REGOLAMENTO DEI VIAGGI D ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE FINALITA DEI VIAGGI D ISTRUZIONE Art.1 La scuola riconosce la valenza formativa dei viaggi di istruzione e delle visite guidate. Le visite guidate sono attività di approfondimento e verifica del quotidiano lavoro di insegnamentoapprendimento. I viaggi di istruzione sono momenti integrativi di crescita personale, di arricchimento culturale e di aggregazione sociale. Essi fanno parte delle attività e degli impegni organizzati della Scuola e dei percorsi formativi degli studenti. Vanno, pertanto, previsti nel P. O. F. e correlati strettamente alla programmazione educativa e didattica della disciplina e della classe. Art. 2 ORGANI COMPETENTI E MODALITA Il Consiglio di classe prende in esame le diverse proposte formulate dai docenti, valuta la coerenza delle stesse con gli obiettivi formativi, generali e specifici programmati e delibera le iniziative da attivare nel quadro delle attività integrative previste per la classe, assumendosi contestualmente l'impegno di individuare i docenti accompagnatori necessari. Art. 3 Il viaggio d'istruzione e/o la visita guidata, approvati dal Consiglio di classe ed inseriti nel P.O.F, saranno organizzati secondo la seguente procedura: 1) Il coordinatore di classe o il docente promotore, in collaborazione con la segreteria curerà gli aspetti organizzativi del viaggio. Lo stesso docente, si occuperà altresì, delle relazioni con il Consiglio di Classe e con la classe, acquisendo le autorizzazioni scritte dai genitori degli studenti e le eventuali ricevute del versamento della quota individuale o collettiva effettuata, a cura degli alunni, sul conto corrente dell Istituto con esplicita la causale del versamento stesso. 2) Sarà compito della Dirigenza e della Segreteria collaborare ed attivare le procedure necessarie per l'individuazione delle agenzie di viaggio, richiesta di preventivi, ricerca delle strutture ricettive e quant'altro indispensabile per l'espletamento della visita guidata o del viaggio d'istruzione. Art. 4 Per l'organizzazione e l'effettuazione della visita guidata e/o del viaggio d'istruzione è obbligatorio il rispetto delle seguenti condizioni: Le visite guidate, in quanto parte integrante del lavoro didattico, hanno di norma una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero o,comunque, prevedono, il ritorno in sede entro la stessa giornata. Presuppongono la partecipazione di tutta la classe e si svolgono all'interno dei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico. Il viaggio di istruzione in quanto integrazione dei percorsi curricolari ha carattere opzionale e presuppone una partecipazione minima del 70% degli alunni di ogni singola classe. Per coloro che non aderiscono all'iniziativa l attività didattica si svolgerà regolarmente, ma sarà finalizzata al consolidamento del programma svolto. 1
Art.5 I versamenti delle quote di partecipazione verranno effettuati direttamente dagli studenti o dalle loro famiglie, in contanti al docente organizzatore o preferibilmente tramite bollettino di conto corrente postale, intestato all'istituto con causale ben specificata. Nel caso di viaggi di più giorni, l'acconto sulla somma prevista va versato all'atto dell'adesione formale al viaggio (adesione scritta firmata dal genitore con allegata la ricevuta del versamento) nella misura generalmente del 50%. Il saldo va versato sempre prima della partenza,entro il termine che verrà di volta in volta stabilito. Qualora lo studente, dopo aver effettuato i versamenti, per ragioni serie e documentate, non possa partecipare al viaggio, potrà ottenere il rimborso totale o parziale delle somme versate solo se ciò non determina alcuna variazione della quota degli altri partecipanti. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, costituiscono settore autonomo da quello degli scambi di classe con paesi stranieri in ordine ai quali vige una separata specifica disciplina. Non è prevista una specifica, preliminare comunicazione e conseguente autorizzazione della famiglia, per visite ad aziende, musei, unità produttive che siano svolte entro il normale orario scolastico giornaliero. DURATA DEL VIAGGIO Art.6 La durata dei viaggi d istruzione è correlata alla crescita educativa e didattica degli alunni allo scopo di integrare al meglio le attività scolastiche. Di norma saranno autorizzati periodi temporali in linea con i risultati formativi raggiunti, secondo la seguente scansione: Classi prime: viaggio di istruzione sul territorio nazionale di un intera giornata senza pernottamento. Classi seconde: viaggio di istruzione con una durata massima di giorni due con un pernottamento. Classi terze: viaggio di istruzione in Italia o all estero con massimo due pernottamenti Classi quarte: viaggio di istruzione in Italia o all estero con massimo tre pernottamenti Classi quinte: viaggio di istruzione in Italia o all estero anche con più di tre pernottamenti. Art. 7 Riguardo al periodo di svolgimento, i viaggi d istruzione superiori ad una giornata, di norma, saranno autorizzati nei mesi di marzo ed aprile. E esclusa l autorizzazione di viaggi in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche) ed in particolare negli ultimi trenta giorni di lezione. 2
Art.8 E opportuno che in relazione ai diversi indirizzi presenti nell Istituto, ad ogni viaggio partecipino possibilmente studenti appartenenti alla stessa fascia di età, sussistendo fra coetanei esigenze ed interessi comuni. Per le iniziative di durata non superiore ad una giornata, la partecipazione della classe deve essere completa (comunque non inferiore ai 4/5 degli allievi frequentanti la classe, prevedendo la non partecipazione di studenti con valide giustificazioni). Per i viaggi di più giorni, la partecipazione non dovrebbe, in linea di massima, essere inferiore al 70% degli alunni frequentanti la classe. Sono escluse iniziative di particolare rilevanza storico culturale (viaggi della memoria, visite ad Istituzioni europee,...) o progetti del Consiglio di classe e/o in accordo con enti esterni. Casi particolari saranno regolati dagli organi collegiali competenti e dalla dirigenza. La partecipazione di estranei alla scuola, così come di famigliari dei docenti e degli alunni, ad eccezione dell accompagnamento degli studenti disabili, regolato da apposita normativa, non è consentita. Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Le famiglie saranno avvertite a mezzo comunicazione scritta. In presenza di particolari e gravi problemi disciplinari il Consiglio di Classe può revocare la partecipazione della classe, o di parte di essa, ai viaggi di istruzione. ACCOMPAGNATORI Art.9 Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione è opportuno che i docenti accompagnatori siano insegnanti di materie attinenti alle finalità del viaggio, appartenenti alle classi partecipanti. Per i viaggi all'estero, è necessario che almeno uno degli accompagnatori possieda la conoscenza della lingua del Paese da visitare o almeno una buona conoscenza della lingua inglese. Per i viaggi in cui siano presenti uno o più allievi disabili, si rende necessaria la presenza di insegnanti di sostegno. Degli studenti, come dell intero gruppo classe al quale appartengono, sono congiuntamente responsabili i docenti curricolari ed il docente di sostegno, essendo quest ultimo di supporto all intera classe. I docenti accompagnatori, nel rapporto di 1 ogni 15 alunni, saranno individuati all interno del C.d.C tenendo conto delle disponibilità manifestate e della attinenza della disciplina insegnata. Per comprensibili ragioni di delicatezza è auspicabile che almeno uno degli accompagnatori sia di sesso femminile. Casi particolari in relazione all accompagnamento degli alunni saranno valutati dai singoli consigli di classe e sottoposti alla dirigenza per l autorizzazione. 3
Art. 10 REGOLE DI COMPORTAMENTO Trattandosi di attività didattica trasferita in altra sede, è fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole dì comportamento previste dal regolamento dell Istituto, come pure a quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza, diligenza, decoro, serietà e sicurezza. Lo studente partecipante deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. Il comportamento riprovevole tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. In nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni a se stessi o a terzi e/o a cose, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l evento stesso. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso dell'insegnante. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno a cose e/o persone. Nel caso di attività esterne programmate all'interno dell'orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, visite guidate, ecc...), al termine delle attività le classi sono tenute a rientrare a scuola per completare l'orario delle lezioni. Solo in casi particolari, nei quali la durata prevista dell'attività non consenta il rientro, al termine gli studenti si recheranno direttamente a casa, con preavviso scritto ai genitori. L'Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di contattare i genitori o chi ne esercita la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità di riconsegnarlo agli stessi. I genitori, sono tenuti a segnalare al Docente accompagnatore particolari situazioni di salute ed abitudini alimentari che richiedano specifici accorgimenti o premure. L articolo 10 costituisce parte integrante del Patto con lo studente che la scuola si impegna a far firmare alle famiglie prima della partenza per una visita di istruzione di più giorni. 4
Allegato 1 PATTO CON LO STUDENTE E LE FAMIGLIE visita d istruzione a del REGOLE DI COMPORTAMENTO Trattandosi di attività didattica trasferita in altra sede, è fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento stabilite nel regolamento dell Istituto, così come a quanto stabilito e dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti e rispondono a criteri generali di prudenza, diligenza, decoro, serietà e sicurezza. Lo studente partecipante deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. Il comportamento riprovevole tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. In nessun caso l'insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni a se stessi o a terzi e/o a cose, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l evento stesso. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso dell'insegnante. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno a cose e/o persone. L'Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di contattare i genitori o chi ne esercita la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità di riconsegnarlo agli stessi. I genitori, autorizzando la partecipazione all'iniziativa, si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. I genitori, sono tenuti a segnalare al Docente accompagnatore particolari situazioni di salute ed abitudini alimentari che richiedano specifici accorgimenti o premure. firma dello studente firma del genitore 5