Nuova procedura di convalida delle dimissioni



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Transcript:

Ai gentili clienti Loro sedi Nuova procedura di convalida delle dimissioni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che a partire dal prossimo 12.03.2016 sarà attiva la nuova procedura di dimissioni del lavoratore e consensuale del rapporto di lavoro. Considerata la complessità della procedura, i lavoratori avranno la possibilità di rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati all invio telematico (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione) che si occuperà, al loro posto, di tutti gli adempimenti previsti per la presentazione delle dimissioni. Si segnala che il lavoratore, secondo la nuova procedura, ha la possibilità di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla loro trasmissione. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12 del 04.03.2016 è intervenuto per fornire chiarimenti sul DM 15.12.2015, precisando le conseguenze del mancato rispetto delle formalità da parte del lavoratore per confermare le proprie dimissioni. Al riguardo, è stato precisato che il datore di lavoro può considerare valide solo le dimissioni presentate attraverso le nuove formalità telematiche. In mancanza di tali formalità, ovvero in caso di inerzia del lavoratore, il rapporto non può considerarsi cessato (con tutte le conseguenze connesse). Premessa A partire dal 12.03.2015 le dimissioni del lavoratore e la consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate attraverso le nuove modalità previste dal DM 15.12.2015. Le nuove disposizioni, attuative del D.Lgs. n. 151/2015, prevedono l invio del modello con modalità esclusivamente telematiche. Restano fuori dal campo di applicazione di tali disposizioni il lavoro domestico e le dimissioni (o le risoluzioni consensuali) disposte nelle sedi conciliative, così come i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, del settore marittimo ed il recesso durante il periodo di prova. La mancata effettuazione della procedura produrrà l inefficacia delle dimissioni/risoluzioni. La mancanza di una vera e propria previsione dell ipotesi di inadempimento del lavoratore rende particolarmente difficile la gestione delle dimissioni nel caso di comportamento inerte del lavoratore. Con la circolare n. 12 del 04.03.2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito numerosi aspetti della disciplina, senza toccare l argomento.

Considerate le complessità collegate al primo periodo applicativo dell adempimento, si segnala che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un video tutorial che illustra le modalità di convalida delle dimissioni all indirizzo www.lavoro.gov.it (sia nell ipotesi di convalida diretta del lavoratore, sia tramite soggetti autorizzati). Presentazione telematica delle dimissioni e della consensuale A partire dal prossimo 12.03.2016 i lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni, così come nel caso di consensuale del rapporto di lavoro, dovranno presentare obbligatoriamente un modello in via telematica attraverso il portale dell INPS (www.inps.it) e del Ministero del Lavoro (www.cliclavoro.gov.it). DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE A partire dal prossimo Presentazione in forma telematica 12.03.2016 delle dimissioni / consensuale Rimangono esclusi dal nuovo adempimento, secondo quanto chiarito dal Ministero, i seguenti rapporti: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DIMISSIONI I Rapporto di lavoro domestico e recesso intervenuto in sedi protette. II Recesso durante il periodo di prova. III Dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalle lavoratrici nel periodo di gravidanza o dai genitori durante i primi tre anni di vita del bambino (per cui vale ancora la convalida avanti alla DTL). IV Rapporto di lavoro marittimo. V Dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto chiarito dal Ministero con la circolare 12/2016, il lavoratore ha in ogni caso l obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell eventuale danno. La procedura Di seguito, illustriamo schematicamente la procedura per la presentazione delle della consensuale. LA PROCEDURA Prima fase (per lavoratori non assistiti) 1 Il lavoratore deve richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all Istituto.

2 Il lavoratore deve creare un utenza, se ancora non in suo possesso, per l accesso al portale ClicLavoro. Seconda fase 1 Bisogna effettuare l accesso tramite il portale lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione o in alternativa alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l invio di una revoca. Terza fase 1 Nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procede alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/ consensuale o revoca degli stessi. 2 Si procede, inoltre, alla trasmissione del modulo di dimissioni/ consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo. La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato. Intermediario abilitato: Effettua tutti gli adempimenti previsti al posto del lavoratore accedendo al portale cliclavoro. Se non è già in suo possesso l intermediario deve attivare un utenza presso il portale. Sono considerati intermediari abilitati alla convalida i patronati, Intermediario abilitato: Lavoratore: Effettua una doppia profilazione, prima richiedendo il codice INPS, poi successivamente attiva un utenza presso il portale cliclavoro. Nel primo caso (dimissioni senza intervento dell intermediario) il lavoratore per rassegnare dimissioni "efficaci" deve essere in possesso del codice personale I.N. P.S. ("PIN INPS") ovvero richiederlo all'istituto. Tale codice permette di popolare automaticamente parte del modello (anagrafica), rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo. Nel secondo caso (assistenza di un soggetto abilitato) il sistema consente l'accesso con le sole credenziali di cliclavoro che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. Con la circolare n. 12/2016, il Ministero del Lavoro indica i seguenti intermediari abilitati: INTERMEDIARI ABILITATI ALLA CONVALIDA

I II III IV Patronati Organizzazioni sindacali Enti bilaterali Commissioni di certificazione In seguito, la compilazione segue le medesime modalità per entrambe le ipotesi e parte del contenuto del modello (relativo al rapporto) sarà compilato automaticamente dal sistema grazie al recupero dei dati relativi alla comunicazione obbligatoria. Tramite intermediario abilitato Direttamente dal lavoratore Compilazione del form su cliclavoro Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana. OSSERVA La data di trasmissione consente altresì al sistema di "controllare" il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In quest'ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili. Possibile revoca entro sette giorni dall invio Tramite intermediario abilitato Direttamente dal lavoratore Compilazione del form su cliclavoro

Invio comunicazione PEC al datore di lavoro per la conferma delle dimissioni. Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007. Analoga considerazione vale anche in caso di consensuale. Non è dato sapere, in assenza di chiarimenti, quali siano nel concreto le conseguenze della presentazione non formale delle dimissioni. Al riguardo, come appena illustrato, le disposizioni si limitano a stabilire l inefficacia delle delle risoluzioni consensuali. Si può dedurre che in presenza di dimissioni non confermate, l assenza del lavoratore debba (almeno temporaneamente) essere considerata alla stregua di un assenza ingiustificata, che costituisce a sua volta presupposto per un licenziamento per giusta causa. Considerate le complessità che si possono riscontrare nel corso di un procedimento giudiziario per licenziamento, si ritiene opportuno notificare con raccomandata l invito a convalidare le proprie dimissioni, con l avvertimento che fino ad intervenuta convalida l allontanamento dal luogo di lavoro verrà considerata assenza ingiustificata, e che in sua assenza il rapporto verrà interrotto con licenziamento. Considerata la complessità e l onerosità della procedura (di licenziamento, ma anche in termini di contribuzione NASPI), si ritiene in ogni caso necessario un chiarimento ufficiale sul punto. Deve essere utilizzata anche in caso di errore, considerato che non esiste una procedura di rettifica Possibile revoca entro sette giorni dall invio Tramite intermediario abilitato Direttamente dal lavoratore Compilazione del form su cliclavoro

Inerzia/errore: Rendono invalide le dimissioni, che pertanto non producono alcun effetto L assenza del lavoratore può essere considerata ingiustificata e quindi sanzionabile con il licenziamento. Invio comunicazione PEC al datore di lavoro per la conferma delle dimissioni. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti