Articolo pubblicato sulla rivista Commercio Internazionale IPSOA, n.8/2000, pagg.5 e seguenti

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E COMMERCE, LE REGOLE DI UNA RIVOLUZIONE ANNUNCIATA Articolo pubblicato sulla rivista Commercio Internazionale IPSOA, n.8/2000, pagg.5 e seguenti L E-commerce (o commercio elettronico, o E-business) ha ormai perso i suoi connotati pionieristici, assumendo per contro anche nel nostro paese una posizione preminente nella conclusione di transazioni commerciali. La tumultuosa crescita dell automatizzazione delle transazioni deve essere imputata sia alla rapidissima diffusione di strumenti per l elaborazione di dati via rete (Internet, EDI, Wan, ecc.) tra i consumatori finali dei prodotti da commercializzare, sia alla pronta attenzione degli organi legislativi nazionali, volta a riempire il vuoto normativo creatosi nel momento in cui si è giunti dalle usuali forme di commercio al fenomeno della cosiddetta delocalizzazione delle transazioni. Prima di addentrarci negli aspetti più propriamente giuridici del commercio elettronico Per un analisi di questi temi sotto il profilo fiscale cfr. La Naia-Gardenal, E-commerce, per ora il fisco si adatta in Commercio Internazionale n.5/2000, p.7, è forse il caso di cercare di fornire una definizione a questo fenomeno, intendendolo come quella particolare transazione in cui le parti interagiscono nella fase preparatoria o di conclusione del contratto non fisicamente ma con l uso di mezzi di comunicazione elettronica. Le parti, in altri termini, eliminano dalla transazione gli usuali scambi fisici o i contatti diretti e utilizzano strumenti virtuali per porre in essere almeno uno degli elementi del contratto. Potranno dunque essere virtuali lo stesso contratto o un ordine di acquisto o di vendita, la manifestazione della volontà, la sottoscrizione, l elemento fisico della consegna del bene (si pensi a un software inviato via e-mail) o la tipologia di pagamento. COMMERCIO ELETTRONICO DI TUTTI I TIPI A seconda poi del ventaglio di possibilità che verranno effettivamente utilizzate dai contraenti nel concludere la transazione, si distingue usualmente tra differenti tipologie di commercio elettronico: - Commercio elettronico in senso stretto, quando tutti gli elementi della transazione (contratto, consegna, pagamento) avvengono per via telematica; - Commercio elettronico in senso lato, quando almeno uno dei summenzionati elementi non viene effettuato in maniera telematica a causa, ad esempio, della materialità del bene compravenduto. Si suole poi distinguere tra: - Commercio elettronico diretto, quando la vendita dei beni avviene per via telematica ma la consegna del prodotto all acquirente avviene invece secondo le tipologie tradizionali (ad esempio, vendita di libri on-line); - Commercio elettronico indiretto, quando anche la consegna, del bene o la prestazione di servizi, successiva alla transazione, è effettuata per via telematica (per esempio, vendita di software da trasferire direttamente sull hard disk del computer dell acquirente). In considerazione della posizione sul piano imprenditoriale detenuta dalle parti che intervengono nella transazione, si tende infine a distinguere tra commercio elettronico - business to business (o electronic trading), che vede la partecipazione nella transazione di un venditore e di un acquirente, entrambi operatori economici; - business to consumer (o electronic shopping), dove l operatore economico si rivolge direttamente ad un pubblico di consumatori.

VECCHIE REGOLE E NUOVI CONTRATTI Come sopra accennato, il passaggio dalle usuali forme di commercio all e-commerce è stato compiuto e si compie tutt oggi anche grazie al costante adeguamento delle fonti normative. Nel momento in cui è stata superata la stessa struttura tradizionale del contratto e del documento cartaceo, il primo problema che si sono posti gli operatori del diritto è stato di verificare se le regole codificate in materia di negozi giuridici potevano applicarsi anche alle nuove forme di manifestazione della volontà per via telematica. Il problema non era di poco conto, visto e considerato che dovevano risolversi questioni di estrema importanza, quali la forma del contratto (ad probationem e ad subsantiam), la certezza della provenienza dell atto, le forme di manifestazione del consenso, l efficacia probatoria, il momento e il luogo di conclusione e, più generalmente, l'assimilabilità del documento informatico al documento cartaceo. Introducendo il concetto e le specifiche della firma digitale, per mezzo della quale si conferisce validità giuridica al documento elettronico, il legislatore italiano, con una inusuale velocità reattiva, ha parzialmente adeguato le nostre fonti normative alle nuove esigenze dei mercati La disciplina del documento informatico in Italia si è realizzata fino ad ora in tre fasi successive: 1. dapprima con l art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ); 2. quindi con il d.p.r. 10 novembre 1997 n.513 contenente il Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con contenuti informatici e telematici a norma dell art.15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n 59, che a sua volta rinvia ad un emanando Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3. infine, con il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data 11.02.1999. LA FIRMA DIGITALE E LA CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA Prima di approfondire l esame della nuova normativa, è forse il caso di tentare di spiegare il sistema di crittografia asimmetrica che è presupposto tecnologico sia della firma digitale che del documento informatico. Una volta stabilita sul piano giuridico l equivalenza della firma tradizionale e della firma digitale, il sistema della crittografia asimmetrica permette alla firma digitale di assolvere le funzioni tipiche della firma tradizionale. La scienza crittografica, applicando un algoritmo matematico ad una serie di caratteri alfanumerici intelligibili a chiunque, permette di rendere assolutamente incomprensibile un testo per chiunque tranne che per il destinatario dello stesso. Permette altresì di garantire sia l autenticità del testo cifrato che la sua integrità. La crittografia asimmetrica, o a chiave pubblica, basa il suo funzionamento per la cifratura dei documenti su una coppia di chiavi diverse tra loro; l utilizzatore della firma digitale è in possesso sia di una chiave privata, conosciuta solo da se stesso, che di una chiave pubblica conoscibile da parte di chiunque. Le due chiavi sono tra loro complementari, nel senso che ognuna consente di sbloccare il codice dell altra. Esse sono altresì indipendenti, nel senso che avendo la conoscenza della chiave pubblica non è possibile risalire alla chiave privata.

La disciplina del documento informatico in Italia si è realizzata fino ad ora in tre fasi successive: 1. dapprima con l art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ); 2. quindi con il d.p.r. 10 novembre 1997 n.513 contenente il Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con contenuti informatici e telematici a norma dell art.15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, n 59, che a sua volta rinvia ad un emanando Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 3. infine, con il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato in data 11.02.1999. Vediamo ora di fare qualche esempio pratico per verificare le modalità di funzionamento della crittografia asimmetrica, e le garanzie che essa offre. - Autenticità e integrità del documento. Il mittente A cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario B decifra il documento con la chiave pubblica del mittente, a lui nota. In questo modo, B riceve un documento che non può essergli stato inviato che da A, altrimenti non sarebbe riuscita l operazione di decifratura. Ugualmente, per il fatto stesso che la decifratura sia riuscita, significa che il documento è integro e non è stato modificato. - Segretezza del documento. Il mittente A cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario B; il destinatario decifra il documento mediante l utilizzo della propria chiave privata; - Segretezza, autenticità e integrità del documento. Il mittente A cifra il documento con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del destinatario B; il destinatario decifra il documento con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del mittente; - Data e ora della trasmissione del documento. Al fine di acquisire la prova del momento in cui avviene la trasmissione di un documento, si è pensato di ricorrere alla funzione di time stamping. In pratica, colui che è interessato ad avere un riscontro sicuro del momento in cui un dato documento è stato trasmesso, veicola il proprio documento verso il computer di un autorità preposta a questa funzione, la quale certifica la marcatura temporale e gira il documento al destinatario. - Autenticazione della firma digitale. E ora legislativamente contemplata la possibilità di autenticazione della firma digitale (DPR n. 513 /97). Il meccanismo è semplice: il notaio o il pubblico ufficiale appongono la propria firma digitale all atto da certificare, così attestando che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale. Dispone infatti l articolo 16, n.3 del citato D.p.r. che l apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. La firma così apposta dovrà ritenersi riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 2703 del codice civile. L AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE L istituzione dell autorità di certificazione risponde alla funzione di garantire al destinatario di un documento la certezza sull identità del soggetto che si qualifica come autore del documento medesimo. L autorità di certificazione svolge quindi il fondamentale compito di garantire la corrispondenza tra la coppia di chiavi e l identità personale del soggetto al quale le stesse si riferiscono, certificando tale corrispondenza e curando che ogni evento successivo (estinzione, revoca, modifica, sospensione) riceva adeguata pubblicità.

Le chiavi pubbliche vengono poi raccolte e conservate a cura dell autorità di certificazione in un apposito archivio elettronico, chiamato key repository, consultabile on line da chiunque abbia interesse a ottenere notizie su di una determinata chiave pubblica e sul titolare di essa. In virtù di quanto finora esposto, sembra agevole concludere che la firma elettronica ed il documento informatico, proprio per le modalità rigorose con cui sono normativamente strutturati, non solo assolvono alle funzioni tipiche della firma tradizionale, ma anzi rafforzano per certi aspetti la valenza identificativa e probatoria del documento informatico rispetto a quello cartaceo. NUOVI STRUMENTI DI PAGAMENTO Uno dei maggiori limiti incontrati dall e-commerce nel suo pur rapido sviluppo, è riscontrabile nelle problematiche relative ai sistemi di pagamento. Il commercio on-line, infatti, non riesce apparentemente a risolvere alcune questioni di ordine pratico quali l imputazione, la prova, la sicurezza e l integrità dei pagamenti. Lo sviluppo dell e-business appare al momento subordinato alla realizzazione di modalità di pagamento capaci di evitare quanto più i rischi e capaci di fornire una giusta sicurezza sulle succitate questioni. Tanto premesso, vediamo di illustrare brevemente i nuovi sistemi di pagamento, quali la moneta elettronica e le carte di credito con protocollo Set. Detti strumenti sono attualmente ancora in fase di studio ma dovrebbero iniziare ad imporsi sul mercato entro breve tempo. Grazie alla loro elaborazione, effettuata tenendo in considerazione proprio le specifiche problematiche sottese all utilizzo della rete, appare plausibile pensare che con la loro introduzione verrà garantita la sicurezza delle transazioni commerciali nel Web. I RISCHI DELLA CARTA DI CREDITO TRADIZIONALE L usuale pagamento a mezzo carta di credito, nato negli anni 60 in un epoca sicuramente antecedente alla diffusione di Internet, è costantemente criticato a causa della sua intrinseca pericolosità per il buon fine della transazione. Si teme infatti che, una volta che l acquirente trasmette al fornitore i propri dati (numero di carta, identità del titolare, scadenza) attraverso Internet, gli stessi potrebbero essere intercettati da terzi ed utilizzati abusivamente. In realtà, il problema sopra esposto potrebbe astrattamente realizzarsi anche al di fuori di Internet, mediante il normale utilizzo della carta di credito: nella ricevuta che rimane in mano al negoziante sono ben presenti gli estremi della nostra carta di credito (numero di carta, identità del titolare e scadenza). La parte che potrebbe essere in astratto maggiormente lesa dall effettuazione di un pagamento a distanza mediante carta di credito è piuttosto il venditore. L Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha infatti predisposto delle regole contrattuali e procedurali comunemente adottate dagli istituti di credito che impongono a carico di chi riceve un pagamento a mezzo carta di credito l onere di far sottoscrivere un ordine di pagamento e di verificare l identità tra la sottoscrizione apposta sullo stesso e la sottoscrizione apposta sulla carta di credito. Evidentemente, nelle transazioni via Internet dove manca la sottoscrizione dell ordine, è del tutto impossibile adempiere all obbligo in questione, con l ovvio effetto che il venditore non può essere sicuro dell identità dell acquirente.

Ne discende una duplice considerazione: - il venditore che ha accettato il pagamento senza verificare l identità tra titolare della carta di credito e acquirente, appare essere in una posizione giuridicamente molto debole; - l acquirente, per contro, potrà validamente fruire di una tutela molto ampia. Potrà proporre azione di nullità del contratto nei confronti del venditore visto che potrà sostenere, non avendo firmato nulla, di non avere espresso la propria volontà formativa del contratto. Potrà altresì ottenere dall istituto di credito emittente il risarcimento (in forza del disposto di cui all art. B del D.L. 185/99) della somma fraudolentemente pagata. La banca peraltro non potrà validamente sollevare una ipotetica responsabilità del titolare per ritardo nella comunicazione di smarrimento, visto e considerato che un uso illecito della propria carta può essere fatto da terzi, anche se il titolare rimane nella effettiva disponibilità della stessa. LE NUOVE CARTE DI CREDITO CON PROTOCOLLO SET Al fine di migliorare la sicurezza dei pagamenti a mezzo carta di credito, nel febbraio 1996 è stato sviluppato uno specifico protocollo denominato Set (Secure electronic transaction) che si basa sulla medesima tecnologia della firma digitale, ossia la crittografia asimmetrica. Il sistema SET garantisce: - la confidenzialità delle informazioni trattate, - l integrità dei messaggi, - la certificazione di autenticità delle parti coinvolte nella transazione. Esso funziona nel modo seguente: - il titolare della carta di credito Set riceve dalla banca emittente un certificato criptato in forza del quale il titolare è identificato univocamente dall istituto di credito. Il titolare registra sul suo computer il certificato; - nel momento in cui il titolare decide di effettuare un pagamento via Internet, la banca è in grado di certificare al venditore se chi sta utilizzando la carta è l effettivo titolare della stessa. Così facendo, la banca si sostituisce al venditore nell onere di verificare la corrispondenza tra la firma di chi effettua il pagamento e la firma apposta sul retro della carta di credito, onere che ovviamente, nelle transazioni via Internet, risulterebbe impossibile da assolvere. In questo modo chi riceve il pagamento risulta essere maggiormente garantito visto che in caso di problemi potrà tutelarsi sia nei confronti dell acquirente che ha negligentemente permesso che altri utilizzassero per lui la carta Set, sia nei confronti dell istituto emittente che, alla prova dei fatti, non ha saputo garantire un sistema sicuro ed inviolabile. I nuovi contratti delle carte di credito Set imporranno inoltre in capo al titolare un rigoroso onere di custodia del certificato. Se si verificasse l ipotesi che qualcuno, fraudolentemente o con il consenso del titolare, venga a conoscenza del certificato e del numero della carta di credito, il titolare non potrà contestare l eventuale esborso addebitatogli fintanto che non abbia provveduto a denunciare all istituto di credito emittente la violazione di sicurezza. LA MONETA ELETTRONICA L e-cash si pone come l equivalente elettronico del denaro contante. I primi a sperimentare questo tipo di transazione sono stati organismi bancari del calibro della Mark Twain Bank negli Stati Uniti e della Deutsche Bank in Europa. La moneta elettronica è costituita da un software che incorpora un credito acquistato contro contanti presso un istituto di credito emittente.

L utilizzo dell e-cash è molto simile a quello della carta telefonica prepagata: l acquirente acquista presso un istituto di credito autorizzato un diritto di spesa che viene trasferito su file o su apposita smart card. La carta può essere ricaricata dall utente presso il proprio conto corrente bancario, per via telefonica o allo sportello automatico. Una volta acquistata la moneta elettronica, l effettuazione della transazione avviene in questi termini: - il consumatore carica il software acquistato sul suo computer e si collega al sito di un commerciante che ha precedentemente stipulato una convenzione con l istituto emittente, il quale accetta la moneta elettronica in pagamento; - a questo punto, si attiva un operazione triangolare che vede l intervento dell istituto emittente. Quest ultimo verifica i codici criptati della moneta spesa dal consumatore e certifica la bontà del pagamento al venditore; - infine, il software registra la transazione cancellando la somma spesa dalla disponibilità del consumatore, contestualmente assegnandola al venditore. E I CONTRATTI? Si accennava alle difficoltà legate al vuoto normativo che circonda tuttora in larga misura le vicende del contratto concluso mediante le nuove forme telematiche. Sempre più urgente appare la necessità di dare una risposta alla crescente domanda di certezza giuridica che sale dagli operatori dell e-commerce. Il commercio elettronico, infatti, mette in crisi i tradizionali criteri interpretativi in tema, ad esempio, di modalità di conclusione del contratto, di prova del contratto, di tutela contro le clausole abusive, o anche di competenza giurisdizionale o di legge applicabile, qualora venditore e acquirente risiedano in Paesi differenti. In questo panorama, le novità sopra descritte in tema di disciplina della firma digitale rappresentano per l operatore economico un primo passo, assai significativo, in direzione di una maggiore certezza nella disciplina delle transazioni commerciali elettroniche. In una realtà economica sempre più proiettata verso una dimensione internazionale del commercio, si pone l esigenza di rispondere al quesito sulla legge applicabile e sul giudice competente a risolvere le controversie nascenti da transazioni internazionali concluse attraverso Internet. Tale esigenza appare ancora maggiore se si considera che in questo momento non sono ancora state ratificate specifiche convenzioni internazionali per questa materia. LA LEGGE APPLICABILE La legge italiana, come è noto, prevede una disposizione valida in generale per tutte le obbligazioni contrattuali, e dunque anche per questo genere di contratti. Si tratta dell articolo 57 della legge 31 maggio 1995 n.218 di riforma del diritto internazionale privato, ove si legge che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984 n.975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili. La Convenzione di Roma vede con favore la libera scelta delle parti circa la legge applicabile, che rappresenta il principale criterio di collegamento (articolo 3).

Accanto a questo, c è il criterio della legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. In particolare, la legge presume che il collegamento più stretto sia con il paese con il quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale o, nel caso di persone giuridiche, l amministrazione centrale. Il riferimento alle altre convenzioni internazionali di cui all articolo 57 potrebbe trovare qualche applicazione alla contrattazione internazionale telematica in relazione alla nota Convenzione internazionale di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Va però osservato che l applicazione delle norme di questa Convenzione potrebbe essere in realtà piuttosto limitata, perché essa stessa afferma (art.1.2 lett. a) che la convenzione non si applica alle vendite di beni mobili acquistati per uso personale familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento di concludere il contratto non sapesse che i beni erano acquistati per tale uso. E il caso di osservare, al di là dei dubbi e delle incertezze, che la transazione conclusa via Internet, pur con tutte le novità e le particolarità che la contraddistinguono, non è tuttavia una transazione astratta dal tempo e dallo spazio: la tecnologia consente infatti di giungere, tramite il server, ad identificare l ubicazione del personal computer del mittente e del destinatario, consentendo in tal modo di rendere applicabili le norme di legge sul momento e sul luogo di conclusione del contratto, dalle quali discendono anche i criteri di identificazione della legge e del foro competente in mancanza di scelta delle parti. CONSUMATORE PROTETTO ANCHE ON-LINE Va piuttosto sottolineata l incidenza che potranno avere nel settore che stiamo esaminando (in particolare nell importante sottocategoria definita business to consumer) le norme di diritto comunitario a tutela dei consumatori introdotte in Europa negli ultimi anni. Intendiamo qui riferirci in modo particolare alle norme: - sulla tutela contro le clausole abusive, - sulla vendita a distanza - sulla tutela della privacy. Il Codice civile italiano sin dal momento della sua stesura originaria prevedeva, agli articoli 1341 e 1342, un onere per la parte predisponente condizioni generali di contratto, vale a dire l onere di portarle preventivamente a conoscenza dell altra parte del contratto: se poi tali clausole avessero avuto carattere vessatorio, a tale onere si aggiungeva quello della specifica approvazione per iscritto. Queste regole naturalmente dovranno ricevere integrale applicazione anche ai contratti via Internet. A questo proposito, si ritiene di distinguere il caso in cui alcune fasi contrattuali avvengano off - line (nel qual caso la richiesta sottoscrizione sarà realizzabile agevolmente su apposito supporto cartaceo) da quello in cui l operazione avvenga interamente on - line, nel qual caso si renderà necessario ricorrere alla sopra descritta metodologia della firma digitale. Quanto sopra vale in via generale; nel segmento specifico detto business to consumer si dovrà prestare molta attenzione alla rigida normativa a protezione dei consumatori introdotta dal legislatore italiano in attuazione della direttiva n.93/13/cee. Si tratta per la precisione della legge 6 febbraio 1996 n.52, che ha introdotto nel Codice civile con il nuovo articolo 1469-bis una nutrita serie di clausole da valutarsi abusive fino a prova contraria. Tale prova contraria consiste nel dimostrare che le stesse siano state fatte oggetto di specifica trattativa.

Potrebbe essere facile osservare che nei contratti conclusi in via telematica questa trattativa non sussiste e ricavarne tout court la conclusione che tutte queste clausole sono invalide; in realtà questa conclusione è opinabile, se si considera che l utente di Internet può essere identificato in un soggetto culturalmente preparato ed evoluto al quale potrebbe non essere giustificata l estensione della ratio di tutela in quanto parte oggettivamente debole del contratto che è riconosciuta in generale al consumatore. LA LEGGE DELLE PARTI: QUALE PREVALE? Sempre in tema di tutela del consumatore, non si può tacere il particolare profilo di tutela presente nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. L articolo 5, comma 3, prevede che, in mancanza di scelta della legge applicabile e in deroga a quanto disposto dall articolo 4 (che pone come si è osservato il criterio del collegamento più stretto) il contratto andrà sottoposto alle legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale. Di solito, tuttavia, il professionista (cioè l imprenditore) che offre beni e servizi via Internet tende ad indicare come applicabile la legge del proprio paese. In questo caso, entra in gioco il comma 2 dell articolo 5 della Convenzione, secondo il quale la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente, se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto. La norma pare adattarsi bene alla fattispecie del contratto telematico, dove si verifica la accettazione di una proposta di contratto proveniente in certi casi da un operatore residente in altro Stato. VENDITE FUORI NEGOZIO E VENDITE A DISTANZA Nel novero delle norme inderogabili dell ordinamento cui appartiene il consumatore possiamo senz altro inserire quelle introdotte recentemente in Italia in attuazione di due direttive comunitarie. Si tratta, per l esattezza: - del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n.50 di attuazione della direttiva n.85/577/cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e - del decreto legislativo 22 maggio 1999 n.185 che ha dato attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 n.97/ 7 /Ce, che si occupa della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Il contratto a distanza viene espressamente definito dalla legge come il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi,secondo la legge italiana, qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti, tra cui, in successivo allegato, viene espressamente menzionata la posta elettronica.

Tra gli aspetti più importanti di questa recente normativa vi sono: - il diritto irrinunciabile di recesso che il consumatore si vede riconosciuto entro il termine di : - sette giorni dal ricevimento della merce nel caso generale di vendita conclusa fuori dai locali commerciali (art. 6 del Dlgs.50/1992), - dieci giorni dal ricevimento del bene da parte del consumatore nel caso delle vendite a distanza (art. 5 Dlgs 185 /1999); - dall altro lato, il diritto del consumatore a ricevere una serie di informazioni preventivamente alla conclusione del contratto; informazioni che concernono, ad esempio, l identità e l indirizzo del fornitore, le caratteristiche essenziali del bene e del servizio, il prezzo comprese le spese di consegna, le modalità del pagamento e quelle di consegna del bene, le modalità di esercizio del recesso, etc.. La nuova legge impone che le informazioni, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. Inoltre, le informazioni di cui sopra devono necessariamente essere fatte pervenire al consumatore dopo la conclusione della transazione per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. LA PRIVACY INFORMATICA Il quadro, qui molto sinteticamente esposto, delle norme introdotte in Italia sotto l impulso dell Unione europea e valevoli anche a protezione dell acquirente via Internet si completa -nell attesa che si proceda nell iter di approvazione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che intenderebbe disciplinare taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (proposta già presentata dalla Commissione europea il 23 dicembre 1998 e pubblicata nella Guce 1999/C 30/04) - con le previsioni della legge italiana in materia di tutela della privacy informatica. La normativa in materia di documento informatico rinvia espressamente all applicazione della legge sulla privacy, in particolare in materia di misure di sicurezza per l utilizzo dei documenti informatici (art. 3 comma 4 Dpr 513/97) e di obblighi dell autorità di certificazione (art. 9 comma 2 lett. f, Dpr 513/97). Essa impone attualmente, come è noto, l osservanza di una serie di obblighi pena l applicazione di sanzioni anche pesanti in caso di mancata adozione delle prescritte misure di sicurezza. Tali obblighi sono finalizzati a far sì (si veda l art. 1) che il trattamento dei dati personali (definizione che comprende qualsiasi operazione applicata ai dati stessi, come la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione), si svolga nel rispetto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale Ricordiamo brevemente i principali obblighi posti a carico di coloro i quali effettuano il trattamento di dati personali. Innanzitutto, siffatto trattamento può avere luogo unicamente con il consenso espresso dell interessato (art. 11), salvi i casi di esclusione indicati dall art.12. Il trattamento dei cosiddetti dati sensibili (razza, salute, opinioni politiche e religiose, etc.) è invece ammesso soltanto con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del garante per la privacy.