Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277. [Preambolo]



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www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale Preambolo [Preambolo] Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Visto l' art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo unico [Approvazione] È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli. Articolo 1 Oggetto dell'imposta 1. Le formalita` di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa. 2. Non sono soggette all'imposta le formalita` eseguite nell'interesse dello Stato ne` quelle relative ai trasferimenti di cui all' art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo. SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 15

Articolo 2 Base imponibile per le trascrizioni 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e` commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e` esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e` soggetto in misura fissa, la base imponibile e` determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 2 bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell' articolo 2645 bis del codice civile l'imposta e` dovuta nella misura fissa. (1) (1) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 3, D.L. 31.12.1996, n. 669. Articolo 3 Base imponibile per le iscrizioni 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e` commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita` alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione. 2. Se l'ipoteca e` iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. 3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e` commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. Articolo 4 Imposta relativa a più formalità 1. E` soggetta a imposta proporzionale una sola formalita`, quando per lo stesso credito e in virtu` dello stesso atto debbono eseguirsi piu` iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e` dovuta l'imposta fissa. 2. Se le formalita` devono eseguirsi in piu` uffici devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita` deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita` all'originale e la certificazione di eseguita formalita` di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente puo` presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita` deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita` autenticata da notaio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale. Articolo 5 Trascrizione del certificato di successione SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 15

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita` alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. 2. La trascrizione del certificato e` richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. Articolo 6 Termini per la trascrizione 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e` stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita` relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito. 2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita` entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e` prescritta. 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria. (1) (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 11, D.L. 28.03.1997, n. 79. Articolo 7 Termine per le annotazioni 1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Cod.Civ. devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. Articolo 8 Privilegio 1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita` si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi. Articolo 9 Sanzioni SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 15

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni. (1) (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 4, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473. CAPO II Imposta catastale Articolo 10 Oggetto e misura dell'imposta 1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1) 2. L'imposta e` dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne` costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa` di qualsiasi tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa` di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche` per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R 26 aprile 1986, n. 131. (2) 3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne` quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo. (1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 3, comma 132, L. 28.12.1995, n. 549, è stato poi così integrato dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. (2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 16, D.L. 22.05.1993, n. 155, convertito in legge 19.07.1993, n. 243, poi modificato dall'art. 16, L. 24.12. 1993, n. 537, poi dall'art. 3, D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito in legge 28.02.1997, n. 30, poi dall'art. 10, D.L. 20.06.1996, n. 323, convertito in legge 08.08.1996, n. 425, è stato, poi, modificato dall'art. 6, D.L. 03.10.2006, n. 262, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286, di conversione del D.L. 262/06, ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'art. 30, D.L. 29.11.2008, come modificato dall'allegato alla L.28.01.2009, n. 2 con decorrenza dal 29.01.2009. Si riporta di seguito il testo vigente: "2. L'imposta e` dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne` costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di societa` di qualsiasi tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa` di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche` per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1 quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. ". SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 15

CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 11 Soggetti obbligati al pagamento 1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita` di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita` o la voltura. 2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e` stata richiesta la formalita` o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e` stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria. (1) (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e` stata richiesta la formalita` o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e` stata iscritta o rinnovata l'ipoteca." CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 12 Uffici competenti 1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita` che vi sono soggette. CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 13 Procedimenti e termini SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 15

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita` e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni. (1) 2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita` salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. (2) 2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita` e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990. (3) 3. Il pagamento delle imposte non puo` essere dilazionato. 4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto. (1) Per la liquidazione e il pagamento dell'imposta da parte del contribuente, insieme con l'invim e l'imposta di successione, vedasi l' art. 33, comma 1, D.L.V. 31.12.1990, n. 346. (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, d.l. 28.03.1997, n. 79, convertito in legge 28.05.1997, n. 140. (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, d.l. 28.03.1997, n. 79, convertito in legge 28.05.1997, n. 140. CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 14 Prova del pagamento delle imposte 1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo` essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita` e sulla nota da esso trattenuta. 3. Nel caso previsto dall' art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e` eseguita la formalita` col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e` stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell' art. 2678 del codice civile. 4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche` sulle copie dei titoli registrati. (1) (1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 11, d.l. 28.03.1997, n. 79, convertito in legge 28.05.1997, n. 140. CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 15 Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 6 / 15

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a - le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu` di un obbligo loro imposto per legge; b - le formalita` e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione. CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 16 Formalità e volture da eseguirsi a debito 1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale; b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; (1) c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 ; (2) d) le formalita` e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio; e) le formalita` e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e` riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15. (3) (1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 6, comma 5-terdecies, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; ". (2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 6, comma 5-terdecies, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese; ". (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5-terdecies, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012. CAPO III Accertamento, liquidazione e riscossione Articolo 17 Decadenza SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 7 / 15

1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni. 2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e` stata eseguita la relativa formalita` o entro 5 anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita`. 3. [Le sanzioni amministrative] per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di 5 anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione. (1) 4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e` stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita` o la voltura. 5. La restituzione delle imposte [e sanzioni amministrative] indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e` sorto il diritto alla restituzione. (1) (1) Il presente c omma è stato così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18.12.1997, n. 473. Le parole tra le parentesi quadre sostituiscono le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" a decorrere dal 01.04.1998. CAPO IV Disposizioni varie e finali Articolo 18 Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non e` superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unita' nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. (1) (2) (1) L' art. 17 comma 1, del D.L. 22.05.93, n. 155, in vigore dal 22.05.93, ha elevato del 50% l'importo delle imposte stabilite in misura fissa. (2) Il presente articolo è stato così modificato dall' art. 10, D.P.R. 18.08.2000, n. 308 (G.U. 30.10.2000, n. 254), con decorrenza dal 14.11.2000. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: " 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire 10.000 per difetto se la frazione non e` superiore a lire 5.000 e per eccesso se superiore." CAPO IV Disposizioni varie e finali Articolo 19 Tasse ipotecarie 1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste. SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 8 / 15

CAPO IV Disposizioni varie e finali Articolo 20 Disciplina dei libri fondiari 1. Restano ferme le disposizioni del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, per le formalita` relative agli immobili situati nei territori ivi indicati. CAPO IV Disposizioni varie e finali Articolo 21 Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore l'1 gennaio 1991. Tabella Tabella delle tasse ipotecarie N. ord. OPERAZIONI Tariffa in euro Note 1 Esecuzione di formalità 1.1 per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione 35,00 Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente. 1.2 per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente 55,00 2 Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'agenzia del territorio 2.1 ispezione nominativa, per immobile o con giunta per nominativo e per immobile SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 9 / 15

2.1.1 ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta 7,00 L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio. 2.1.2 per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nel l'elenco sintetico 3,50 L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità 2.1.3 ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto 3,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari. 2.1.4 per ogni titolo stampato per ogni nota stampata 8,00 4,00 E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. 2.1.5 per ogni nota o titolo visionati 4,00 Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia. 2.1.6 tentativo di accesso non produttivo 0,15 L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio. 3 Ricerca di un soggetto in ambito nazionale SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 10 / 15

3.1 per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale 20,00 Il servizio sarà fornito progressivamente. 4 Certificazione: 4.1 certificati ipotecari 4.1.1 per ogni certificato riguardante una sola persona 30,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola. 4.1.2 per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note 2,00 Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato. 4.2 rilascio di copia 4.2.1 1 per ogni richiesta di copia di nota o titolo 10,00 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. 4.3 altre certificazioni 4.3.1 per ogni altra certificazione o attestazione 5,00 5 Note d'ufficio 5.1 per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile 10,00 6 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno 6.1 (2) per ogni soggetto 0,15 L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto. (1) (1) La presente tabella, prima sostituita dall'art. 16, L. 24.12.1993, n. 537 (G.U. 28.12.1993, n. 303, S.O. n. 121), poi sostituita dall'art. 10, comma12, D.L. 20.06.1996, n. 323 (G.U. 20.06.1996, n. 143), poi sostituita dall'allegato 2 sexies alla L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 01.02.2005, poi modificata dall'art. 1, comma 6, D.L. 10.01.2006, n. 2 come modificato dall'allegato SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 11 / 15

alla L. 11.03.2006, n. 81 con decorrenza dal 12.03.2006 e dal comma 65 dell' art.2, D.L. 03.10.2006, n.262 come modificato dalla relativa legge di conversione, è stata da ultimo sostituita dalla tabella di cui all'allegato al D.L.13.05.2011, n.70 come modificato dall'allegato alla legge di conversione L.12.07.2011, n.106 (G.U. 12.07.2011, n.160), con decorrenza dal 13.07.2011. (2) Il punto 6.1 della presente tabella è stato così sostituito dall'art. 6 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed efficacia dal 1 ottobre 2012. Tariffa Tariffa Imposte dovute Art. Indicazione della formalità Fisse Proporz. per ogni 100 lire 1 Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobillari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico. (8) 2% (4) NOTE: L'imposta si applica nella misura fissa di L. 250.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (1) (6) 1 bis 2 3 Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati. (7) 3% Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato (2) (5) (6) (2) (5) (6) 4 Trascrizione di atti a sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645 bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione (3) (2) (5) (6) SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 12 / 15

NOTE: Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1. 5 Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile (2) (5) (6) 6 Iscrizioni e rinnovazioni 2% NOTE: Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà. 7 Iscrizioni e rinnovazioni per conferma e rettifica di altra iscrizione o rinnovazione (2) (5) (6) 8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale (2) (5) (6) 9 10 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario... 2% 0,50% 11 Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale (2) (5) (6) 12 Annotazioni per restrizione di ipoteca 0,50% NOTE: L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. 13 Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno 0,50% NOTE: L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione. 14 Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata (2) (5) (6) (9) (1) La presente nota è stata prima sostituita dall'art. 16, comma 2, lett.b), D.L. 22.05.1993, n. 155 poi modificata dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323, successivamente modificata dall'art. 3, comma 15, lett. b), D.L. 31.12.1996, n. 669 con decorrenza 01.01.1997. (2) Il presente importo è stato così elevato dall'art. 17 comma 1, D.L. 22.05.1993, n. 155, con decorrenza 22.05.1993. Le disposizioni dell'art. 17 D.L. 22.05.1993, n. 155, non si applicano agli atti giudiziari, mentre si applicano agli atti pubblici formati e alle scriture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data. (3) Il presente articolo è stato prima modificato dall'art. 16, comma 15, lett.b), L. 24.12.1993, n. 537 e successivamente dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.L. 31.12.1996, n. 669 con decorrenza 01.01.1997. (4) La presente aliquota è stata così elevata dall'art. 3 comma 133, L. 28.12.1995, n. 549, con decorrenza 1 gennaio 1996. La modifica si applica, ai sensi dell'art. 3 comma 134, L. 28.12.1995, n. 549, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte. SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 13 / 15

(5) Il presente importo è stato così elevato dall'art. 10 comma 6, D.L. 20.06.1996, n. 323, con decorrenza 20.06.1996. La disposizione si applica agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 20.06.1996, nonché alle scritture private non autenticate e alle denuncie presentate per la registrazione da tale data. (6) L'importo di L. 250.000, è stato aumentato ad, dall'allegato 2 bis, L. 30.12.2004, n. 311 (G.U. 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192), con effetto a decorrere dal 01.02.2005. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 300, L. 30.11.2004, n. 311, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 01.02.2005, alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e alle domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. (7) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 26, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1 gennaio 2008. Si riporta di seguito il testo previgente: "Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi.". (8) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6 D.L. 03.10.2006, n. 262, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006: "Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobillari sugli stessi". (9) L' art. 6, D.L. 03.10.2006, n. 262 aveva inserito gli artt. da 1 bis a 1 ter nella presente tariffa, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La legge 24.11.2006, n. 286 di conversione del D.L. 262/06 ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima del 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo vigente tra il 03.10.2006 e il 28.11.2006: 1 ter) 1 ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi 3% Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 1 quater) se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti b) oltre il valore di euro 180.000 in ogni altro caso Euro168 3% 3% SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 14 / 15

1 quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi: se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto: a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto 168 euro 3% 3% SOLUZIONI24 FISCO - Gruppo 24 ORE Pagina 15 / 15