CENTRO AIUTI PER L AFRICA HILFE FÜR AFRIKA



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STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita l associazione denominata CENTRO AIUTI PER L AFRICA HILFE FÜR AFRIKA Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. Verein (Associazione di volontariato ex legge n. 266/91 - O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell art. 10, comma 8, D.Lgs 460/97 Iscritta reg. volontariato Prov. Autonoma di Bolzano con D.P.G.P. nr.136/1.1 del 5/9/00. ) ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Bolzano/Bozen e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. ART. 3 DURATA La durata dell associazione è a tempo indeterminato. ART. 4 OGGETTO CENTRO AIUTI PER L AFRICA - HILFE FÜR AFRIKA è un associazione di volontariato O.N.L.U.S. ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni. Come tale, l associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, opera esclusivamente per fini di solidarietà ed ha carattere assolutamente apolitico. Scopo dell associazione è operare nel territorio nazionale per elaborare, promuovere, organizzare, coordinare ogni progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative di solidarietà sociale che favoriscano la conoscenza e il sostegno delle diverse realtà missionarie cattoliche e laiche presenti nel mondo diffondendo un autentico spirito missionario. Lo spirito e la prassi dell associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona. Avvalendosi del fattivo e gratuito apporto degli associati ed aderenti, organizzerà e promuoverà incontri con missionari e volontari in zona di missione, dibattiti, conferenze, seminari di studio, spettacoli ed altro per approfondire le tematiche missionarie, anche tramite collegamenti con altri 1

comitati o associazioni, enti diversi e strutture pubbliche che possano manifestare interesse al tema. In particolare, l associazione si propone: 1. di attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell uomo; 2. di sostenere la realizzazione di progetti ed interventi a opera di organizzazioni di ispirazione cristiana, anche tramite l invio di propri associati come volontari; 3. di promuovere la realizzazione di programmi di aiuto, anche attraverso le cosiddette adozioni a distanza di bambini orfani o abbandonati dei Paesi del Terzo Mondo, in difesa dei loro diritti, così come contemplati nella Convenzione dell ONU sui diritti dei bambini, come, ad esempio, il diritto all uguaglianza senza qualsivoglia distinzione, il diritto ad un sano sviluppo fisico e psichico, ad un nome e ad una cittadinanza, il diritto ad un alimentazione sufficiente, ad una casa, a cure mediche, il diritto ad un istruzione gratuita, all assistenza, alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento etc 4. di organizzare centri di raccolta, anche permanenti, di indumenti nuovi o usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate e quant altro possa essere richiesto dalle missioni; 5. di raccogliere offerte da privati cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, imprese, contributi statali, lasciti testamentari, da destinare, insieme alle altre entrate, all acquisto di materiali specifici necessari in missione e per coprire le spese di spedizione del materiale inviato. Tali fondi saranno destinati anche a coprire le spese di organizzazione di tutte le iniziative di cui sopra. L associazione potrà altresì destinare i materiali e le offerte di cui sopra a eventi straordinari e calamità naturali, previo preavviso pubblico nelle forme più idonee. Nella destinazione ordinaria dei materiali si preferiranno, rispettivamente, le richieste dei missionari delle Diocesi dell Africa, in particolare dell Etiopia ed eventualmente anche di altre Diocesi ove operano missionari inviati dalla Diocesi di Bolzano; 6. di stabilire rapporti personali finalizzati all educazione ed alla crescita culturale e sociale di bambini e ragazzi orfani e non dei Paesi del Terzo Mondo che versano in condizioni di particolare disagio soggettivo, economico e sociale; 7. di prestare attenzione alle situazioni di bisogno generico e specifico presenti nei Paesi del Terzo Mondo. L associazione potrà anche realizzare strutture permanenti per opere di concreta solidarietà a favore delle missioni. L associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in 2

particolare della collaborazione con gli Enti locali, della partecipazione ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da essa svolta. L associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività assistenziale, culturale o di beneficenza e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. L adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all attività sociale, tuttavia, l associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio. L associazione non può svolgere attività diverse da quelle testé indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. ART. 5 MEMBRI DELL ASSOCIAZIONE L associazione si compone di un numero illimitato di associati, di due categorie: ordinari, che aderiscono all associazione versando una quota annua il cui minimo è periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo; operativi, che aderiscono all associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Possono chiedere di essere ammessi come associati: le persone fisiche, le persone giuridiche e qualsiasi ente privato sia commerciale, sia non commerciale. ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI L ammissione a socio, deliberata senza obbligo di motivazione dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, nella persona del suo segretario, cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, stabilita annualmente dall assemblea in seduta ordinaria. 3

ART. 7 PERDITA QUALITÀ DI ASSOCIATO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI La qualità di associato può venire meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. L espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e sentito l associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ogni associato può recedere dall associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. La decadenza avviene per mancato versamento della quota sociale ed è accertata dal Consiglio Direttivo nell anno successivo a quello cui il mancato versamento si riferisce. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all associazione non possono avanzare alcuna pretesa di rivalutazione e/o ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell associazione stessa. ART. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell associazione. ART. 9 RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell associazione sono costituite da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di Enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L associazione può altresì effettuare tutte le operazioni di cui all articolo 5, comma 2, della legge 4

n. 266/1991 e successive modificazioni. Anche nel corso della vita dell associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri centri missionari. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. ART. 10 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Sono organi dell associazione: a) l assemblea degli associati; b) il consiglio Direttivo; c) i Probiviri. L elezione degli organi associativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite. ART. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l assemblea ha il compito: a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l attività dell associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell attività sociale; b) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) di eleggere i Probiviri; d) di ratificare l entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell associazione e sull eventuale scioglimento dell associazione stessa. 5

L assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio provinciale almeno una volta l anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Presidente dell associazione, da almeno due membri del Consiglio Direttivo o, da almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta dal Presidente dell associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati, consegnata a mano o inviata con altro mezzo anche elettronico che la tecnologia renderà disponibili almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell avviso di convocazione all albo dell associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati, l ordine del giorno, la data, il luogo e l ora dell adunanza, sia di prima sia di eventuale seconda convocazione. L assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli associati e l intero Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervenire all assemblea gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non possono essere ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. L assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza fisica o per delega della metà degli associati più uno. L assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell assemblea sia in prima sia seconda convocazione sono approvate quando ottengono la maggioranza semplice dei votanti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L assemblea è presieduta dal presidente dell associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest ultimo, da un membro del consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell assemblea. I verbali dell assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. 6

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha l obbligo di attuare le direttive generali stabilite dall assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l amministrazione ordinaria e straordinaria, l organizzazione e il funzionamento dell associazione, l assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell associazione, sottoponendolo poi all approvazione dell assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio e/o la cura di problemi o incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. È facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell associazione. Detto regolamento è sottoposto per l approvazione all assemblea. I membri del consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l associato o gli associati che nell ultimo elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono assieme al Consiglio in carica. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare, senza indugio, l assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta ne ravvisi l opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo è invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore. L avviso di convocazione indica gli argomenti posti all ordine del giorno. In caso di estrema urgenza, che comporta quindi la reale impossibilità di attendere l adunanza del Consiglio Direttivo, il presidente assume i poteri del Consiglio stesso, adotta i necessari provvedimenti e convoca successivamente in ogni caso il Consiglio Direttivo chiedendo la ratifica dei provvedimenti 7

adottati. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. La riunione è presieduta dal presidente dell associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell associazione o in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni il segretario redige il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal segretario. Quest ultimo dovrà annotare nel libro degli associati, gli estremi identificativi dei singoli associati al momento del loro accoglimento nell associazione, curando di far apporre la firma al presidente. Il libro degli associati contiene la trascrizione del presente statuto. La rappresentanza dell associazione, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente. Il presidente cura l osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento dell attività dell associazione. ART. 13 GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, previa documentazione ed entro le autorizzazioni del Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l associazione derivante da lavoro dipendete o autonomo è incompatibile con la qualità di associato. ART. 14 I PROBIVIRI L assemblea, qualora lo ritenga necessario od opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, al quale demandare la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura e le sue deliberazioni sono inappellabili. 8

ART. 15 GLI ESERCIZI SOCIALI Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all assemblea per l approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2000. ART. 16 SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell associazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall assemblea, è interamente devoluto a centri missionari o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia. Il Presidente in carica Il Segretario in carica 9