L'elenco comprende le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della succitata legge n.62/2000.



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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione Generale Regionale per il Piemonte via Pietro Micca, n.20 10122 TORINO dirreg@scuole.piemonte.it Prot. n. 2789/2 Torino, 1 febbraio 2002 Circ. Reg. nr. 22 AI GESTORI DELLE SCUOLE NON STATALI ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI RICONOSCIUTE - LORO SEDI Per il tramite del Centri Servizi Amministrativi Della Regione AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMIBISTRATIVI DELLA REGIONE - LORO SEDI Al MIUR - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO AREA DELLA PARITA - ROMA OGGETTO: Riconoscimento della parità alle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado con decorrenza dall anno scolastico 2001/2002. INTEGRAZIONE AL PRECEDENTE ELENCO IN DATA 15/1/2002 Con l'allegato decreto collettivo che si trasmette via e -mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n.62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.388. L'elenco comprende le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della succitata legge n.62/2000. Con successiva comunicazione saranno inviati i decreti individuali predisposti sia per le istanze accolte che per le istanze non ritenute accoglibili.

Si ritiene doveroso precisare, al riguardo, che relativamente alle dichiarazioni rese dai gestori interessati, in ordine ai requisiti previsti per il riconoscimento della parità, si è ritenuto che: - la dichiarazione di sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito l originario riconoscimento della scuola, attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme vigenti, compresa l idoneità dei locali, per lo specifico uso, in materia di igiene e sicurezza ai sensi del D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, anche sotto il profilo del possesso delle previste certificazioni, non scadute, rilasciate dalle competenti autorità per la prevenzione incendi, l agibilità ad uso scolastico, il certificato igienico-sanitario; - l iscrizione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio avvenga con l applicazione incondizionata delle norme vigenti e, comunque non subordinata alla corresponsione di contributi ministeriali; - gli organi collegiali siano improntati alla partecipazione democratica, siano elettivamente costituiti, operino regolarmente per il corretto funzionamento dell istituzione scolastica. E onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano personale privo, alla data di entrata in vigore della legge 62/2000, del requisito di abilitazione produrre idonea documentazione che attesti il conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti dall'art.1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000; è parimenti onere delle istituzioni scolastiche che hanno conferito incarichi a tempo determinato a docenti sprovvisti di abilitazione, nei casi previsti dalla lettera circolare ministeriale prot.2668 del 29/10/2001, attivarsi per la regolarizzazione di tali situazioni; per tali adempimenti viene fissato il termine del 31/luglio/2002. IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE M.BERTIGLIA rif. AIMINO/BATTAGLIA/MIGLIORINO tel.n. 011/ 5163633/4 fax n. 011/ 5163640

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione Generale Regionale per il Piemonte via Pietro Micca, n.20 10122 TORINO dirreg@scuole.piemonte.it PROT.N. 2789 TORINO, 1 febbraio 2002 Il DIRETTORE GENERALE REGIONALE Vista la legge 10 Marzo 2000, n.62; Visto l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62; Vista la C.M. 15 Giugno 2000, n.163; Vista la C.M. 14 Febbraio 2001, n.30; Vista la C.M. 14 maggio 2001, n.87; Viste le documentate istanze, prodotte nei termini, con le quali i gestori delle scuole private, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate che hanno chiesto il riconoscimento della parità; Viste la dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.62/2000 ai fini del riconoscimento della parità; Sentito il parere espresso in merito a ciascuna istanza dagli Ispettori Tecnici componenti del Comitato appositamente costituito con decreto Direttoriale 30/10/2001; Ritenuto che sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della normativa citata in premessa; Richiamato il proprio decreto pari numero in data 15/1/2002 che deve intendersi integrato dal presente provvedimento ; DECRETA Art.1 Alle scuole elementari autorizzate o parificate ed alle scuole medie inferiori e superiori private, legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 Marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con separato provvedimento che indicherà la configurazione soggettiva e strutturale della Istituzione stessa. Art. 2 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.

Nessuna modifica di alcuni degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del Gestore senza l acquisizione preventiva dell assenso dell Amministrazione scolastica. IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE M.BERTIGLIA