REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



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WWW.comune.latiano.br.it Email:poliziamuni.latiano@libero.it Tel. 0831 725014 - Fax 0831 7217273 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. Approvato con Delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri del C.C. n. 24 del 01.06.2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CAPO I GENERALITA NUMERO E TIPO DI ARMI ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE ART. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE CAPO II MODALITA ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA ART. 4 SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI ART. 5 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA ART. 6 MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA ART.7 PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA ART. 8 SERVIZI DI COLLEGAMENTO O DI RAPPRESENTANZA ART. 9 SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO ART. 10 OBIEZIONE DI COSCIENZA ART.11 ACCERTAMENTI PSICO-FISICI CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI ART. 12 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO ART.13 ADDESTRAMENTO ART. 14 ARMADI METALLICI ART. 15 REGISTRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI ART. 16 CONSEGNATARIO DELLE ARMI ART. 17 DOVERI DEL CONSEGNATARIO DELLE ARMI CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 NORME INTEGRATIVE ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I GENERALITA NUMERO E TIPO DI ARMI ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. ART. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Le armi da fuoco in dotazione al Corpo della Polizia Municipale è da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della L.18.4.1974, n.110 hanno le seguenti caratteristiche: chiusura stabile; funzionamento semiautomatico; calibro 9 x 18 e/o 9x21; alimentazione con caricatore mobile; a doppia azione; fornita di sicura. Il Corpo è, inoltre, dotato di numero due sciabole, il cui uso è riservato ai solo servizi di guardia d onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche. ART. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE Il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale con relativo munizionamento è pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con la possibilità di maggiorare la dotazione fino al 5% degli stessi agenti, o almeno di un arma, come armi di riserva. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell Art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo all Autorità locale di P.S. Il personale munito di arma d ordinanza e di cui al successivo art. 5 comma 2, che ha ricevuto l autorizzazione dal Sindaco di risiedere fuori dal Comune di Latiano, denuncia l affidamento all autorità di P.S. competente per territorio, in ottemperanza all Art. 38 del T.U.L.P.S. Per i servizi di guardia d onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell alta uniforme.

CAPO II MODALITA ' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA ART. 4 SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, possono portare senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti: servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, delle sede degli uffici del Servizio e degli altri immobili comunali; servizi notturni; servizi di pronto intervento; servizi di scorta; durante lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria; durante lo svolgimento di attività in qualità di ausiliari di Pubblica Sicurezza. ART. 5 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA L'arma è assegnata in via continuativa per anni 5(cinque) a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco, soggetto a revisione annuale e comunicato al Prefetto. Del provvedimento di assegnazione è rilasciata copia al personale assegnatario che ha l obbligo di portarlo sempre con sé. L assegnazione dell arma in via continuativa, consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell orario di servizio nel territorio comunale, nonché, per raggiungere dal proprio domicilio, anche fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa o l eventuale poligono di tiro per l esercitazioni annuali, se situato fuori Comune. ART. 6 MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA Gli addetti di cui all Art. 1 del presente Regolamento che prestano servizio muniti dell arma d ordinanza, indossano l uniforme e portano l arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Gli stessi, quando per motivi di servizio regolarmente autorizzato, svolgono attività istituzionali con abiti civili, o anche fuori dal servizio ai sensi del comma seguente, portano l arma in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali possono portare l arma in modo non visibile anche quando indossano l uniforme.

ART.7 PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi: 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione; 2) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.; 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio; 4) tutte le volte in cui sia disposto con Provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria, se esistente o consegnarla al Comandante del Corpo che la custodirà in apposita cassaforte. ART. 8 SERVIZI DI COLLEGAMENTO O DI RAPPRESENTANZA I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune di appartenenza, sono svolti abitualmente senza armi; tuttavia è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9. Agli addetti alla Polizia Municipale, ai quali l arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. ART. 9 SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO I servizi esplicati fuori dell ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, vengono svolte essenzialmente senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può chiedere che il personale in ausilio sia dotato di arma. Nel caso previsto da questo articolo, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo del servizio esterno prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 10 OBIEZIONE DI COSCIENZA Il personale della Polizia Municipale, entro 30 gg. dall entrata in vigore del presente regolamento, può far richiesta di essere esonerato dal porto dell arma in base ai principi sanciti dalla legge del 15/12/72 nr. 772. Il personale della Polizia Municipale, nominato dopo l entrata in vigore del presente regolamento, può far richiesta entro 30 gg. dalla assunzione in servizio, di essere esentato dal porto dell arma in applicazione dei principi fissati dalla legge di cui al precedente comma. Nelle suddette ipotesi, non si da luogo al mantenimento o alla richiesta per l ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. ART. 11 ACCERTAMENTI PSICO-FISICI Al personale della Polizia Municipale che riveste la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza non può essere assegnata l arma ove non sia in possesso dei seguenti requisiti psico-fisici minimi a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l occhio che vede di meno. Tale visus può essere raggiunto anche con l uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare semplice, composto, misto, miopico e/o ipermetropico: tre diottrie quale somma dell astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio. Sono altresì considerati causa di non idoneità : disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci che provochino ambliopia e/o diplopia. L insufficiente visione notturna. Ogni altro difetto dell apparato visivo che comporti un alterazione del campo visivo; b) assenza di malformazioni, degli arti superiori o delle articolazioni tali da compromettere, nell uso delle armi, la sicurezza propria ed altrui; c) di patologie neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza (epilessia, idrocefalo, ecc.) e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (statico-dinamico). In caso di tali affezioni, pregresse o in atto, l appartenente alla Polizia Municipale dovrà esibire un certificato rilasciato da struttura pubblica, che attesti di patologie non compatibili col maneggio delle armi e corredato da esame elettroencefalografico, ove necessario; d) integrità psichica per quanto concerne le malattie mentali e le alterazioni della personalità. Anche in tali casi, l appartenente alla Polizia Municipale, dovrà esibire documentata ricerca di laboratorio da cui si evince che il soggetto non è dedito all uso di psicofarmaci o droghe. L accertamento dei requisiti psico-fisici minimi è demandato all Unità Sanitaria Locale. Gli accertamenti di cui sopra vengono disposti dall Amministrazione Comunale previa convenzione con l Unità Sanitaria Locale.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI ART. 12 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve: a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate; b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia; c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento della arma stessa; d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18. A tal fine, dovrà in particolare: 1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi; 2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito; 3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori; 4. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave; 5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita; 6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni; 7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza. ART. 13 ADDESTRAMENTO Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono prestare servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. L addestramento si articola in una serie di lezioni teoriche sulla normativa relativa allo ordinamento giuridico all uso delle armi, nonché sulla conoscenza tecnica operativa dell armamento in dotazione. Le lezioni sono integrate da un adeguato addestramento alle tecniche di tiro presso i poligoni abilitati. Il personale su menzionato, comunque, deve superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso i poligoni abilitati per l addestramento al tiro con armi da sparo, preferibilmente con l arma assegnata. I calendari dei giorni di addestramento e delle esercitazioni sono comunicati al Prefetto, a cura del Sindaco, almeno sette giorni prima dalla data di svolgimento. Oltre quanto previsto dal 4 comma del presente articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell addestramento al tiro nel corso dell anno per gli addetti della Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

ART. 14 ARMADI METALLICI Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte. Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio dal consegnatario delle armi di cui al successivo articolo 17, che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte. Il consegnatario può svolgere controlli giornalieri, all inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni riferito, eventualmente, al registro di carico e scarico. L esito dei controlli è riportato su apposito modulo. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili, per la tutela dell'incolumità pubblica. ART. 15 REGISTRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI L ufficio di Polizia Municipale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, sulle cui pagine numerate preventivamente e vistate dal Comandante, è annotato ogni movimento relativo alle armi e munizioni, alle eventuali riparazioni e ai materiali occorrenti per la manutenzioni delle stesse. Fino a quando l arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme. ART. 16 CONSEGNATARIO DELLE ARMI Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Municipale. In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario, autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento. Il Comandante o, in sua assenza, il sub-consegnatario appositamente delegato possono disporre ed effettuare periodiche ispezioni sull armamento assegnato agli appartenenti alla polizia municipale, onde verificare lo stato di manutenzione, funzionalità e completezza della dotazione. ART. 17 DOVERI DEL CONSEGNATARIO DELLE ARMI Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 04.03.1987, n. 145.

Essi inoltre curano con la massima diligenza: a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti; b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; c) la tenuta dei registri e della documentazione; d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria. I consegnatari collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni della custodia delle armi, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli, dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e hanno obbligo di rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 NORME INTEGRATIVE Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, della legge 07/03/86 nr. 65, della legge 18/04/75 nr. 110 e successive modificazioni ed integrazioni e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 nr. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento una volta divenuta esecutiva la Delibera consiliare di approvazione, è depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione