligatoria. L Ispettorato dispone l accertamento entro 7 giorni, dal giorno successivo a quello della ricezione dell istanza dell interessata b) Allegare alla domanda d interdizione dal servizio un certificato medico, rilasciato dallo specialista, attestante: - le generalità della dipendente - l indicazione della scuola di appartenenza - il mese di gestazione alla data della visita - la data presunta del parto e il periodo cesso di complicanza gestazione RIPOSI PER ALLATTAMENTO

La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto: a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore. Spettano solo al padre: se il figlio è affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.; nel caso di morte o di grave infermità della madre. Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre). Al padre non è sentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E possibile, invece, che il padre utilizzi l astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri. In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano. Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo: ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre. La domanda della madre va presentata al datore di lavoro. ASTENSIONE FACOLTATIVA GENERALE (Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000) MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA La durata massima del gedo della madre è di 6 mesi. L'utilizzazione del gedo va coordinata quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche temporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il gedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre). Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi. Si rientra in tale dizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale. Il gedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. Mentre finora il gedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1 anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni. Questo significa che il periodo facoltativa non goduto la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile. L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento. Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo facoltativa, intera (art. 11, CCNL 15/3/2001). Successivamente, senza dizioni di reddito, al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno). Inoltre, subordinatamente a determinate dizioni di reddito, tale al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti. Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'inpdap n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della intera dei primi 30 giorni, si sidera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori.

Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13 mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni. PADRE LAVORATORE SUBORDINATO Mentre finora il padre poteva utilizzare il gedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al gedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere: una lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, ecc. La durata massima del gedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi). L'utilizzazione del gedo va coordinata quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche temporaneamente. Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il gedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre). Si può scegliere di utilizzare questo gedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: gedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche gedo parentale del padre e gedo di maternità). Quindi, il padre può iniziare a godere del gedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in temporanea il gedo di maternità della madre. Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi. Si rientra in tale dizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale. Il gedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. Mentre finora il gedo doveva essere utilizzato entro il 1 anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.

Questo significa, ad esempio, che il padre, che la vecchia disciplina non poteva chiedere l'astensione facoltativa, può ora utilizzare il gedo parentale (fino a 10 mesi, se single) o che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (al massimo 5 mesi) prevista da questa legge. L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento. Per quanto riguarda la copertura eomica, vale quanto previsto per la madre lavoratrice. QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO GENITORE Durata permessi facoltativa 6 mesi 7 mesi 11 mesi complessivi 10 mesi Periodo utile (età del figlio) Periodi astensione retribuita entro il 3 anno di età Retribuzione 1 mese di astensione facoltativa Retribuzione restanti primi 5 mesi di astensione facoltativa Retribuzione dopo il 3 anno e fino all 8 anno di età (anche frazionati) Entro l 8 anno di età (anche frazionati) Entro l 8 anno di età Entro l 8 anno di età (anche frazionati) Entro l 8 anno di età 6 mesi 6 mesi 6 mesi totali 6 mesi 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a 12.426,66 ( 24.061.375) 30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a 12.426,66 ( 24.061.375) 30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a 12.426,66 ( 24.061.375) Effetti I primi 30 I primi 30 gg. I primi 30 gg.

dell astensione facoltativa gg. di astensione validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO (Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000) MALATTIA DEL BAMBINO/A Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita. Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la tribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96). Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno. Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna tribuzione figurativa. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il gedo deve essere utilizzato alternativamente.

Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o esso venzionato. La legge prevede questa sola dizione. Sono, quindi, da escludere trolli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000. Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte. QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO GENITORE Assenza per malattia fino al 3 anno di età Retribuzione del 1 mese (per ogni anno di età) di assenza per accudire il figlio ammalato fino al 3 anno di età Retribuzione del restante periodo dopo il 1 mese di assenza per assistenza al figlio ammalato fino al 3 anno di età Assenza per malattia del bambino dal 3 all 8 anno di età Retribuzione assenza malattia Durata senza limiti (in alternativa al iuge), dietro presentazione del certificato medico Durata senza limiti (in alternativa al iuge), dietro presentazione del certificato medico Durata senza limiti, dietro presentazione del certificato medico 100% 100% 100% 0% 0% 0% 5 giorni per anno (in alternativa al iuge) 5 giorni per anno (in alternativa al iuge) 10 giorni per anno complessivi 0% 0% 0% Durata senza limiti, dietro presentazione del certificato medico 5 giorni per anno

bambino fra il 3 e l 8 anno di età Effetti dell assenza per malattia del figlio fino a 8 anni di età Documentazione da presentare I primi 30 gg. validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. I primi 30 gg. validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. I primi 30 gg. validi a tutti gli effetti; i dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13 mensilità. Dichiarazione giunta dei genitori (o almeno due dichiarazioni di ciascuno), attestante che l altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.