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1 Circolare n.9 del 5 Dicembre 2006 Tassazione dei trasferimenti per successione e donazione Novità del DL n. 262 convertito nella L n. 286 INDICE 1 Nuova tassazione delle successioni e donazioni Disciplina applicabile Decorrenza Successioni Ambito oggettivo di applicazione Nozione di trasferimento Trasferimenti non soggetti ad imposta Ambito soggettivo di applicazione Aliquote e franchigie applicabili Base imponibile Dichiarazione di successione Donazioni Ambito oggettivo di applicazione Nozione di trasferimento Trasferimenti non soggetti all imposta Ambito soggettivo di applicazione Aliquote e franchigie applicabili Base imponibile Imposte ipotecaria e catastale Trasferimento della prima casa

2 4.2 Trasferimento di immobile non costituente prima casa... 7 NUOVA TASSAZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI L art. 6 del DL n. 262 (c.d. DL collegato alla legge Finanziaria 2007), entrato in vigore il , ha modificato il regime impositivo applicabile ai trasferimenti di beni realizzati attraverso successioni mortis causa e donazioni, intervenendo nell ambito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. La disciplina originaria del DL 262/2006 ha però subito radicali modifiche in sede di conversione nella L n. 286, entrata in vigore il , in quanto è stata ripristinata l imposta sulle successioni e donazioni. 1.1 DISCIPLINA APPLICABILE In materia di imposta sulle successioni e donazioni, il DL 262/2006 convertito individua: le aliquote di imposta; le franchigie applicabili. Per quanto non disposto dal suddetto DL 262/2006, la disciplina della nuova imposta sulle successioni e donazioni deve essere desunta dalla previgente normativa (DLgs. 346/90, nel testo in vigore al ), in quanto compatibile. Ulteriori modifiche Si segnala che, nell ambito del disegno di legge Finanziaria 2007, in corso di approvazione parlamentare, sono previste ulteriori modifiche alla disciplina in esame. 1.2 DECORRENZA Il Legislatore ha stabilito un entrata in vigore differenziata della nuova disciplina, a seconda che il trasferimento sia avvenuto per donazione o per successione: nel caso di successioni, la nuova disciplina retroagisce al , data di entrata in vigore del DL 262/2006; nel caso di donazioni, la nuova disciplina si applica a partire dal , data di entrata in vigore della legge di conversione 286/2006. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dall applicazione dell art. 6 del DL 262/2006 durante il periodo della sua vigenza (cioè dal al ). PERIODO SUCCESSIONI DISCIPLINA APPLICABILE DONAZIONI Fino al L imposta di successione non è dovuta L imposta di donazione non è dovuta Dal al Dal se le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono già state pagate applicando il testo originario del DL 262/2006, ne sono fatti salvi gli effetti; in tutti gli altri casi, si applica la nuova disciplina derivante dalla L. 286/2006. L imposta di successione è dovuta secondo la disciplina dettata dalla L. 286/2006 Si applica il testo originario del DL 262/2006 L imposta di donazione è dovuta secondo la disciplina dettata dalla L. 286/2006 2

3 2 SUCCESSIONI In seguito all apertura di una successione, qualora si realizzi un trasferimento di beni, esso è soggetto all imposta di successione, che viene applicata in base ad aliquote diversificate a seconda di chi sia il beneficiario del trasferimento. Decorrenza Come già anticipato, la nuova imposta di successione si applica alle successioni apertesi a partire dal , data di entrata in vigore del DL 262/2006, salvi gli effetti già prodottisi. 2.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Ogni trasferimento di beni, realizzato in conseguenza di una successione mortis causa, è soggetto all imposta di successione, sia che si tratti di una costituzione di erede che di un legato (quest ultimo realizza il trasferimento di un singolo bene o di un individuato complesso di beni) Nozione di trasferimento Si considerano trasferimenti rilevanti anche: la costituzione di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto, uso ed abitazione); la rinunzia a diritti reali o di credito; la costituzione di rendite o pensioni Trasferimenti non soggetti ad imposta Sono esenti da imposta i trasferimenti mortis causa effettuati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di alcuni enti pubblici e delle ONLUS. 2.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE L imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari che abbiano beneficiato del trasferimento mortis causa. 2.3 ALIQUOTE E FRANCHIGIE APPLICABILI L imposta di successione si applica con le seguenti aliquote: i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (ad es. il figlio o il padre del defunto) scontano l imposta al 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; i trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4 grado (ad es. il cugino del defunto), degli affini in linea retta (ad es. la suocera del defunto) e degli affini in linea collaterale fino al 3 grado (ad es. lo zio della moglie del defunto) scontano l imposta al 6%, senza franchigia; i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano l imposta all 8%, senza franchigia. In altre parole, i trasferimenti di beni mobili o immobili per causa di morte scontano sempre l imposta di successione, eccezion fatta per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta il cui valore complessivo netto, per ogni erede, non superi un milione di euro. TIPO DI TRASFERIMENTO Trasferimenti realizzati per Trasferimenti realizzati per Trasferimenti realizzati per 3

4 successione a favore del coniuge o di parenti in linea retta successione a favo-re di altri parenti fino al 4 grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3 grado successione a favore di tutti gli altri soggetti ALIQUOTA APPLICABILE 4% 6% 8% FRANCHIGIA Con franchigia di un milione di euro ciascuno Aggiornamento della franchigia Ogni 4 anni, il Ministro dell Economia e delle Finanze provvede all aggiornamento dalla franchigia, tenendo conto dell indice del costo della vita. 2.4 BASE IMPONIBILE Il calcolo della base imponibile deve essere effettuato computando il valore globale netto dell asse ereditario. Ciò significa che, una volta calcolato il valore dell attivo ereditario al momento dell apertura della successione, ad esso debbono essere sottratti: le passività deducibili (ovvero i debiti contratti dal defunto, oltre alle spese mediche e alle spese funerarie); i legati e gli altri oneri di cui l eredità sia gravata. Valore dei beni e diritti facenti parte dell attivo ereditario Il valore dei beni costituenti l attivo ereditario deve essere effettuato nel modo seguente: il valore dei beni immobili di cui sia stata trasferita la piena proprietà è calcolato con riferimento al valore venale del bene in comune commercio, alla data di apertura della successione; in tal caso opera, inoltre, il meccanismo della valutazione automatica, in virtù del quale all Amministrazione finanziaria non è consentito effettuare controlli sul valore dichiarato, nel caso in cui esso sia ottenuto moltiplicando il valore catastale dell immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge; il valore dell azienda trasferita per successione è calcolato assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e senza tener conto dell avviamento; per le azioni ed i titoli quotati in borsa, occorre fare riferimento alla media dei prezzi rilevata nell ultimo trimestre anteriore all apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati in seguito; per le azioni ed i titoli non quotati, si fa riferimento al valore, alla data di apertura della succes-sione, del patrimonio netto dell ente o della società, risultante dall ultimo bilancio pubblicato o dall ul-timo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti ed escludendo l avviamento. 2.5 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all eredità ed i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell assente; gli amministratori dell eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. Ove gli eredi siano in numero superiore ad uno, presentano una sola dichiarazione di successione, anche se l ammontare dell imposta è determinato con riferimento alle singole quote ereditarie. 4

5 In base alla dichiarazione così presentata dagli eredi, l Agenzia delle Entrate liquida l imposta di successione. Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell ammontare dell imposta di successione complessivamente dovuto, sia da loro stessi che dai legatari. Termine di presentazione La dichiarazione di successione deve essere presentata, al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla data di apertura della successione. Dal momento che il DL 262/2006 rinvia al testo del DLgs. 346/90 come vigente alla data del , infatti, non può trovare applicazione il termine di 12 mesi, introdotto nel 2003 dall art. 39 co. 14-sexies del DL 269/2003 (che ha modificato l art. 31 co. 1 del DLgs. 346/90). 3 DONAZIONI Le donazioni sono soggette alla relativa imposta, che viene applicata secondo aliquote diversificate a seconda di chi sia il beneficiario del trasferimento. Decorrenza Come già anticipato, la nuova imposta di donazione si applica agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a partire dal , data di entrata in vigore della L. 286/ AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Sono soggetti all imposta di donazione: i trasferimenti realizzati per donazione; gli atti di trasferimento a titolo gratuito; la costituzione di vincoli di destinazione Nozione di trasferimento Si considerano trasferimenti rilevanti anche: la costituzione di diritti reali di godimento; la rinunzia a diritti reali o di credito; la costituzione di rendite o pensioni. Liberalità indirette L imposta si applica anche alle liberalità indirette, se risultanti da atti soggetti a trascrizione. Costituiscono liberalità indirette le donazioni o liberalità effettuate attraverso atti diversi dal contratto di donazione (ad esempio l intestazione al figlio di un immobile acquistato con denaro del padre). L imposta si applica anche alle liberalità indirette: volontariamente registrate dall interessato; oppure scoperte dall Amministrazione finanziaria nel corso di procedimenti diretti all accertamento di tributi Trasferimenti non soggetti all imposta L imposta di donazione non si applica: alle spese di mantenimento e di educazione ed a quelle sostenute per malattia, né a quelle ordinarie realizzate per l abbigliamento e per le nozze, che non possono, a tali fini, essere considerate donazioni; alle donazioni di beni mobili di modico valore, trasferite attraverso la semplice consegna; 5

6 alle donazioni o ad altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l atto sia prevista l applicazione dell imposta di registro, in misura proporzionale, o dell IVA. Sono esenti da imposta anche i trasferimenti effettuati nel confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di alcuni enti pubblici e delle ONLUS. 3.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE L imposta è dovuta: per le donazioni, dai donatari; per le altre liberalità tra vivi, dai beneficiari. 3.3 ALIQUOTE E FRANCHIGIE APPLICABILI L imposta di donazione si applica con le seguenti aliquote: i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (ad es. il figlio o il padre del defunto) scontano l imposta al 4%, calcolata sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; i trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4 grado (ad es. il cugino del defunto), degli affini in linea retta (ad es. la suocera del defunto) e degli affini in linea collaterale fino al 3 grado (ad es. lo zio della moglie del defunto) scontano l imposta al 6%, senza alcuna franchigia; i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano l imposta all 8%, senza alcuna franchigia. In altre parole, i trasferimenti di beni per donazione, o altro atto a titolo gratuito, scontano sempre l imposta di donazione, eccezion fatta per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta il cui valore complessivo netto, per ogni beneficiario, non superi un milione di euro. TIPO DI TRASFERIMENTO I trasferimenti realizzati mediante donazione a favore del coniuge o di parenti in linea retta I trasferimenti realizzati mediante donazione a favore di altri parenti fino al 4 grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3 grado I trasferimenti realizzati mediante donazione a favore di tutti gli altri soggetti ALIQUOTA APPLICABILE 4% 6% 8% FRANCHIGIA Con franchigia di un milione di euro ciascuno Applicazione dell imposta in misura fissa L imposta di donazione si applica in misura fissa nel caso di: donazioni di beni culturali vincolati; donazioni di ogni altro bene o diritto che a norma di legge siano esentate dall imposta proporzionale; sono comunque esclusi i titoli di Stato ed equiparati. Aggiornamento della franchigia Ogni 4 anni, il Ministro dell Economia e delle Finanze provvede all aggiornamento della franchigia, tenendo conto dell indice del costo della vita. 3.4 BASE IMPONIBILE L imposta di donazione si applica alla base imponibile calcolata nel modo seguente: 6

7 nel caso in cui la donazione abbia un solo beneficiario, si considera il valore globale netto dei beni trasferiti; se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, la base imponibile è determinata dal valore delle singole quote trasferite ad ognuno di essi. Il valore globale dei beni trasferiti per donazione deve essere ridotto del valore degli oneri di cui il beneficiario sia gravato. Valore dei beni e diritti trasferiti per donazione La determinazione del valore dei beni trasferiti per donazione o altro atto a titolo gratuito deve essere effettuata applicando le medesime disposizioni dettate per la determinazione della base imponibile nel caso di successione mortis causa. Si rinvia, pertanto, al precedente IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE Agli immobili trasferiti sia per successione mortis causa che per donazione si applicano le imposte ipotecarie e catastali sulla base della disciplina vigente prima del , salvi gli effetti già prodottisi. 4.1 TRASFERIMENTO DELLA PRIMA CASA Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (168,00 euro ciascuna), in presenza delle seguenti condizioni: viene trasferita per successione o donazione la proprietà di un abitazione non di lusso o un diritto immobiliare su di un abitazione non di lusso; in capo al beneficiario del trasferimento o in capo ad uno dei beneficiari (se sono più di uno) sussistono i requisiti di prima casa. 4.2 TRASFERIMENTO DI IMMOBILE NON COSTITUENTE PRIMA CASA Nel caso in cui si trasferisca un immobile che non gode dell agevolazione prima casa, le imposte sono dovute con le seguenti aliquote: l ipotecaria nella misura del 2% sul valore catastale degli immobili donati o trasferiti per successione; la catastale nella misura dell 1% sul valore catastale degli immobili donati o trasferiti per successione. Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità o chiarimento. Cordiali saluti e buon lavoro. Breno, 5 Dicembre Studio Ducoli Firmato Dott.Giacomo Ducoli 7

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