Municipio Ponte Capriasca



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Ponte Capriasca 6946 Ponte Capriasca telefono +41 91 935 21 60 fax +41 91 935 21 61 e-mail municipio@pontecapriasca.ch nostro rif. REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato: Norme federali - Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); - Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc); - Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR); - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005; - Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif); - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif); - Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA); - Ordinanza contro l inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt); - Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti); - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB); - Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA); - Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1 luglio 1998 (ORSAE). Norme cantonali - Legge d applicazione della Legge federale contro l inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA); - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004; - Regolamento d applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb); - Regolamento d applicazione dell Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR); - Regolamento d applicazione dell Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif); - Regolamento d applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt); - Legge d applicazione dell Ordinanza federale concernente l eliminazione dei rifiuti animali dell 8 marzo 1995 (LAOERA); - Piano di gestione dei rifiuti dell ottobre 1998 (PGR); - Legge concernente l eliminazione degli autoveicoli inservibili dell 11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996; - Direttive della Sezione della protezione dell aria, dell acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001. mercoledì chiuso

Capitolo I Norme generali Art. 1 Concetto generale Art. 2 Obbligatorietà Art. 3 Compiti del Comune Art. 4 Esecuzione Art. 5 Esclusione Art. 6 Utenti autorizzati Art. 7 Produzione e Riciclaggio dei rifiuti Ponte Capriasca Il presente regolamento disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Ponte Capriasca. Esso mira allo smaltimento ecologico ed economicamente sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune. Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il può autorizzare delle deroghe per particolari situazioni. Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di gestione dei rifiuti. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per ogni detentore secondo le disposizioni del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal. Il Comune: a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento; b) organizza la raccolta separata dei rifiuti riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento; c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali; d) provvede alla posa di cestini sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento; e) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani; f) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti; g) svolge i compiti affidatigli dalla legislazione superiore. L attuazione del presente regolamento compete al. Esso stabilisce le disposizioni d esecuzione e disciplina i particolari mediante un ordinanza di applicazione. Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all articolo 23 del presente regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti devono venir eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alle disposizioni in materia. Il servizio raccolta ed i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate e far capo a questi servizi. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi preposti dal Comune. Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e l eliminazione, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate ed il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento. 2

Capitolo II Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria Rifiuti solidi urbani Ponte Capriasca Art. 8 Definizione Art. 9 Modo di consegna Art. 10 Giorni e orari di raccolta Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da: economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, quelli riciclabili e quelli speciali e diversi di cui all articolo 23 del presente regolamento. I rifiuti devono essere consegnati in sacchi di plastica o carta e depositati negli appositi contenitori. Il ha la facoltà di apportare in ogni tempo eventuali modifiche, secondo l opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti. È vietato depositare sacchi fuori dagli appositi cassonetti. La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta sono fissati dal. Rifiuti ingombranti Art. 11 Definizione Per rifiuti ingombranti s intendono quelli che per dimensione o peso richiedono un servizio speciale di raccolta. La raccolta, in punti e tempi prestabiliti, è riservata alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici. Non sono considerati rifiuti ingombranti quelli derivanti da ristrutturazione d immobili (finestre, porte e arredamenti) e quelli speciali elencati all articolo 23. Art. 12 Modo di consegna I rifiuti ingombranti devono essere consegnati nei luoghi e negli orari stabiliti dal. Rifiuti riciclabili Art. 13 Concetto Art. 14 Vetro Il Comune organizza la raccolta separata di rifiuti riciclabili. La separazione è prevista da normative federali e cantonali ed è obbligatoria. Sono esclusi i rifiuti elencati all art. 23. A tal scopo il posa contenitori destinati ai rifiuti riciclabili di diversa natura, elencati negli articoli che seguono. I recipienti devono essere vuoti e privi di tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi fluorescenti, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari. 3

Ponte Capriasca Art. 15 PET Art. 16 Oli Art. 17 Batterie Art. 18 Alluminio Scatolame Art. 19 Carta Art. 20 Vestiti e tessili Ogni materiale che non sia plastica PET va scartato prima della consegna. Vi sono contenitori destinati alla raccolta di oli minerali e vegetali (oli o grassi da cucina, oli lubrificanti e da motore). Sono escluse le batterie di autoveicoli e motociclette che vanno raccolte con i rifiuti speciali o rese dove sono state acquistate. Scatolame di ferro e alluminio sono raccolti nello stesso contenitore. Tutti gli altri metalli devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. Tutto il materiale cartaceo, piegato, deve essere deposto negli appositi contenitori. È vietato depositare il materiale cartaceo fuori dai contenitori. Il servizio comprende la raccolta dei vestiti e dei tessili provenienti da economie domestiche. Vestiti e tessili devono essere posti in sacchi idonei negli appositi contenitori. Il può avvalersi della collaborazione di società benefiche operanti nel Cantone. Scarti vegetali Art. 21 Principio Consegna Art. 22 Giorni e orari di raccolta Il servizio comprende lo smaltimento degli scarti vegetali che non possono essere compostati privatamente. È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica di origine vegetale e proveniente da fondi ubicati a Ponte Capriasca. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come plastica, vetro, metalli, sassi. Gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di boschi e prati incolti devono essere compostati privatamente e direttamente sul posto. Gli scarti vegetali vanno consegnati alla piazza di compostaggio durante gli orari di apertura. Giorni e orari di raccolta sono fissati dal. 4

Capitolo III Rifiuti destinati a raccolte speciali Ponte Capriasca Art. 23 Definizione Art. 24 Consegna a) carcasse animali b) economie domestiche Sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i rifiuti, solidi e liquidi, che siano pericolosi, inquinanti, nocivi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente: - Residui liquidi o fangosi provenienti da separatori di oli, di grassi e di benzina; - Materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi; - Polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; - Fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e letame; - Liquidi e fanghi di ogni genere; - Gomme e pneumatici usati; - Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; - Residui di bagni di sviluppo fotografico; - Residui di bagni galvanici e zincature; - Emulsioni bituminose; - Pelli, interiora, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; - Carcasse di animali; ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; - Pesticidi, insetticidi, diserbanti; - Lampade al mercurio o al neon; - Batterie di motociclette e di autovetture; - Medicinali; - Tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all articolo 11; - Materiali di scavo e demolizione, nonché porte, finestre, stipiti e serramenti di stabili ristrutturati; - Cenere, carboni, tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti; - Ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati negli articoli da 8 a 21; - Apparecchi elettrici ed elettronici ai sensi dell ORSAE. Tutti gli utenti produttori dei rifiuti speciali si prendono a carico le spese per la loro eliminazione, conformemente alle disposizioni in materia emanate dal Dipartimento del territorio. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati ai centri di smaltimento autorizzati. I rifiuti speciali provenienti da economie domestiche devono essere consegnati nei giorni previsti per la raccolta, secondo le disposizioni municipali. Gli stessi devono essere contenuti in recipienti ben chiusi recanti possibilmente l etichetta originale e comunque l indicazione del prodotto contenuto. 5

Ponte Capriasca c) attività professionali d) apparecchi elettrici ed elettronici Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio. I medici, i veterinari, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici. Le autorimesse e i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e degli pneumatici usati; devono procedere inoltre alla raccolta degli oli. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina. Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti, come stabilito dall ORSAE. Gli stessi devono essere restituiti ad un fabbricante, un commerciante, un importatore o un azienda di smaltimento degli apparecchi o durante una raccolta specifica da parte del Comune. Capitolo IV Disposizioni particolari Art. 25 Cestini stradali Art. 26 Divieti Art. 27 Fuochi all aperto Art. 28 Sospensione I recipienti per rifiuti collocati nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi, che servono unicamente ai passanti, sono svuotati a cura del Comune. Nei cestini è vietato deporre ogni altro tipo di spazzatura, segnatamente rifiuti domestici o d altro genere. È vietato il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere, rottami, carcasse d auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati. È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d inquinamento per il suolo e le acque del sottosuolo. L accensione di fuochi all aperto per l eliminazione di rifiuti e di scarti vegetali è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia. È vietata l installazione di impianti privati d incenerimento. Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di circostanze che ne ostacolano il normale svolgimento. I turni così soppressi non saranno recuperati. 6

Capitolo V Ponte Capriasca Tasse Art. 29 Principio Art. 30 Tariffe Le tasse per il servizio rifiuti devono, in linea di principio, tendere a coprire le spese derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. Le tasse annue (IVA esclusa) sono fissate mediante ordinanza municipale entro i limiti delle tariffe seguenti: Economie domestiche (domiciliati, dimoranti, soggiornanti) Minimo Massimo Persone sole 80.00 180.00 Economie domestiche da 2 a 4 persone 180.00 360.00 Economie domestiche da 5 o + persone 200.00 400.00 Residenze secondarie Case e/o appartamenti 180.00 360.00 Esercizi pubblici senza alloggio Bar e ristoranti fino a 50 posti a sedere (interni ed esterni) Bar e ristoranti con più di 50 posti a sedere (interni ed esterni) 500.00 800.00 800.00 1200.00 Esercizi pubblici con alloggio Per posto letto (oltre alla tassa per posto a sedere) 50.00 100.00 Attività commerciali, artigianali e altro Fino a 3 persone/impiegati 180.00 300.00 Oltre a 3 persone/impiegati 300.00 800.00 Art. 31 Assoggettamento, prelievo Art. 32 Reclamo La tassa diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Degli eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso dell anno si terrà conto mediante calcolo pro rata temporis su base mensile. La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine di 15 giorni dalla notifica, costituisce titolo esecutivo come decisione definitiva dell autorità. Il stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione. Contro la decisione della tassa è data facoltà di reclamo al entro 15 giorni dall intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato. 7

Capitolo VI Penalità e rimedi giuridici Ponte Capriasca Art. 33 Facoltà di controllo Art. 34 Contravvenzioni e ricorso Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, o se sussistono altri giustificati motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati, ai fini di controllo, da incaricati del. Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento, ed alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000 a norma dell articolo 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987. La procedura è retta dagli art. 147 e seguenti della Legge organica Comunale del 10 marzo 1987. Capitolo VII Disposizioni finali Contro le decisioni del è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica. Art. 35 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011 e annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla raccolta dei rifiuti, previa approvazione dell Autorità cantonale. Decisione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2010 Ratifica del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2010 (190-RE-11228) 8