Regolamento sull avvocatura (RAvv) (del 18 dicembre 2012)



Documenti analoghi
può domandare il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per l avvocatura.

Consigli e informazioni per la pratica legale e l alunnato giudiziario

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Regole professionali Codice svizzero di deontologia e sorveglianza sugli avvocati

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Referendum facoltativo

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza del DFI

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

NAPOLI, 12 giugno 2013

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

Ordinanza del DFI

Legge sui consulenti in brevetti

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

MANSIONARIO DEL DIRETTORE SANITARIO

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Novità in materia di Rimborsi IVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0402/Pres.

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

SENATO DELLA REPUBBLIC

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sui consulenti in brevetti

Capitolo II Ammissione e promozione


Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Statuti. Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS)

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

CONCORSI PUBBLICI E ABILITAZIONE FORENSE

ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

AVVISO. per la formazione di liste triennali di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il contenzioso

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Direzione regionale Toscana AVVISO

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

Regolamento del personale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

L acquisto della cittadinanza italiana

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A

Transcript:

Regolamento sull avvocatura (RAvv) (del 18 dicembre 2012) 3.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l articolo 35 della legge sull avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv), d e c r e t a : Capitolo primo Pratica legale e alunnato giudiziario e amministrativo Ammissione Art. 1 La Commissione per l avvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all alunnato ai sensi dell articolo 13 lettera b) LAvv l istante che adempie i requisiti seguenti: a) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA); b) dimostra, mediante un attestazione, di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, da un autorità giudiziaria o da un amministrazione pubblica nel settore del contenzioso; c) ha l esercizio dei diritti civili; d) non è gravato da attestati di carenza di beni; e) nel caso di pratica legale, prova di essere coperto dall assicurazione per la responsabilità civile dell avvocato. Termini Art. 2 1Il decreto di ammissione stabilisce la data in cui comincia a decorrere il periodo di pratica o di alunnato. 2I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi alla sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno. Sospensione Art. 3 1Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l avvocatura. 2La sospensione, l interruzione e la ripresa della pratica o dell alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi. 3La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall elenco. Conclusione della pratica e dell alunnato Art. 4 L adempimento del periodo della pratica e dell alunnato viene attestato mediante un certificato finale rilasciato dall avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell autorità amministrativa. Doveri Art. 5 1I praticanti legali soggiacciono alle norme che regolano l esercizio dell avvocatura e sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA. 2Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione sul personale dello Stato. Svolgimento e sorveglianza a) della pratica legale Art. 6 1La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell avvocato. 2L avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione.

3Il praticante deve diligentemente coadiuvare l avvocato nell esercizio della professione, lavorando regolarmente presso lo studio legale. 4Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della procedura penale. 5La sorveglianza sui praticanti compete all autorità designata dalla LAvv. b) dell alunnato Art. 7 1La sorveglianza dell alunno compete all autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale si svolge l alunnato. 2L alunnato consiste nel coadiuvare un autorità giudiziaria o un amministrazione pubblica nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale. 3In particolare l alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali. Misure disciplinari Art. 8 Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul personale dello Stato o dalle corrispondenti norme applicabili all ente presso il quale è svolto l alunnato. Capitolo secondo Esame di capacità Sessioni Art. 9 1La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame. 2La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni. Prove Art. 10 L esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella medesima sessione. Ripetizione dell esame Art. 11 1L esame può essere ripetuto due volte. 2Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all esame cantonale. Certificato di capacità Art. 12 Il certificato di capacità, ovvero la patente di avvocato (art. 3 LLCA), è rilasciato dal presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato l esame. Capitolo terzo Prova attitudinale, colloquio di verifica Prova attitudinale Art. 13 L avvocato cittadino di uno Stato membro dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dall articolo 31 capoverso 1 lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per l avvocatura istanza di ammissione alla prova attitudinale, con la documentazione attestante l adempimento delle condizioni previste dalle stesse norme. Colloquio di verifica Art. 14 L avvocato cittadino di uno Stato membro dell UE o dell AELS, che intende sostenere il colloquio di verifica previsto dall articolo 30 capoverso 1 lettera b) n. 2 e dall articolo 32 LLCA, deve presentare istanza alla Commissione per l avvocatura, corredata della documentazione prevista dall articolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA. Capitolo quarto Iscrizione e radiazione dal registro e dall albo pubblico Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati Art. 15 Il titolare di una patente di avvocato cantonale o di un altro Cantone o l avvocato cittadino di uno Stato membro dell UE o dell AELS, che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati, deve presentare istanza scritta alla Commissione per l avvocatura, allegando i documenti che comprovino l adempimento delle condizioni previste dall articolo 8 LAvv.

Iscrizione nell albo pubblico Art. 16 L istanza scritta di iscrizione nell albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell UE o dell AELS va presentata alla Commissione per l avvocatura, allegando i documenti che comprovino l adempimento delle condizioni previste dall articolo 9 LAvv. Pubblicazione Art. 17 ufficiale. Le iscrizioni nel registro cantonale e nell albo pubblico sono pubblicate sul Foglio Rinuncia all iscrizione e radiazione Art. 18 1L avvocato che intende rinunciare all iscrizione nel registro cantonale o nell albo deve darne comunicazione alla Commissione per l avvocatura. 2La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale. Revoca del certificato di capacità Art. 19 La revoca del certificato di capacità o della patente cantonale di avvocato, rispettivamente il divieto d uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all estero o in altri Cantoni, sono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate, se del caso, alla competente autorità estera o degli altri Cantoni. Capitolo quinto Patrocinio civile e penale dei praticanti Patrocinio civile Art. 20 Il praticante può assumere difese d ufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e la responsabilità dell avvocato, giusta l articolo 10 LAvv. Patrocinio penale Art. 21 1Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell ambito penale e partecipare al dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell avvocato difensore d ufficio o di fiducia. 1 2Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte di praticanti designati dalle autorità giudiziarie o amministrative cantonali, sotto la sorveglianza dell avvocato. 3Il praticante ha l obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza dell avvocato. Capitolo sesto Dichiarazione di fedeltà Art. 22 La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Tribunale di appello, secondo la formula seguente: «Dichiaro di rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi federali e cantonali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia professione, in particolare di rispettare sempre le regole imposte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e dalla legge sull avvocatura, di osservare le norme deontologiche, gli usi e le consuetudini, l obbligo di esercitare la mia attività professionale con cura e diligenza, in piena indipendenza, a mio nome e sotto la mia responsabilità, evitando qualsiasi conflitto tra gli interessi dei miei clienti e quelli delle persone con cui avrò rapporti professionali o privati, come pure di attenermi senza limiti di tempo al segreto professionale». Capitolo settimo Assicurazione per la responsabilità civile Forme della copertura Art. 23 1La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro: a) mediante un assicurazione della responsabilità civile stipulata con un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera; 1 Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.

b) mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore in primo rango su fondi in Svizzera; il pegno deve essere depositato in una banca autorizzata ad esercitare in Svizzera; la Commissione per l avvocatura può chiedere in ogni tempo che l avvocato provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria; c) mediante un atto di fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata a esercitare in Svizzera; d) mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da società autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto ammonti all importo stabilito dalla LLCA; e) mediante una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera, senza clausole che restringano i termini della cauzione. 2La copertura assicurativa deve estendersi anche all attività di eventuali praticanti, compresa l attività svolta quale patrocinatore o difensore d ufficio. Prova della copertura Art. 24 1Chi chiede l iscrizione nel registro cantonale, nell albo pubblico, o si notifica quale prestatore di servizi alla Commissione per l avvocatura, deve produrre una dichiarazione dell assicurazione attestante l esistenza della copertura assicurativa, l entità e l estensione della stessa. 2L istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per l avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura. Capitolo ottavo Indennità ai membri della Commissione per l avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina Art. 25 Ai membri della Commissione per l avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina esterni all amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. Capitolo nono Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge Art. 26 Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse: a) per la decisione di ammissione alla pratica e all alunnato, fr. 100. ; b) per l ammissione all esame di capacità e alla prova attitudinale, fr. 500. ; c) per l ammissione al colloquio di verifica, fr. 300. ; d) per l iscrizione nel registro cantonale o all albo pubblico, fr. 300. ; e) per ogni altra decisione della Commissione per l avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina, da fr. 100. a fr. 5 000. ; f) per la notifica dell avvocato prestatore di servizi, fr. 100.. Capitolo decimo Disposizioni transitorie Praticanti e alunni Art. 27 1Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono l iscrizione alla pratica o all alunnato. 2Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell ammissione, per ulteriori due anni dall entrata in vigore della legge e del regolamento. Abrogazione Art. 28 Capitolo undicesimo Disposizioni finali Sono abrogati: il regolamento sull avvocatura del 28 ottobre 2002; il regolamento di applicazione della legge sull assistenza giudiziaria del 9 novembre 2010. Entrata in vigore Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Pubblicato nel BU 2012, 599.