COMUNE DI BOLZANO VICENTINO ORDINANZA N. 51



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ALBO P. N. 772 Reg. Sett. n. 11 Bolzano Vicentino 21-10-2015 Ufficio: PROVVEDIMENTO DEL SINDACO ORDINANZA N. 51 OGGETTO: EMERGENZA NUTRIE - ATTIVITA' PER IL CONTROLLO Considerato: IL SINDACO che la nutria (Myocastor coypus) è un roditore di grande taglia originario del Sud America importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull intero territorio italiano; che l incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina) delle nascite distribuite nell intero corso dell anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare; Atteso: che la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati; che la nutria possiede un elevata capacità dispersiva e che la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio di Bolzano Vicentino facilita la diffusione e l aumento della consistenza della specie; che lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria ha provocato la progressiva erosione di molte arginature con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l altro, di mettere in serio pericolo l incolumità di persone e cose; che il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali, zone residenziali e parchi pubblici e che, pertanto, si può verificare la presenza di nutrie vaganti sulle strade procurando situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare; che la presenza di tane e cunicoli sempre più estesi nelle strutture arginali dei canali determina gravi pericoli di dissesto idrogeologico con ripercussioni sulla sicurezza della popolazione (rotture arginali incontrollate), con maggiori necessità di manutenzione e conseguenti maggiori spese a carico della collettività; che sono pervenute segnalazioni circa il proliferare delle nutrie in corrispondenza dei corsi d acqua e in prossimità dei parchi pubblici, con la presenza di gallerie scavate sulle rive con substrato di terreno vegetale; che un elevata presenza della specie può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche; che la presenza di questi animali arreca gravi danni al settore primario, esponendo anche a rischi dovuti alla destabilizzazione del terreno con le proprie tane determinando possibili capovolgimenti delle macchine agricole; che si esclude la possibilità, non ancora dimostrata, di trasmissione di malattie ma che l animale, generalmente tranquillo, pacifico e non aggressivo, se messo alle strette può diventare di una certa pericolosità per la potenza del suo morso; inoltre si rileva che non è opportuno bagnarsi con acque in cui la specie è molto numerosa, per il potenziale pericolo di infezioni;

che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 ha modificato l art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, e conseguentemente anche la Legge Regionale Veneto n.50/93, disponendo che le norme disciplinanti l attività venatoria non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle avicole; che pertanto sono decadute le competenze della Provincia sul controllo della diffusione della nutrie; che conseguentemente non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all art. 19 della legge 157/92, così come recepito dalla L.R. n. 50/93 e n.7/99, a norma dei quali le Province hanno in passato potuto predisporre piani di controllo numerico della specie nutrie avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d arma ad uso caccia (selettori), ed inoltre neppure appare più applicabile l art. 28 della medesima L.R. 50/93, e quindi la risarcibilità dei danni causati dalla specie alle produzioni agricole facente capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica; che si rende comunque necessario proseguire nell attuazione di interventi volti all eradicazione della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali dì regolazione numerica, ivi compresa l assenza di predatori, Visto che in data 31 ottobre 2014 il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno emanato una circolare interministeriale nella quale: si conferma che le nutrie, non autoctona, dallo status di fauna selvatica, e quindi protetta, sono transitate allo status di specie nociva, trasferendo in capo ai Comuni la competenza in merito alla gestione delle problematiche relative ai sovrappopolamento delle nutrie, anche consentendo l utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive, si richiama l attenzione, nella predisposizione di linee guida per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie, sulla necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie e sull opportunità di predisporre piani di controllo che richiamino le norme tecniche predisposte dall ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura, le tecniche di abbattimento e lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione si precisa come non trovano applicazione, nel caso di specie, sia la Legge 20 luglio 2004 n. 189, recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali che il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l abbattimento; Preso atto: che la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l ANCI Emilia Romagna, analogamente interessata al problema, ha già predisposto uno schema di ordinanza per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento delle nutrie ed avente la funzione di fornire le linee guida di cui alla sopraccitata circolare interministeriale; che molte Amministrazioni comunali hanno utilizzato il predetto schema di ordinanza adottando provvedimenti similari per fronteggiare l emergenza nutrie; Tenuto conto: che la Provincia di Vicenza ha, negli anni passati, garantito una regolare azione di contenimento della nutria nel territorio comunale; che nel corso degli ultimi due anni, stanti le novazioni legislative e la vacatio creatasi, non è stato possibile dare attuazione alle operazioni di contenimento della iperproliferazione di nutrie da parte di personale della Provincia di Vicenza, ragion per cui i tassi di presenza di nutrie sul territorio comunale risultano ulteriormente aumentati; della corrispondenza a criteri di selettività d azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto) e delle modalità attuative dei pregressi piani di controllo dalle Province, come previsto all art. 19 della Legge n. 157/92; del parere formulato da ISPRA con nota 39395 del 1 ottobre 2014 nella quale, sono state fornite ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di controllo numerico ed in particolare ai metodi di cattura e soppressione degli individui alla luce delle modifiche normative, indicazioni parimenti seguite in questo territorio comunale; dell attuale quadro normativo, delle Linee Guida di INFS ora ISPRA e della Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0022732-P del 31.10.2014;

Considerato che già i Comuni contermini hanno concordato con il Consorzio di Bonifica, l ULSS 6 Vicenza e la Provincia di Vicenza sulla necessità di adottare un piano di azione omogeneo e coordinato tra comuni, in attesa di un auspicato intervento esteso quanto meno all intero territorio provinciale ed hanno pertanto già emanato ordinanze aventi contenuti analoghi a quelli del presente provvedimento; Visto l art. 21 L.R. 6/2015, coma 1 che prevede comma 1 - la Regione Veneto nell ambito delle proprie competenze di difesa del suolo, con particolare riferimento alla tutela della rete irrigua e delle relative arginature e di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e della igiene pubblica, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor coypus) presenti sul territorio regionale e comma 4 per l attuazione degli interventi di cui al presente articolo i comuni possono avvalersi, di intesa con la Provincia e con gli ambiti territoriali di caccia, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in possesso di porto d armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito. Atteso che il Decreto Legislativo 267/2000, all art.50, commi 5 e 6, disciplina le competenze del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; Considerato pertanto necessario ed urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l emergenza nutrie ed avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa; Visto il parere del Direttore del Servizio Sanità Animale dell ULSS 6 Vicenza, Prot. n. 20262/SSA/2015; Visto il parere del Servizio Polizia Provinciale, prot. n. 29147/2015; Vista la DGR n. 1100 del 18/8/2015 avente per oggetto Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo delle nutrie ; Visto l art.54, 4 comma del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Ritenendo opportuno che al presente provvedimento sia data attuazione solo a decorrere dal prossimo 1 Ottobre 2015, al fine di acquisire eventuali osservazioni da parte della Prefettura di Vicenza, cui copia della presente viene inviata in via preventiva; Fissato al 31 Gennaio 2016 il termine di validità della presente ordinanza, attesa l auspicata emanazione di una più completa novazione in materia; ORDINA Di dichiarare durante il periodo compreso dal 19 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 l emergenza nutrie nel territorio comunale di Bolzano Vicentino (VI) e pertanto di avviare il controllo numerico nonché il contenimento della diffusione della specie nutria (Myocastor coypus), ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate e comunque dandone immediato riscontro alle strutture comunali addette al censimento dell evento: 1) Abbattimento diretto con arma da fuoco L abbattimento diretto può essere eseguito mediante con utilizzo di arma da fuoco (carabina di piccolo calibro o fucile con canna ad anima liscia e munizione spezzata), previa comunicazione al Comune, da redigere su apposito modulo reperibile presso l Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune. L abbattimento può essere effettuato: a) dalle forze di polizia; b) da cacciatori durante l esercizio dell attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto delle normative L. 157/1996 in particolare; devono essere in regola con il porto d armi, con il pagamento della tassa di concessione regionale e muniti di polizza di assicurazione a norma di legge. L uso del fucile

comporta la completa responsabilità degli operatori per quanto riguarda infortuni e/o danni arrecati, oltre che a se stessi, a persone, ad animali o a cose; c) dai cacciatori con patentino da selettori, nei territori concordati con l Amministrazione Comunale. L Amministrazione Comunale si riserva di chiedere eventuale integrazione temporanea in deroga all elenco del personale abilitato al fine di raggiungere lo scopo della presente ordinanza; d) dagli agricoltori in possesso dell abilitazione all esercizio venatorio nel perimetro dell azienda agricola in proprietà o in conduzione, nel rispetto della normativa vigente come sopra riportato. Devono essere in regola con il porto d armi e muniti di polizza di assicurazione a norma di legge. L uso del fucile comporta la completa responsabilità degli operatori per quanto riguarda infortuni e/o danni arrecati, oltre che a se stessi, a persone, ad animali o a cose; 2) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione Può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante tutto il periodo di validità ella presente ordinanza, da parte dei soggetti autorizzati dagli enti locali, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque (Consorzi di bonifica, Genio civile), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione e da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste. Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e di riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm.80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca alimentare (mele, carote, granoturco). Le gabbie-trappole devono essere visitate regolarmente, almeno una volta al giorno, in alternativa devono essere disattivate. Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile. La soppressione delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura. 3) Soppressione con metodo eutanasico degli individui catturati da parte del personale individuato La soppressione delle nutrie potrà avvenire all interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, mediante armi ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima e non superiore a 7,5 Joule o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamenti degli animali. A tal fine è giustificato il trasporto dell arma di libera vendita dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia - artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l utilizzo dell arma sia fatto dal soggetto legittimato ai sensi L.R. 7/1999 ART.23 e ss.mm.ii. 4) Modalità di smaltimento delle carcasse Le carcasse delle nutrie abbattute, provenienti da attività di cattura dovranno essere recuperate da parte dell operatore abilitato o dal proprietario/conduttore del fondo che, direttamente o indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie. Lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Attività Veterinarie, che si riporta integralmente: Le carcasse degli animali selvatici, se non sospette di essere infette da malattie trasmissibili all uomo o agli animali, -..ne è consentito lo smaltimento per sotterramento o deposito in discariche autorizzate, nei rispetto della normativa ambientale. Il sotterramento si ritiene possa essere effettuato per un esiguo numero di carcasse, tenuto conto anche dell assetto idrogeologico dei territorio provinciale, in luogo lontano da abitazioni e a profondità sufficienti ad evitarne il dissotterramento da parte dei carnivori. Nel caso in cui lo smaltimento riguardi quantitativi di carcasse rilevanti, la nota ministeriale prevede la possibilità di trattare tali materiali come sottoprodotti di origine animale di categoria 2 con le modalità stabilite dall art. 13 del Reg. (CE) 1069/2009: 1. avvio ad impianto di incenerimento; 2. avvio ad impianto di trasformazione di Sottoprodotti di Origine Animale per la sterilizzazione sotto pressione e successiva marcatura (Reg. 142 2011 All. VIII Capo V) e di seguito smaltito presso discarica autorizzata di produzione di compost o di biogas. Previi idonei metodi di trasformazione descritti nel Regolamento n.142/2011, possibile, inoltre, il trattamento presso impianti riconosciuti ai fini della fabbricazione dei prodotti derivati di cui all art. 33, 34 e 36 dei Regolamento (CE) n. 1069/2009 (es. dispositivi medici). In tal caso, la raccolta ed il trasporto del

materiale dovranno essere effettuati da Ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1069/2009 a mezzo di veicoli o contenitori identificati e dovrà essere utilizzato il documento di trasporto specifico. In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l interramento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi e sorgenti che forniscono acqua, con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d acqua e non in prossimità di sponde di corsi d acqua ed argini. E opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200x100 con maglia cm. 5x10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori ed onnivori. 5) E vietata la dispersione di veleni o rodenticidi per interventi di spopolamento delle nutrie. INCARICA il responsabile dell area urbanistica di disporre la tenuta delle uscite nonché di continuare a monitorare la problematica e, nel caso, adottare rettifiche ed integrazioni tecnicamente ritenute utili al raggiungimento dello scopo. Lo stesso è altresì incaricato di avanzare richieste di collaborazione presso tutti gli enti interessati, ivi compresi i Comuni contermini nonché la Regione Veneto ai sensi dell art.21 della Legge Regionale 27 aprile 2015 n.6. DISPONE di pubblicare la presente ordinanza sul sito di questo Comune, nonché di trasmetterla ai Comuni contermini alla Prefettura di Vicenza, al Corpo Forestale dello Stato, all Autorità di Bacino ATO Bacchiglione, alla Provincia di Vicenza, alla Polizia Provinciale, alla Regione Veneto, all USSL, all ARPAV, all ISPRA, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e Consorzio di Bonifica Brenta, al Comando di Polizia Locale Nord Est Vicentino, al Comando Stazione Carabinieri di Sandrigo, alla Coldiretti e Associazioni agricole e venatorie del territorio comunale; INFORMA che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. E FATTO OBBLIGO, A CHIUNQUE SPETTI, DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA IL SINDACO F.to GALVAN DANIELE