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Iniziativa del Senatore Berselli, Presidente della Commissione Giustizia Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 1 luglio 2008. Annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 1 14ª (Unione europea)

Il Progetto di legge AUGE/Berselli, si prefigge i seguenti obiettivi: tivi: RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE Restituire all ufficiale giudiziario la capacità funzionale di rendere al cittadino e agli operatori del diritto il miglior servizio in relazione alla norma a sostanziale e procedurale sia presente che futura; Abbreviare la durata dei processi, dare certezza all esecutivit esecutività dei titoli; Consentire al giudice di intervenire nel processo di esecuzione soltanto quando si rende necessaria la sua funzione giurisdizionale; Creare economie di bilancio; Contribuire al rilancio dell economia e all incremento dell occupazione; Omologare la figura e le funzioni dell ufficiale giudiziario italiano a quelle degli ufficiali giudiziari degli altri Stati dell Unione europea; Dare corpo e sostanza alle direttive comunitarie tendenti alla liberalizzazione l dei servizi e a far sìs che figure omologhe nei diversi Stati comunitari possano meglio interagire, pur nel rispetto di ordinamenti giuridici ancora differenziati. 2

< Disegno di legge delega > 749 Atto Senato Articolo 1 comma 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per: l istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, l introduzione, nelle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali, delle modificazioni necessarie in relazione all oggetto della professione, la riorganizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni, l adozione della disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico. Specificazione degli atti che devono essere compiuti personalmente dall ufficiale giudiziario e degli atti per i quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale (Articolo 2, punto 12 ); Trasformazione della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori in ente privato, con la denominazione di «Istituto di previdenza ed assistenza degli ufficiali giudiziari (Articolo 2, punto 14 ).) Previsione di prestiti agevolati da parte dell ente di previdenza per far fronte alle spese necessarie per l organizzazione dell attività libero-professionale (Articolo 2, punto 15 ); Criteri generali di determinazione delle tariffe degli atti affidati alla competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, di quelli compiuti per delega dell autorità giudiziaria e di quelli inerenti ai protesti di cambiali ed assegni bancari; 3

< Disegno di legge delega > 749 Atto Senato Articolo 1 comma 2, 3 e 4 2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché di quelli previsti dalle direttive comunitarie in materia e dalle relative disposizioni di recepimento. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un motivato parere entro il termine di un mese dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3. 4

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera a. > Attività esclusive 1. attività di notificazione civile, penale e amministrativa, mediante supporti telematici o a mezzo fax, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati; 2. attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale; 3. attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali; 4. attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario; 5. attività inerenti all espropriazione forzata, prevedendo in particolare la possibilità per l ufficiale giudiziario di iniziare e terminare l intero processo esecutivo, salvo intervento del giudice dell esecuzione sulle impugnazioni; Segue%% 5

SEGUE > Attività esclusive 6. tutte le altre attività deferite alle attribuzioni dell ufficiale giudiziario in base alla legislazione previgente; 7. rilascio di copie di atti, di estratti, di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell ufficiale giudiziario; 8. servizio protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349; 9. atti di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile; 10. atto di constatazione ispirato al modello vigente in altri Stati membri dell Unione europea; 6

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera b. > Attività delegate. Funzioni proprie del giudice che possono essere svolte, su delega dell autorit autorità giudiziaria, dall ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni: 1. Nelle espropriazioni mobiliari, la vendita e l assegnazione, la redazione del progetto e la distribuzione della somma ricavata; 2. Nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l assegnazione, la redazione del progetto; 3. La vendita di corpi di reato; 4. Le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza; 5. L apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, 6. Gli inventari in materia civile e commerciale ai sensi dell articolo 769 del codice di procedura civile, 7. La ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall articolo 547 del codice di procedura civile; 7

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera c. > Ulteriori attivit vità. 1. Attestare la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi; 2. ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti; 3. essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito o commissionario; 4. effettuare stime e valutazioni; 5. redigere inventari; 6. essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati; 7. essere nominato custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati; 8. certificare e attestare dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all utilizzo nel processo, nonché certificare fatti e situazioni da lui 8stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;

Atto Senato 749 > Articolo 3 > Ulteriori attività. Per l adozione delle modifiche alle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali, necessarie in relazione all oggetto della professione di ufficiale giudiziario, il Governo, nell esercizio della delega di cui all articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 1. Prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito; 2. Estendere, eventualmente, la previsione di cui alla lettera a) ad altre ipotesi analoghe; 3. Prevedere che, anche dopo la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l obbligazione versando le somme dovute all ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura 4. Prevedere l esecutività a tutti gli effetti della conciliazione intervenuta tra le parti del processo esecutivo, la cui autenticità sia accertata dall ufficiale giudiziario; 5. Introdurre modificazioni alla disciplina del processo civile di esecuzione in funzione dei princìpi di cui alle lettere da a) a d); affidare alla competenza dell ufficiale giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui all articolo 547 del codice di procedura civile, nonché, per delega del giudice, la vendita delle cose e dei beni immobili pignorati, la redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata ed il pagamento agli aventi diritto; 6. Provvedere a tutte le altre modificazioni necessarie in relazione all oggetto della professione 9 di ufficiale giudiziario.

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d. Protezione degli interessi pubblici generali collegati all esercizio della libera professione 1. Attribuzione all esercente la professione della qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti e obbligatorietà dell esercizio delle funzioni legalmente richiestegli; 2. accesso alla professione previa verifica dell idoneità al suo esercizio ed obbligatorietà dell iscrizione nell apposito albo, disciplinato ai sensi del numero 5); 3. verifica periodica, da parte dell organo preposto alla tenuta dell albo, con certificazione attestante la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle loro prestazioni; 4. attribuzione del potere di sorveglianza all autorità giudiziaria ordinaria e del potere di vigilanza al Ministero della giustizia; 5. istituzione di un albo unico nazionale degli esercenti la professione di ufficiale giudiziario e subordinazione dell iscrizione, o del mantenimento della stessa. 6. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell esercizio della attività professionale, tale da assicurare l effettivo risarcimento dei danni, anche qualora provocati dai dipendenti 10 del professionista (punto 13);

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d./5 Concorso e Requisiti iscrizione ALBO: 1.Diploma di laurea in giurisprudenza; 2. Selezione sulla base di concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l idoneità tecnico-professionale all esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario; 3. Cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, età non inferiore a venticinque anni e non superiore a quarantacinque anni; 4. Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità determinate dalla qualità di lavoratore subordinato, pubblico o privato, dall esercizio abituale di altre libere professioni o dall esercizio, anche occasionale, di attività che possano compromettere il corretto ed indipendente espletamento delle funzioni; 11

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d./6/7 Competenza territoriale e Pianta organica 1. Competenza Territoriale: circondario di ciascun tribunale, con possibilità di esercitare la professione per alcune tipologie di atti in qualsiasi comune compreso nel distretto della Corte di appello in cui si trova la sua sede; 2. Numero chiuso. Con Regolamento viene determinato il numero di uffici sede di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione; 3. obbligo dell ufficiale giudiziario di domiciliarsi ed esercitare le sue funzioni nella sede assegnatagli; 4. Istituzione di un albo distrettuale degli esercenti la professione di ufficiale giudiziario, nel quale sono iscritti i titolari delle sedi comprese nel distretto di Corte di appello; 12

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d./6/7 CONSIGLI DISTRETTUALI > Funzioni: 1. formazione ed aggiornamento periodico della professionalità; 2. regolamentazione dell attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali; 3. Codice Deontologico > controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali; elaborazione ed informazione all utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo; 4. tenuta e aggiornamento degli albi distrettuali e provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al Consiglio nazionale le ipotesi che comportino cancellazione dall albo nazionale; 5. rappresentanza istituzionale e rapporti esterni e con i poteri locali; 13

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d./10 CONSIGLIO NAZIONALE > Funzioni: 1 1 vigilanza vigilanza sull attività sull attività dei dei consigli consigli distrettuali; distrettuali; 2 2 3 3 decisione decisione dei dei ricorsi ricorsi contro contro i i provvedimenti provvedimenti dei dei consigli consigli distrettuali distrettuali in in materia materia disciplinare disciplinare e di di tenuta tenuta degli degli albi albi distrettuali; distrettuali; adozione delle delibere in materia di cancellazione dall albo nazionale; adozione delle delibere in materia di cancellazione dall albo nazionale; 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 organizzazione delle delle attività attività di di formazione formazione e aggiornamento aggiornamento periodiche periodiche ed ed obbligatorie obbligatorieper per gli gli appartenenti appartenenti alla alla categoria; categoria; rappresentanza istituzionale esterna di tutti gli iscritti; rappresentanza istituzionale esterna di tutti gli iscritti; adozione adozione del del codice codice deontologico, deontologico, da da sottoporre sottoporre all approvazione all approvazione del del Ministero Ministero della della giustizia; giustizia; adozione adozione delle delle opportune opportune misure misure per per il il coordinamento coordinamento dell attività dell attività dei dei consigli consigli distrettuali; distrettuali; determinazione, determinazione, per per la la parte parte non non riservata riservata alle alle determinazioni determinazioni da da assumere assumere dal dal Ministro Ministro della della giustizia giustizia ai ai sensi sensi del del numero numero 11.3), 11.3), delle delle tariffe tariffe con con riferimento riferimento alla alla complessità complessitàed ed alla alla qualità qualità della della singola singola prestazione; prestazione; avocazione, avocazione, con con provvedimento provvedimento motivato, motivato, delle delle competenze competenze dei dei consigli consigli distrettuali, distrettuali, in in caso caso di di inerzia inerzia o di di necessità necessità di di tutelare tutelare la la funzionalità funzionalità dell organo dell organo o altri altri interessi 14 interessi pubblici pubblici generali; generali;

Atto Senato 749 > Articolo 2 comma 1 lettera d./10 MINISTERO della GIUSTIZIA > Poteri: 1. Potere disciplinare in via sostitutiva; 2. potere di sciogliere i consigli distrettuali, sentito il Consiglio nazionale, o di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento del Consiglio nazionale; 3. TARIFFE > di determinare, sulla base dei criteri generali stabiliti dai decreti legislativi e sentito il Consiglio nazionale, le tariffe degli atti affidati alla competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, di quelli compiuti per delega dell autorità giudiziaria e di quelli inerenti ai protesti di cambiali ed assegni bancari; 15

Atto Senato 749 > Articolo 4 PRIMO IMPIANTO e Effetti dopo l entrata in vigore della Legge ENTRATA ENTRATA in in VIGORE VIGORE della della LEGGE LEGGE ALBO UNICO NAZIONALE ALBO UNICO NAZIONALE Tutti Tutti gli gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle alle aree aree funzionali B e C, C, che che presentano domanda entro entro due due mesi mesidalla data data di di entrata in in vigore della della legge. Soppressione Soppressione degli degli uffici uffici notificazioni, notificazioni, esecuzioni esecuzioni e protesti; protesti; soppressione soppressione della della figura figura professionale professionale di di ufficiale ufficiale giudiziario, giudiziario, appartenente appartenente alle alle aree aree funzionali funzionali B B e C Inquadramento Inquadramento nel nel profilo profilo professionale professionale di di cancelliere, cancelliere, degli degli ufficiali ufficiali giudiziari giudiziari che che non non optano optano per per la la libera libera professione. professione. Conservazione della retribuzione complessiva in godimento, riassorbibile per effetto degli incrementi retributivi successivi 16

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