ESPOSIZIONE DEL QUESITO



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RISOLUZIONE N. 42/E Roma, 12 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Azienda Sanitaria Ospedaliera ALFA Regime IVA sulle consulenze e perizie mediche rese da medici (con rapporto esclusivo con l ASL) che operano al di fuori dell attività di intramoenia. Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata. ESPOSIZIONE DEL QUESITO L istante ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi fiscali, ai fini IVA ed IRPEF, che devono osservare i medici dipendenti dell Azienda Sanitaria Ospedaliera, nelle ipotesi in cui siano autorizzati dalla stessa a svolgere a titolo personale attività di lavoro autonomo in materia di consulenza medico legale. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L azienda sanitaria intende suggerire ai propri dipendenti il seguente comportamento: - richiesta di attribuzione del numero di partita IVA per i medici che ritengono di svolgere l attività di consulenza medico legale con carattere di abitualità e fatturazione con IVA delle prestazioni rese;

2 - per i medici che ritengono di rendere le prestazioni di consulenza medico legale in via meramente occasionale di non richiedere l attribuzione del numero di partita IVA e dichiarare i compensi percepiti ai fini IRPEF come redditi diversi. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con riferimento alla richiesta presentata, occorre rilevare, in via preliminare, che l istanza di interpello in esame è da ritenersi inammissibile in quanto non sussistono i presupposti stabiliti dall articolo 3, del decreto 26 aprile 2001, n. 209, sulle modalità di esercizio dell interpello. In particolare il comma 1, lettera b), dell articolo 3, del citato decreto chiarisce che l istanza di interpello deve riferirsi ad un caso concreto e personale del contribuente. Dall esame della documentazione trasmessa si evince, invece, che la richiesta di consulenza non è riconducibile ad interessi personali ma ad interessi di rilevanza generale. Per tali motivi, la scrivente ritiene che la richiesta presentata non possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti. Ciò nonostante, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell interpello di cui all art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con riguardo al caso di specie in cui i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, sono autorizzati dall Azienda Ospedaliera ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale, al di fuori dell attività intramuraria (secondo una prassi riconosciuta legittima da Ministero della Salute) occorre distinguere l ipotesi in cui le prestazioni medico legali siano rese all Autorità giudiziaria, nell ambito del procedimento penale, dalle diverse ipotesi in cui siano rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative, e simili. Infatti, nel primo caso l attività di consulenza prestata al magistrato (nel quadro del giudizio penale) costituisce esercizio di pubblica funzione. Pertanto il

3 trattamento fiscale dei relativi compensi va determinato in base all art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, il quale ricomprende, in linea di principio, tali somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I predetti compensi, peraltro, ai sensi della norma citata, perdono la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria reddituale propria del soggetto esercente la pubblica funzione, nell ipotesi in cui questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa. In base alla previsione del richiamato art. 50, lett. f), le attività che costituiscono pubbliche funzioni non sono di per sé idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA, in quanto possono essere ricondotte all esercizio di attività professionali o all esercizio d impresa solo se poste in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d impresa. Si precisa, altresì, che nel caso in cui operi, invece, l attrazione al reddito professionale, l attività di consulenza assume rilievo anche ai fini dell imposta sul valore aggiunto con la conseguenza che le prestazioni devono essere assoggettate al tributo con applicazione dell aliquota IVA del 20%. Passando all esame dell altra fattispecie, si ritiene che qualora l attività di consulenza abbia finalità assicurative o amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito (ritratto da un attività tipicamente libero- professionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all art. 53 del TUIR. Risulta pertanto applicabile, in tale caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell art. 54 del TUIR, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell imposta sul valore aggiunto, il necessario possesso della partita IVA. Nel caso in cui, invece, l attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui all articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

4 In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell esercizio dell attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell IVA per carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell Azienda Sanitaria Ospedaliera, qualora intenda effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza di autorizzazioni specifiche dell Ente, non è obbligato all apertura della partita IVA. Consulenze e perizie dei medici dipendenti Asl Un quadro d'insieme La risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007 si è interessata del trattamento da riservare, ai fini Iva e delle imposte sul reddito, alle prestazioni di consulenza medico-legale, effettuate, previa autorizzazione, da parte di medici dipendenti dell'azienda sanitaria ospedaliera. Per inquadrare la problematica va premesso che l'articolo 5 del Dpr 633/72 riconosce come requisito "soggettivo" l'esercizio di arte e professione e, in tale ambito, "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche". La lettera f) del comma 1 dell'articolo 50, Dpr n. 917/86, annovera, inoltre, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato". La nota di prassi distingue la prestazione di medicina legale resa all'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale, da quella svolta per finalità assicurative o amministrative, all'interno di un giudizio civile. Nel primo caso, si è di fronte all'esercizio di una pubblica funzione, rientrante nel disposto dell'articolo 50 del Tuir, comma 1, lettera f). I compensi ricevuti avranno, cioè, natura di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che il soggetto interessato non svolga attività di lavoro autonomo (nel qual caso i compensi saranno attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo), fattispecie riguardo cui già la risoluzione n. 68 del 10/5/2004 ebbe modo di puntualizzare la sua rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato a emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'iva nella misura ordinaria, facendo confluire gli stessi nella base imponibile Irap. Si puntualizza che, in base al più volte citato articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir "le attività che costituiscono pubbliche funzioni non sono di per sé idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA, in quanto possono essere ricondotte all'esercizio di attività professionali o all'esercizio d'impresa solo se poste in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d'impresa".

Per quanto riguarda l'ipotesi che l'attività di consulenza sia svolta per finalità assicurative o amministrative, va considerato se la prestazione sia svolta con carattere "abituale", ovvero in via del tutto occasionale. Nel primo caso, i compensi saranno inevitabilmente attratti nel reddito di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del Dpr n. 917/86, con relativa applicazione dell'iva; nel secondo caso, invece, saranno qualificati come redditi diversi, in considerazione dell'esercizio non abituale della prestazione, con conseguente non applicazione dell'iva e senza obbligo, quindi, di apertura della partita omonima. Ricordiamo, per chiarire il concetto di "abitualità", che la risoluzione n. 550326 del 24/11/1998 ebbe modo di precisare che "i requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di "professionalità" e "abitualità" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale". Per completezza, si rammenta che la circolare n. 9 del 19/2/1982 sottolineò la connessione tra svolgimento abituale di una qualche attività professionale ed eventuali incarichi ricevuti, in modo che quest'ultimi, se basati proprio sul requisito professionale posseduto, vengono inevitabilmente attratti nel concetto di "lavoro autonomo". La fattispecie, esaminata dalla nota di prassi, riguardava, proprio, le prestazioni di servizi rese, nel corso di procedimenti giudiziari, da parte di periti e consulenti tecnici. Il documento di prassi rilevò che, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr n. 633/72 "si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, sempreché rientrino nell'attività esercitata, le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo", stabilendo che le prestazioni dei professionisti in esame "rientrano nel novero delle operazioni imponibili ai fini dell'i.v.a. anche se vengono effettuate nel corso o in occasione di procedimenti giudiziari".