CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE SERVIZIO I



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~~~~ C(/~e~ti CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE SERVIZIO I VISTO il decreto legislativo ] 2 marzo 1948, n.804 ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n538; VISTO l'articolo 17, comma 28 della legge 15 maggio 1997, n 127; VISTA la legge l aprile 1981, n.121; VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225 istitutiva del Servizio Nazionale di protezione civile; VISTA la legge 7 febbraio 1992, n.150 sul controllo del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 con il quale viene recepito, tra l'altro, l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile; VISTO il D.M. n.8530 del 9 ottobre 2000, istitutivo del Servizio Cinofilo del Corpo forestale dello Stato. VISTO l'articolo n.2 della legge 6 febbraio 2004 n.36, sulle funzioni del Corpo forestale dello Stato nel nuovo ordinamento; CONSIDERATO che il Corpo forestale dello Stato intende continuare a dotarsi di unità cinofile da impiegare in operazioni di polizia, in attività di protezione civile e pubblico soccorso nonché nella individuazione di specie animali protette occultate, vegetali e parti o prodotti derivati da esse, nonché l'individuazione di ordigni incendiari e acceleranti la combustione in incendi boschivi e territoriali, e che pertanto occorre avviare personale del Corpo a corsi per istruttore, conduttore cinofilo, figurante e operatore cinofilo; CO SIDERA TA l'esigenza di adeguare il D.M. 9 ottobre 2000 in relazione alle esigenze del Servizio Cinofilo in termini di operatività ed efficacia. SENTITE le organizzazioni sindacali firmatarie il vigente Contratto di lavoro delle Forze di polizia;

DECRETA Articolo l (Organizzazione del Servizio cinefilo) l. La struttura organizzativa del Servizio cinofilo del Corpo forestale dello Stato si articola su due livelli: centrale e periferico. 2. Il livello centrale ha funzioni di gestione tecnico-iogistico-amministrativa inclusa la formazione. Le strutture a ciò deputate sono individuate nel Centro Nazionale Cinofilo (CNC) e nel Centro Addestramento e Selezione Cinofilo (CASC). 3. Le strutture periferiche sono individuate nei settori cinofili regionali e nei nuclei cinofili regionali. 4. Il servizio cinofilo del Corpo forestale dello Stato ha carattere ausiliario ed è destinato al perseguimento dei compiti istituzionali con particolare riferimento: a. attività di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla CITES b. protezione civile e pubblico soccorso. Eventuali attività sperimentali, valutate dal CNC, saranno oggetto di specifica autorizzazione. 5. Il personale afferente al Servizio cinofilo è così suddiviso: a) Conduttore cinofilo b) Unità cinofila (operativa o in addestramento) c) Istruttore cinofilo d) Figurante cinofilo. 6. Le unità cinofile svolgono il servizio cinofilo in via prioritaria e continuativa, ma non esclusiva. 7. Per svolgere l'attività di cui al comma 5 il personale deve risultare fisicamente idoneo. L'idoneità fisica dovrà essere certificata annualmente dal medico all'uopo incaricato dall'amministrazione anche ai fini della verifica delle condizioni sanitarie del suddetto personale, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.8l /2008 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2 (Centro Nazionale Cinqfilo - CNC) 1. Il Centro Nazionale Cinofilo (CNC), è istituito alle dipendenze dell'ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato - Servizio I - Divisione 3 a. 2. Il CNC, diretto da un funzionario dell'amministrazione, è composto da personale individuato con apposito provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. 3. Il CNC definisce le linee guida relative all'impiego ed all'addestramento delle unità cinofile nonché alla selezione, all'allevamento e all'addestramento di base dei cani da assegnare ai conduttori di unità cinofile e può, all'occorrenza, avvalersi di gruppi di lavoro individuati con apposito incarico dall'unità dirigenziale preposta, impiegando personale del Corpo forestale dello Stato di riconosciuta professionalità e competenza. 4. Il CNC ha il compito di organizzare e coordinare gli interventi operativi delle Unità cinofile in ambito sovra regionale ed internazionale, anche in accordo con il servizio CITES. 5. Il CNC detiene ed aggiorna l'elenco delle Unità Cinofile operative di cui all'art. 8 comma 5.

Articolo 03 (Centro Addestramento e Selezione Cinifz"lo - CASC) 1. Per lo svolgimento delle attività formative, di selezione, allevamento e addestramento di base dei cani, di cui al presente decreto, in armonia con le linee guida del CNC, è istituito il Centro Addestramento e Selezione Cinofilo (CASC), alle dipendenze amministrative del Servizio I - Divisione sa. 2. Il CASC del CF S, diretto da un funzionario dell'amministrazione, è composto da personale individuato con apposito provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato e si avvale per le proprie attività ordinariamente degli istruttori e figuranti individuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 8, 9, lo. S. Il CASC cura l'addestramento delle unita cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, nonché degli istruttori e i figuranti cinofili. Svolge, su indicazione del Centro nazionale cinofilo, controlli tecnici alle unità presso i nuclei cinofili regionali, al fine di verificare il livello di efficienza delle unità cinofile ed attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento. Garantisce altresì l'osservanza delle condizioni di benessere dei cani e l'assistenza veterinaria durante le attività di propria competenza. Fornisce linee guida in materia di Sicurezza sul Lavoro concernenti il servizio cinofilo. 4. Il CASC provvederà alla custodia e al mantenimento, presso le proprie strutture, dei cani di proprietà dell'amministrazione messi a riposo in via definitiva o temporanea. Articolo 4 (Settore Cinifz lo Regionale) 1. Il Settore Cinofilo Regionale è posto alle dipendenze amministrative e funzionali del Comando Regionale ed è diretto da un funzionario del C.F.S. individuato con apposito provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. su proposta del Comandante Regionale. 2. Il Settore Cinofilo Regionale ha il compito di coordinare e organizzare gli interventi operativi e di programmare l'attività addestrativa delle unità cinofile dipendenti, in armonia con le linee guida definite dal CNC, nonché di disporre, se del caso, l'affidamento temporaneo dell'animale in dotazione al conduttore assente dal servizio, anche per brevi periodi, presso il rispettivo nucleo cinofilo ovvero il CASC o, in caso di impedimento, presso ricoveri esterni all'amministrazione anche a titolo oneroso. Articolo 5 (Nucleo Cinifz lo Regionale) 1. I Nuclei Cinofili Regionali, individuati con provvedimento del Capo del Corpo, sono composti da unità cinofile, alle dipendenze amministrative e funzionali del Comando Regionale, hanno il compito di consentire il più rapido ed efficace intervento, in tutto il territorio di competenza con il supporto di mezzi adibiti al trasporto di cani e garantiscono altresì l'osservanza delle condizioni di benessere dei cani durante le attività di propria competenza. 2. Per l'espletamento delle attività afferenti al settore CITES l'unità cinofila è assegnata presso un NOC, su richiesta del Servizio CITES

3. Per attività afferente il settore protezione civile o pubblico soccorso l'unità cinofila è assegnata ad un NOS, su richiesta della competente Divisione. Articolo 6 (Specializzazione di conduttore cinefilo) 1. Il personale dei ruoli non direttivi del Corpo forestale dello Stato consegue la specializzazione di conduttore cinofilo, dopo aver superato con esito positivo lo specifico corso di addestramento di cui ai successivi articoli. 2. A seguito di specifica richiesta dell'amministrazione, potrà altresì fare istanza per il riconoscimento della specializzazione di conduttore cinofilo il personale dei ruoli non direttivi del Corpo forestale dello Stato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 comma 1, che sia in possesso di titoli abilitativi rilasciati dall'e.n.c.l. o ad essi equipollenti, compatibili con l'attività operativa di cui all'art. 1 comma 4. Tali istanze saranno sottoposte ad apposita Commissione esaminatrice, composta secondo i criteri del successivo art.7 comma 6, che provvederà alla valutazione dei titoli nonché dell' esito di un test attitudinale. Articolo 7 (Criteri e requisiti di ammissione ai corsi di addestramento) 1. Può presentare domanda di partecipazione ai corsi di addestramento per conduttore cinofilo il personale del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 6 comma 1, che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" o provvedimenti disciplinari più gravi della censura, di età non superiore a 45 anni e che dichiari la propria disponibilità a svolgere il servizio cinofilo presso i nuclei cinofili regionali, per un periodo non inferiore a cinque anni dal conseguimento della qualifica di unità cinofila. 2. Ai suddetti corsi, programmati in relazione agli obiettivi e alle esigenze operative fissate dall'amministrazione, è ammesso, previo accertamento dell'idoneità alla mansione, il personale di cui al precedente comma 1. 3. Un apposita Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli posseduti, secondo criteri stabiliti con provvedimento del Capo del Corpo, nonché dell'esito di un test attitudinale. Ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione ai corsi di addestramento, a parità di punteggio finale, la precedenza è data all'aspirante più giovane d'età. 4. I termini e le modalità di presentazione delle relative domande sono resi noti con apposito bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'amministrazione. 5. La Commissione di cui al precedente comma 3, nominata con decreto dal Capo del CFS è composta da: Presidente: un dirigente; Membri: due funzionari e due istruttori cinofili; Segretario: un ispettore / perito.

Articolo 8 (Acquisizione della specializzazione di conduttore cinifi"lo e della qualifica di unità cinifi"la) 1. Il personale selezionato, di cui all'art. 7, frequenterà un periodo di addestramento teorico- pratico per la valutazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di conduttore cinofilo, secondo un programma didattico definito con apposito provvedimento del Capo del Corpo. 2. La Commissione d'esame per l'idoneità di cui al precedente comma 1, nominata con decreto del Capo del Corpo, è così composta: a)presidente: un dirigente; b) Membri: un funzionario, un docente del corso, un istruttore cinofilo ed un medico veterinario; c)segretario: un ispettore / perito. 3. Il personale riconosciuto idoneo al termine del corso e quello individuato ai sensi dell'art.6 comma 2, con il cane ad esso assegnato dovrà seguire un periodo addestrativo della durata massima di 18 mesi nel corso dei quali sarà considerato "unità cinofila in addestramento". 4. Le unità cinofile in addestramento, giudicate idonee dall'istruttore cinofilo di riferimento a concludere il percorso formativo, sosterranno l'esame finale da parte di un'apposita commissione, composta secondo i criteri di cui al precedente articolo 7, consistente in una valutazione teorica e in prove pratiche di operatività definite con apposito provvedimento del Capo del Corpo, al superamento delle quali acquisiranno la qualifica di unità cinofila operativa, e la specializzazione di conduttore per il personale di cui al comma 1, e verranno assegnate al Nucleo cinofilo di riferimento, ad un NOC o ad un NOS. 5. L'unità cinofùa operativa è riconosciuta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato ed inserita nell'elenco delle unità cinofile operative. Articolo 9 (Qualifica di istruttore cinifi"lo) 1. A seguito di specifica richiesta dell' Amministrazione, Il conduttore cinofilo, in possesso di giudizio complessivo non inferiore a ottimo ed in assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura negli ultimi tre anni, che abbia svolto ininterrottamente da almeno 5 anni attività in qualità di unità cinofila e sia stato inserito nell' elenco delle unità cinofile operative di cui al precedente art.2 comma 5, potrà fare istanza per essere ammesso a sostenere appositi esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di istruttore cinofilo, ed è tenuto a seguire il successivo corso di formazione, definito con provvedimento del Capo del Corpo. 2. Una commissione, nominata dal Capo del Corpo Forestale dello Stato, composta secondo i criteri di cui al precedente articolo 7, provvede a svolgere gli accertamenti di cui al comma 1. 3. I termini e le modalità di presentazione delle relative domande sono resi noti con apposito bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'amministrazione. 4. Il personale che acquisisce la qualifica di istruttore cinofilo si impegna a svolgere l'attività per un periodo non inferiore a cinque anni. L'attività è svolta secondo le disposizioni del CASC concordate con l'ufficio di appartenenza.

5. La dotazione di personale qualificato istruttore cinofilo è stabilita in relazione alla suddivisione nazionale all'interno di macro aree regionali ed opererà prioritariamente all'interno di queste. Articolo lo (Abilitazione di.fzj?;urantecinqfilo) 1. Per il necessario supporto all' attività cinofila è rilasciata dall'amministrazione l'abilitazione di figurante cinofilo. 2. Il figurante cinofilo collabora con gli istruttori cinofili per l'espletamento delle attività correlate all'allevamento ed addestramento dei cuccioli e alle preparazione delle unità cinofile. 3. Le modalità per il conseguimento della suddetta abilitazione sono definite con apposito provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. L'attività è svolta secondo le disposizioni del CASC concordate con l'ufficio di appartenenza. Articolo Il (VeriFca dell'operatività) 1. Per il mantenimento dell'operatività le unità cinofile del Corpo forestale dello Stato sono tenute a superare un test biennale predisposto dal CASC secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Corpo. 2. In caso di esito negativo del test di cui al comma 1, l'unità cinofila perde l'operatività e, secondo il parere della Commissione esaminatrice, potrà essere sottoposta ad ulteriore verifica dopo un. periodo di addestramento non superiore a.. sei mesi. 3. In caso di ulteriore esito negativo l'unità cinofila perderà definitivamente l' operatività. 4. L' operatività dell'unità cinofila cessa temporaneamente in caso di infortunio o malattia dei componenti il binomio sino a completo recupero sanitario. 5. In caso di decesso del cane sarà assegnato un nuovo esemplare al conduttore cinofilo che dovrà ripetere l'iter formativo di cui all'articolo 8 comma 3. 6. Il CASC cura e tiene aggiornato l'elenco delle unità cinofile in addestramento, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto nonché delle vigenti disposizioni in materia. Articolo 12 (Dimissioni ed espulsione dal servizio cinqfzlo) 1. Il personale può presentare apposita richiesta di dimissioni dal servizio cinofilo, al termine dei periodi di permanenza minimi previsti dagli articoli 7 e 9 o per motivata impossibilità a svolgere il servizio. 2. La richiesta di cui al precedente comma 1, inoltrata per le vie gerarchiche, sarà sottoposta al CNC per le valutazioni del caso. 3. La cessazione dal Servizio cinofilo è disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. 4. In caso di reiterata indisponibilità senza giusta motivazione a svolgere le attività disposte dagli Uffici preposti o per prolungata indisponibilità a discapito della necessaria continuità ed efficienza del Servizio si potrà prevedere la esclusione dal Servizio cinofilo con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato a seguito di indicazione del CNC.

5. Qualora venisse certificata la inidoneità fisica del personale allo svolgimento del Servizio cinofùo e la stessa avesse carattere permanente, l'amministrazione procederà a decretarne l'esclusione dal relativo Servizio. 6. Nel caso in cui l'inidoneità fisica di cui al precedente comma 5 dovesse avere carattere transitorio, l'amministrazione sospenderà temporaneamente dal Servizio cinofùo il personale interessato, che resterà a disposizione per lo svolgimento di altre attività di Istituto. Articolo 13 (Disposizioni transitorie e.(z'nall) 1. Il personale che alla data del presente decreto svolge l'attività di unità cinofùa o di istruttore cinofilo, permarrà presso l'attuale sede di servizio svolgendo l'attività cinofùa secondo le modalità di cui al presente Decreto. 2. Il personale dei ruoli non direttivi del Corpo forestale dello Stato che alla data del presente decreto abbia svolto, per conto dell'amministrazione, comprovata e significativa attività di formazione o di operatività, anche sperimentale, attinente il servizio cinofilo, potrà fare istanza per il riconoscimento della specializzazione di conduttore cinofilo in deroga ai limiti di età stabiliti dall'art.7 comma 1 del presente Decreto. 3. A seguito di specifica richiesta dell'amministrazione il personale dei ruoli non direttivi del Corpo forestale dello Stato che alla data del presente decreto sia in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dall'enci o equipollenti di cui all'art.6 comma 2, potrà fare istanza per il riconoscimento della specializzazione di conduttore cinofùo in deroga ai limiti di età stabiliti dall'art.7 comma 1 del presente decreto. e potrà eventualmente svolgere l'attività cinofila presso l'attuale sede di servizio. 4. Le istanze di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno sottoposte ad apposita Commissione esaminatrice, composta secondo i criteri dell'art.7 comma 6, che provvederà alla valutazione dei titoli e requisiti nonché dell'esito di un test attitudinale. Il personale riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 8 comma 3, al conseguimento della qualifica di unità cinofila operativa, verrà assegnato al Nucleo cinofilo di riferimento, ad un NOC o ad un NOS. 5. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sono approvate le modalità organizzative del Servizio cinofùo del Corpo forestale dello Stato e d'impiego delle unità cinofùe e dei nuclei cinofili dell' Amministrazione. 6. La Commissione paritetica nazionale per il Servizio cinofùo, istituita con provvedimento del Capo del Corpo, esprime il proprio qualificato parere in ordine a quanto previsto al precedente comma 5 nonché quanto previsto all'articolo 1, comma 4, ed agli articoli 5, 7, 8, lo, Il. 7. Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 8530 del 9 ottobre 2000. Il presente decreto dell' Amministrazione. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Roma, :. ~ APR. 2013 IL MINISTRO ~~