Tutela della privacy
Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie come quelli sensibili e giudiziari devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle rilevanti finalità pubbliche che si intendono perseguire. 2
STATO DI SALUTE I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 3
Notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono dati sensibili ai sensi dell art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari..i limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99) 4
art. 22 Legge 675/1996: dati sensibili 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 5
Art. 22 - Dati sensibili 3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 6
Art. 23 - Dati inerenti alla salute 1.Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante. 7
Dati sensibili La produzione di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell applicazione della legge sulla privacy, poiché le informazioni sulla disabilità degli alunni costituiscono dati sensibili 8
Il Capo d Istituto, agendo nell interesse pubblico e per fini scolastici, è legittimato a raccogliere i dati sensibili dell alunno e a comunicarli al Responsabile dell Ufficio Scolastico Provinciale e ad altre autorità amministrative per attivare tutti gli interventi necessari all integrazione scolastica 9
In relazione agli esami finali, i risultati devono essere pubblicati nell albo della scuola. Non è legittimo immettere dati indicativi la situazione di disabilità in quanto sono sufficienti i verbali. L obbligo dell annotazione in calce ai tabelloni è stato soppresso con la nota ministeriale n. 12701 del 08.07.02. 10
Qualora si voglia accedere ad atti che contengano informazioni relative alla vita privata o alla riservatezza di terzi non è possibile effettuarne copia ma è consentito, sempre nel rispetto della normativa, solo leggerne il contenuto. 11
Ricapitolando: PEI, PDF e DF devono restare a scuola, in archivio. Si possono prendere in visione per ricavarne le informazioni necessarie. Non possono essere fotocopiate, scannarizzate o fotografate né portate fuori dalla scuola. I dati sono strettamente riservati Non si nominano gli alunni con DF in riunioni ufficiali ( consigli di classe con genitori ecc) Nei verbali e in tutti gli altri documenti riguardanti gli alunni ( PEI compreso) si utilizza il codice Pop Corn 12