OGGETTO : Procedure e modalità operative in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.



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Prot. N. 3672 del 28/05/1997 Ai Direttori Generali Delle ASL della Regione Piemonte OGGETTO : Procedure e modalità operative in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Con circolare prot. n. 2684/48/768 del 17.04.1 997, sono state avanzate indicazioni in merito alle sanzioni previste dalla normativa di cui all'oggetto. In attesa di una risposta al parere richiesto alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri in merito a quanto indicato in oggetto relativamente alla L. 257/92 e al D. L.vo 626/94 e successive modifiche e sulla base delle argomentazioni riportate nella circolare citata, è stato deciso, sia pure temporaneamente ed in via provvisoria, e anche al fine di consentire la tempestiva acquisizione delle somme dovute dai contravventori: di identificare con la Regione l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L. 689/91, e a definire i procedimenti avviati secondo quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge; di regolare le modalità dei pagamenti, stabilendo che gli stessi siano ricevuti dalle A.R. USL. In particolare è stabilito, per quanto riguarda le sanzioni amministrative contenute nella L. 257/92 e nel D. L.vo 626/94 e successive modifiche : che sia attribuito all'ente Regione ed in particolare all'assessorato alla Sanità, il compito sia di ricevere il rapporto che gli scritti difensivi e i documenti di cui agli artt. 17 e 18 della L. 689/81 ; che l'assessorato alla Sanità si debba avvalere, per gli atti di loro pertinenza, degli uffici competenti in materia di contenzioso delle singole A.R. U SL; che i proventi delle sanzioni, compresi quelli della somma liberatoria di cui all'art. 16 siano acquisiti dalle A.R. USL e successivamente suddivisi secondo le modalità già previste per i proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle contravvenzioni di cui al D. L.vo 758/94. Con la presente circolare sono ora definite e precisate le modalità operative in merito alla contestazione, notifica e successive procedure inerenti l'accertamento di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa. TEMPI DELLA NOTIFICA La legislazione che definisce le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative è rappresentata dalla L. 689/81 "Modifiche al sistema penale" (G.U. 30 novembre 1981, n 329, S.O.). L'iter fissato è di seguito riassunto: 1. la violazione deve essere contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, in forma scritta;

2. se non fosse possibile la contestazione immediata alle persone indicate, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine tassativo di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro trecentosessanta giorni dall'accertamento ; 3. l'omessa notifica nei termini e nei modi fissati dalla Legge inficia il provvedimento stesso e l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge citata. MODALITA DELLA NOTIFICA Nel merito della notificazione, le modalità sono quelle definite nella L. 890/92: "Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (G.U. 4 dicembre 1982, n 334, S.G.). E' utile ricordare il pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezione I Civile che, con sentenza del 28.05.1993 n` 563/84 depositata il 21.01.1994, ha interpretato l'art. 14, comma 4 della Legge 689/81 decretando inficiato il provvedimento notificatorio condotto da soggetti non specificatamente a ciò abilitati. Nel merito si trattava di notificazione di un processo verbale redatto da guardie venatorie e notificato dall'arma dei Carabinieri. E' pertanto fondamentale che l'iter della notifica segua con precisione le procedure previste. Nell'articolo 1 viene definito che, in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente. Nell'articolo 2 viene stabilito che gli ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde conformi al modello prestabilito dall'amministrazione postale. Nell'articolo 3 viene stabilito che l'ufficiale giudiziario: scriva la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo dei qual spedisce copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ; presenti all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca. Vi appone, altresì, il numero dei registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio; presenti contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico. L'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 4, costituisce prova dell'eseguita notificazione ed i termini si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento. Se la data non risulta, ovvero sia comunque incerta, i termini si computeranno in base al bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce. Ai sensi dell'art. 7 il piego può essere consegnato dall'agente postale nelle mani del destinatario, anche se dichiarato fallito, a persona di famiglia che conviva anche

temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario. In mancanza delle persone su indicate, il piego può esser consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Ai sensi dell'art. 8, se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, l'agente postale ne fa menzione sullo stesso apponendo la data e la propria firma. In questo caso Ia notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se l'agente postale non può recapitare il piego per assenza del destinatario, lo stesso viene depositato nell'ufficio postale. Trascorsi dieci giorni dalla data dei deposito, la notificazione si ha per eseguita. Si ricorda anche che come da circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 1992, n 7192 "Messi notificatori e operatori di polizia municipale" (G.U. 14 luglio 1992, no 164, S.G.) il personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore ma le stesse devono essere affidate a personale di quarto livello la cui individuazione è delegata al Sindaco così come stabilito dall'art. 64 della L. 142/90. Le spese di procedimento relative alle sanzioni amministrative dovranno essere determinate dalle singole amministrazioni. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il contravventore può essere ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento (art. 16, comma 1). Nell'ammissione al pagamento si ricorda altresì che chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (art. 8). Con questa formulazione il legislatore ha ripreso l'orientamento già affermato nell'art. 81 del Codice Penale. Il pagamento della sanzione amministrativa può anche esser dilazionato in rate, purché l'intero debito venga riscosso entro il termine di 60 giorni così come previsto dall'art. 16 della L.689181. Sempre in tema di pagamento va ricordata la sentenza pronunziata dalla Corte Costituzionale del 8 maggio 1995, n 152 con cui viene stabilito il principio che anche per le sanzioni amministrative per le quali la legge prevede solo il massimo edittale e non anche un minimo vadano applicati i dettati di cui all'art. 16, con ciò dovendosi ammettere il contravventore anche negli specifici casi al pagamento in misura ridotta. Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, qualora la notifica non sia stata eseguita.

RAPPORTO E SCRITTI DIFENSIVI L'articolo 17 della L. 689/81 prevede che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, da parte del contravventore, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione debba presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Dal momento in cui il contravventore riceve la contestazione o la notifica dell'atto può presentare, entro i 30 giorni successivi uno scritto difensivo, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge. Il rapporto e lo scritto difensivo dovranno essere presentati all'assessorato alla Sanità. L'Assessorato alla Sanità, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, può emettere ordinanza motivata di archiviazione e comunicarla all'organo che ha fatto rapporto o ordinanza di ingiunzione di pagamento avvalendosi degli Uffici competenti in materia di contenzioso delle stesse A.R. USL. Nel caso venga emanata ordinanza ingiunzione di pagamento, il contravventore può fare ricorso entro i 30 giorni successivi al Pretore competente per territorio sul luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22 della stessa legge. Alla presente è allegato facsimile del: processo verbale di accertamento di violazione amministrativa. Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda regionale A.S.L. n. di. Dipartimento di Prevenzione Servizio di Prevenzione e Sicurezza Via Tel..fax N di verbale... VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (Legge n. 689181) Il giorno. alle ore i sottoscritti Ufficiali di P.G... hanno accertato che presso la ditta... sita in.. il sig.... nato a il.. e residente in in qualità di ha.. Quanto sopra costituisce infrazione a...., e comporta l applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di L..ad un massimo di L.. Il trasgressore ha spontaneamente dichiarato... Il presente verbale, redatto in, sottoscritto oggi ad ogni effetto di legge, è contestato/sarà notificato al trasgressore/all obbligato rilasciandone copia. Li.. Firma per ricevuta.. I verbalizzanti... Gli obbligati per la presente violazione, possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della legge 689/81.

MODALITA DI PAGAMENTO E ammesso il pagamento entro SESSANTA GIORNI dalla data di contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione del presente atto, della somma di L. (diconsi lire.) pari alla somma più favorevole ai sensi della art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, da versarsi alla Azienda Regionale ASL n... di.... sul conto indicando sul retro la causale del versamento. Copia del bollettino di c/c dovrà essere trasmessa entro 10 gg. al Servizio in intestazione. RICORSO Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all Assessorato alla Sanità, Settore Sanità Pubblica, Servizio di Igiene del Lavoro, sito in Torino, C.so Stati Uniti 1, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE Il giorno.. del mese.. dell anno il presente atto è stato notificato al sig.... alla sua residenza/domicilio in.. inviandolo a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, in partenza dall Ufficio postale di IL CONSEGNATARIO. IL NOTIFICATORE.