CORECOM ABRUZZO COMITATO PER LE COMUNICAZIONI



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****** RICHIESTA CONGIUNTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FACOLTATIVA ******

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COMITATO PER LE COMUNICAZIONI Istituito con L.R. 24 agosto 2001, n. 45 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). VADEMECUM

VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Tentativo obbligatorio di conciliazione Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche L Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha delegato al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), con apposita convenzione, l attività in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi di televisione a pagamento) durante la quale l utente e l operatore, aiutati da una terza parte (il conciliatore), tentano di trovare una soluzione condivisa alla controversia. Il conciliatore non può prendere una decisione vincolante in merito alla controversia, ma aiuta le parti affinché risolvano la vertenza in maniera costruttiva. E' esclusa la competenza del Co.Re.Com. nelle controversie relative al commercio elettronico. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di procedura approvato con la delibera dell Agcom n. 173/07/CONS e successive modificazioni. Chi ha diritto alla conciliazione L utente (cittadino, singolo o associato) nel caso in cui non riesca a risolvere il problema insorto nel rapporto con l operatore di comunicazione elettronica rivolgendosi al customer care, può decidere di avviare una vera e propria controversia per tutelare le proprie ragioni. La particolarità principale consiste nell obbligatorietà di esperire il tentativo di conciliazione prima di poter avviare una qualsiasi attività giurisdizionale davanti ad un Giudice di Pace o un Tribunale. La procedura di tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. è completamente gratuita. Il tentativo di conciliazione si esperisce presentando un apposita istanza al Co.Re.Com. oppure, in alternativa, ad altri organismi, a ciò abilitati, quali :

gli organismi di conciliazione in materia di consumo, tra i quali rientrano, ad esempio, le camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio; gli organismi di cosiddetta conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori di comunicazioni elettroniche e dalle associazioni di consumatori, operanti presso alcune aziende del settore gli organismi di mediazione di cui all articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il tentativo di conciliazione non deve essere esperito quando la controversia riguarda il mero recupero di un credito relativo a prestazioni già effettuate dall operatore e non contestate dall utente, azioni collettive dei consumatori (c.d. Class Action), spese di spedizione fattura, nonché per le controversie attinenti esclusivamente a profili fiscali e tributari. Come si attiva la procedura Per attivare la procedura di conciliazione bisogna presentare un istanza al Co.Re.Com. (si consiglia di utilizzare il formulario UG, reperibile sito web dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; o sulle pagine del Co.Re.Com. sul sito web della Regione Abruzzo: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/ e/o http://www.corecomabruzzo.it/). Nell istanza presentata al Co.Re.Com devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell operatore. Nell istanza devono essere altresì indicati: i fatti che sono all origine della controversia tra le parti; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell istante; i documenti che si allegano. L istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell utente che ha sottoscritto la richiesta al Co.Re.Com. La firma può essere apposta dall utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nei casi in cui sia pendente istanza di conciliazione (o sia già stato esperito tentativo di conciliazione) presso altro organismo di conciliazione (Camera di commercio, Commissioni paritetiche istituite tra operatori ed associazioni dei consumatori,etc.) non verrà dato corso alla procedura di conciliazione presso il Co.Re.Com., dato che il Regolamento Agcom prevede che tali procedure siano alternative Nel compilare la domanda si raccomanda particolare attenzione alla compilazione delle parti relative alla Descrizione dei fatti e alle Richieste dell utente, per agevolare i lavori in sede conciliativa. Come si presenta la domanda Il formulario UG può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it); o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo http://www.corecomabruzzo.it/

Le istanze relative alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, 4 67100 L Aquila La consegna a mano del formulario UG (richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione) può avvenire: presso la Segreteria del Co.Re.Com Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/644248 - a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio (Giudice di Pace - Tribunale) sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è fissato in 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso il predetto termine (anche se la procedura conciliativa presso il Co.Re.Com. non si è ancora conclusa ) le parti sono libere di riattivare le ordinarie procedure giurisdizionali (Giudice di pace o Tribunale). Qualora si intenda adire all Autorità giudiziaria, si prega di darne comunicazione al Co.Re.Com., che prenderà atto della volontà di abbandonare la procedura conciliativa e procederà all archiviazione della pratica. Qualora entro 30 giorni dall invio del formulario UG, gli utenti non avessero ricevuto la convocazione è possibile richiedere informazioni al Co.Re.Com Abruzzo sullo stato della pratica scrivendo a oppure inviando comunicazione scritta al seguente numero di fax 0862/644248. L udienza di conciliazione L udienza di conciliazione si tiene presso gli uffici del Co.Re.Com. c/o Consiglio regione Abruzzo di L aquila (Via M. Iacobucci, 4 L aquila ) e/o di Pescara ( Piazza Unione, Pescara) L udienza si svolge dinanzi al responsabile del procedimento (o suo delegato), che svolge la funzione di conciliatore. La parte che non ha proposto l istanza (in genere l operatore) entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso di convocazione ha l onere di comunicare al Co.Re.Rom. con le modalità indicate nell avviso medesimo, la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. Decorso detto termine, in mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare all udienza di conciliazione, il responsabile del procedimento redige un verbale con quale si da atto dell esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.

Nel caso in cui una delle parti intenda partecipare all udienza di conciliazione tramite videoconferenza, audioconferenza o altre modalità di comunicazione telematica deve farne richiesta al Responsabile del Procedimento. Le modalità di svolgimento dell udienza, in questo caso, sono regolate anche dall allegato 1 alla Delibera Agcom n. 597/11/CONS. Se la conciliazione ha esito positivo, e redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si da atto dell accordo, specificandone il contenuto. Qualora l operatore, raggiunta la conciliazione, non adempie nei termini stabiliti, ci si può tutelare in quanto il verbale sottoscritto presso il Co.Re.Com. Abruzzo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell articolo 2, comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995. Se in udienza non si raggiunge l accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi viene redatto un verbale in cui il conciliatore annota esclusivamente l oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. In caso di mancato accordo le parti, anche disgiuntamente, possono chiedere al conciliatore di verbalizzare l eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna parte può chiedere di dare atto della propria proposta di componimento. Nel caso di mancata comparizione dell istante o dell operatore o di entrambe le parti, la procedura conciliativa si conclude con esito negativo. Qualora il tentativo abbia avuto esito negativo o, per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente se presente all udienza di conciliazione, può chiedere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro 3 mesi dall avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, di definire la controversia. La delega L utente può partecipare al tavolo di conciliazione personalmente senza farsi assistere da un legale ovvero decidere di essere affiancato da un professionista, una persona di sua fiducia o da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Si ricorda, a tal proposito, che le spese legali in sede di conciliazione non sono riconosciute e quindi potrebbero non venire rimborsate. Qualora l utente decidesse di farsi sostituire al tavolo di conciliazione da un suo rappresentante (avvocato, consulente, rappresentante di associazioni di consumatori, o altro soggetto) questi deve essere munito di un atto di delega rappresentato da una procura speciale conferita con atto pubblico, una scrittura privata autenticata, oppure una semplice scrittura privata (a pagina 11 di questo vademecum è disponibile il modello di delega, predisposto dal Co.Re.Com., per farsi rappresentare in udienza di conciliazione). Il rinvio dell udienza Il rinvio dell udienza, da parte dell istante può essere richiesto al Co.Re.Com. Abruzzo solo a fronte di una richiesta scritta e motivata e possibilmente documentata, pervenuta almeno 5 giorni prima dell udienza, salvi i casi in cui il rinvio sia richiesto a seguito di motivi sopraggiunti ed imprevedibili (es. motivi di salute) che, comunque, dovranno essere comunicati e motivati (per iscritto) in tempo utile prima dell udienza.

VADEMECUM Co.Re. Com Schema riassuntivo VADEMECUM Co.Re. Com Formulatorio UG Tentativo obbligatorio di conciliazione

VADEMECUM Co.Re. Com Tentativo obbligatorio di conciliazione Modello di delega Spett.le Co.Re.Com. Regione Abruzzo Io sottoscritto/a, nato/a il - residente a in DICHIARO di avere depositato presso il Co.Re.Com. in data domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti di DELEGO Il/la Sig./Sig.ra a rappresentarmi all udienza di conciliazione che si terrà al CO.RE.COM. Abruzzo il conferendogli/le ogni facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere (la controversia) dichiarando fin d ora di accettare i termini dell accordo eventualmente raggiunto. Allego fotocopia del mio documento di identità.. Luogo e data... Firma

VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio Nell ipotesi in cui l operatore di comunicazioni elettroniche abbia proceduto alla sospensione del servizio oggetto della controversia, ovvero abbia posto in essere altre forme di abuso o scorretto funzionamento, l utente può richiedere al Co.Re.Com. l adozione di un provvedimento temporaneo volto alla riattivazione o alla cessazione di forme di abuso o di scorretto funzionamento della linea telefonica, nelle more della conclusione della procedura conciliativa. Come si attiva la procedura L utente può inoltrare al Co.Re.Com. la relativa istanza, compilando l apposito formulario GU5. La richiesta può essere formulata sia contestualmente alla presentazione della richiesta di conciliazione, sia in tempi successivi durante lo svolgimento della procedura. Il Co.Re.Com., entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, adotta, se necessario, un provvedimento temporaneo teso a far cessare l abuso da parte dell operatore di comunicazione, ovvero rigetta la richiesta dell utente, inviando copia della decisione alle parti. Come si presenta la domanda Nell'istanza, inoltrata al Co.Re.Com., mediante la compilazione del formulario GU5, devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell operatore. Nell istanza deve essere inoltre specificato se è stata o meno sospesa l erogazione del servizio, se è stato posto in essere una qualche forma di abuso o di scorretto funzionamento e quali sono le richieste avanzate. L istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell utente interessato e essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, da copia dell istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l avvenuto inoltro. Il formulario UG5 può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it); o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo http://www.corecomabruzzo.it/ Le istanze relative alla richiesta alla richiesta di provvedimento temporaneo devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, 4 67100 L Aquila

La consegna a mano del formulario GU5 (provvedimento temporaneo ) può avvenire: - presso la Segreteria del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/644248 - a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it

VADEMECUM Co.Re. Com Scheda rissuntiva VADEMECUM Co.Re. Com Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio- Formulario

VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo La definizione della controversia La definizione della controversia L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 01/04/2011 ha sottoscritto con il Corecom Abruzzo la convenzione per il conferimento delle funzioni delegate in materia di comunicazione tra le quali la definizione delle controversie in materie di definizioni. Nel caso in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o solo l utente possono promuovere la definizione della controversia. Questo tipo di ricorso è attivabile solo se non sono passati più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, decorrenti dalla data di notifica del verbale di conciliazione o se, per la stessa controversia, non si sia fatto ricorso all Autorità Giudiziaria. Come si attiva la procedura L istanza deve essere inoltrata con le stesse modalità stabilite per la presentazione delle istanze di conciliazione. L istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia. L istanza può essere inoltrata compilando il formulario GU 14. I termini del procedimento Il responsabile del procedimento, verificata l ammissibilità dell istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa comunica alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l avvio del procedimento e l invito a comparire all eventuale udienza per la discussione della controversia. Nella comunicazione vengono fissati i termini per la presentazione di eventuali memorie o di documenti ritenuti utili dalle parti per chiarire i fatti oggetto della controversia; tutta la documentazione deve essere trasmessa via e-mail o via fax anche alla controparte. Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è di 180 giorni, decorrenti dalla data di deposito dell istanza. All eventuale udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni a tutela del consumatore. Le parti possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Al termine dell udienza il responsabile del procedimento redige un sintetico processo verbale.

Il provvedimento di definizione della controversia Il Corecom può adottare un provvedimento che definisce la controversia e se riscontra la fondatezza dell istanza: può condannare l operatore a effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità; può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Il formulario GU14 può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it); o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo http://www.corecomabruzzo.it/ Le istanze relative alla richiesta alla richiesta di provvedimento temporaneo devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, 4 67100 L Aquila La consegna a mano del formulario GU14 (provvedimento di definizione ) può avvenire: - presso la Segreteria del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/644248 - a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Scheda Riassuntiva

VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo La definizione della controversia Formulario

VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Riferimenti normativi Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Legge 14 novembre 1995, n. 485: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Delibera Agcom n. 173/07/CONS: Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. Delibera Agcom n. 95/08/CONS: Interpretazione e integrazione dell articolo 5, comma 2, lettera a), del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007. Delibera Agcom n. 502/08/CONS: Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla Delibera n. 173/07/CONS. Delibera Agcom n. 479/09/CONS: Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla *Delibera 173/07/CONS. Delibera Agcom n. 597/11/CONS: Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 2173/07/CONS- Delibera Agcom 73/11/CONS: Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Le domande più frequenti 1. Il Corecom è come un associazione a tutela dei consumatori? No, il Comitato Regionale per le Comunicazioni è un organo del Consiglio Regionale che ha tra le funzioni delegate dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quella di gestire i tentativi di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni In questo suo compito il Co.Re.Com. agisce come soggetto terzo e imparziale e, sebbene eserciti attività di servizio all utenza, non può essere considerato alla stregua di un associazione a tutela dei consumatori. 2. Che cos è la conciliazione? La conciliazione è una forma alternativa di risoluzione dei conflitti nel corso della quale un terzo neutrale, il conciliatore, assiste le parti affinché possano trovare una soluzione amichevole alla controversia. La conciliazione non ha l obiettivo di stabilire chi ha torto e chi ha ragione ma piuttosto di facilitare la comunicazione tra le parti, cercando di orientarle verso un accordo pienamente soddisfacente per entrambe. 3. È un servizio a pagamento? No, la conciliazione presso il Co.Re.Com. è un servizio completamente gratuito. 4. Se pago solo la parte di bolletta che riconosco come legittima, il gestore può staccarmi la linea? No. Se si instaura una corretta procedura di reclamo o di risoluzione della controversia, il gestore non può sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento in pendenza della stessa e negli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per una durata massima di tre mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di definizione. Quindi in caso di traffico contestato bisogna sempre pagare la parte della fattura che non è oggetto di contestazione (ad es. il canone). 5. Cosa accade nell udienza di conciliazione? L udienza di conciliazione è, di fatto, un incontro molto informale e poco burocratico tra le parti, con la mediazione di un conciliatore, parte terza. Dopo una breve introduzione del conciliatore che illustra la procedura, il ricorrente è invitato a esporre i fatti e ad avanzare eventuali richieste a chiusura della controversia. Nei casi più semplici il gestore riconosce i fatti e fa una propria proposta, nelle situazioni più complesse è necessaria una discussione per fare luce sui fatti stessi. L udienza si conclude con la stesura del verbale e la sua sottoscrizione.

6. Nell udienza di conciliazione devo farmi assistere da un avvocato? Non è necessaria la presenza dell avvocato in quanto la parte può comparire anche personalmente, tuttavia se si ritiene opportuno farsi assistere da un legale quest ultimo dovrà essere provvisto di apposita delega/procura. 7. All udienza possono partecipare anche altre persone? Poiché l incontro è riservato, nel senso che le dichiarazioni, le offerte, le proposte fatte dalle parti non possono essere riportate in altra sede giudiziaria o amministrativa, è opportuno che partecipino solo le parti interessate. Tuttavia, se le parti sono d accordo e se questo non è di ostacolo all incontro, è possibile che siano presenti altri soggetti direttamente o indirettamente interessati alla controversia. 8. Come si concludono di solito le udienze di conciliazione? Ogni controversia ha una sua storia e, di conseguenza, l esito dell udienza di conciliazione non è prevedibile. Tra i fattori che incidono sulla possibilità che l incontro si concluda con un accordo o con un mancato accordo particolare importanza rivestono la disponibilità delle parti a capire anche le ragioni dell altro, l entità delle richieste, la complessità della fattispecie di cui si discute. Molto dipende dunque dallo spirito con cui si affronta l udienza, nella consapevolezza che un buon esito è anche garantito dalla volontà di abbandonare le posizioni intransigenti e venirsi reciprocamente incontro. 9. Il gestore non ha rispettato l impegno concordato nel verbale sottoscritto presso il Co.Re.Com. ed è scaduto il termine previsto. Cosa devo fare? Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, per cui, scaduti i termini previsti dall accordo, è possibile rivolgersi ad un legale per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte. 10. La mia udienza di conciliazione si è chiusa con un mancato accordo. Adesso cosa posso fare? In caso di mancato accordo è possibile ricorrere al Corecom competente per materia e territorio. In alternativa, qualora non siano trascorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, è possibile chiedere al Corecom la definizione della controversia. La risoluzione della controversia può essere inoltrata compilando il formulario GU14.

11. Mi hanno disattivato la linea telefonica. Cosa devo fare per riattivarla? Innanzitutto conviene segnalare l evento all operatore (potrebbe trattarsi di un guasto). Se poi la situazione persiste o risulta conclamata la volontà del gestore di mantenere questo stato di cose, occorre rivolgersi al Co.Re.Com. Abruzzo attraverso il formulario GU5 perché, dopo avere esperito gli opportuni controlli, ordini al gestore di ripristinare la linea. L intervento del Co.Re.Com. ha natura provvisoria e urgente e richiede che l utente, contestualmente o successivamente alla richiesta di riattivazione, abbia depositato un istanza per effettuare il tentativo di conciliazione; in tale caso, il provvedimento permane nella sua efficacia sino alla conclusione del tentativo di conciliazione.