Sintesi Normativa sul trasporto pubblico non di linea



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Sintesi Normativa sul trasporto pubblico non di linea Mantova, 29 novembre 2008 a cura del Capitano Stefano Cacciatori

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Cosa si intende : Art. 3 - Definizione del trasporto pubblico non di linea. 1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 10 - Delega alle province. 1. Sono delegate alle province il cui territorio è interessato dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni: a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, ai fini dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;

Art. 11 - Competenze comunali. 1. I comuni il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri e le modalità stabilite nell'articolo 12; b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi; c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente; d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni; e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazione; f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate; g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 16; h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonchè delle tariffe dei rimanenti servizi elencati nell'articolo 3.

Art. 12 - Regolamenti comunali di attuazione. 1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni 2. I regolamenti, devono stabilire: a) il numero ed il tipo dei natanti b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto d) i criteri per la determinazione delle tariffe..

Art. 13 - Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. 1. Le province interessate ai servizi di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale. 2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi. 3. Per i conducenti di natanti a motore è requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso dei titoli professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di cui al comma 5. 4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale. 5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio, avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la navigazione interna, ai regolamenti locali in materia, nonchè alle conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa. 6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea. 7. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio. (7)

Art. 14 - Commissione tecnica provinciale. 1. E' istituita, presso ciascuna provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. 2. La commissione nominata dalla provincia è composta: a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede; b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato; c) dal dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna, competente per territorio o da un suo delegato; d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio. e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria; g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria; h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative. 3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 4. La commissione istituita presso la Provincia di Venezia deve essere integrata da un rappresentante della autorità marittima. 5. La commissione provvede a: a) valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio; b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d); c) determinare l'esito finale dell'esame e redarre la relativa graduatoria. 6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita convenzione. (8)

Art. 15 - Commissione consultiva provinciale. 1. E' istituita, presso ciascuna provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e d). 2. La commissione nominata dalla provincia è composta: a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede; b) da un rappresentante dei comuni designato dall'anci; c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria; d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria; e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative; f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica; g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti. 3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico. 4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia. 5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 16 - Commissione consultiva comunale. 1. E' istituita, presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), f), ed h). 2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

Art. 17 - Figure giuridiche. 1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, per il libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 18 - Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. (9) 2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell autorizzazione per l esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante. (10) 4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all'articolo 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, con il medesimo natante. 5. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile. (11)

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; (15) b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; c) da lire 200 mila a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 44 - Confisca e sequestro. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. (16) 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione. 3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Utilizzo dei natanti da diporto ai fini commerciali il nuovo codice della nautica da diporto (entrerà in vigore il 21/12/2008) è il D.M. 146/2008 che regolamenta anche l uso commerciale delle unità da diporto.

Uso commerciale delle unità da diporto a. È oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b. é utilizzata per l insegnamento professionale della navigazione da diporto; c. é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Nella regione veneto Un ordinanza della Direzione Mobilità (n 13 del 17/02/2008) regolamenta il noleggio da diporto per le acque interne

Pescaturismo L.R. 33/2003 - Art. 126 1. Per pescaturismo si intendono si intendono le attività intraprese dall armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse dall equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività

2. Nell ambito delle attività di pescaturismo sono comprese: La pesca mediante l impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti; La ristorazione di pesce, effettuata a bordo; Le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca, dell ambiente lagunare e delle acque interne.

Art. 127 Al fine di ottenere l autorizzazione all esercizio dell attività di pescaturismo, l armatore deve presentare domanda presso l ente competente del luogo di iscrizione della nave, completa dei dati di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata all attività di pescaturismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.

Art. 127 2. L autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.

Art. 128 1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di pescaturismo possono essere svolte per tutto il periodo dell anno,in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

Considerazioni