INFORMAZIONI SULLA BANCA Foglio informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ANTICIPO SU FATTURE Banca di Credito Cooperativo Pordenonese S.c. Via Trento n. 1-33082 - Azzano Decimo (PN) tel.: 0434.636201 - fax: 0434.636191 E-mail: info@bccpn.it - Sito web internet: www.bccpn.it Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone: 00091700930 Iscritta all'albo dalla Banca d'italia al n 3120 - cod. ABI 8356 Iscritta all'albo delle società cooperative n A161918 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS È L ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE L operazione di anticipo su crediti e/o fatture permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene in caso di accoglimento della richiesta anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non vengono contabilizzati. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate. L operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. Tra i principali rischi vanno considerati: - l obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore; - la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Pagina 1 di 5
INTERESSI DEBITORI Tasso debitore annuo massimo nominale 7,50% Tasso debitore annuo massimo effettivo 7,71% Periodicità di calcolo degli interessi Modalità di calcolo degli interessi Giorni insoluto IMPORTI MASSIMI DI SPESE Commissioni per insoluto su anticipo fatture e contratti Diritti per affidamenti garantiti da garanzie di consorzi di garanzia Commissioni per incasso dei crediti anticipati, oltre a rimborso spese Spese per proroghe anticipo fatture trimestrali anno civile 20 gg. lavorativi dopo la scadenza della fattura 2,00 spese reclamate 1,50 2,50 a fattura Rimborso spese vive pratica di fido 100,00 Spese tenuta conto anticipi Commissione di lavorazione Rimborso spese per comunicazioni inviate ai sensi della normativa sulla trasparenza Spese per comunicazioni varie (es. comunicazioni adeguamenti normativi) 46,00 per anno 2,50 per ogni fattura 2,00 per comunicazione 2,00 per comunicazione Spese invio raccomandata recupero spese vive con un minimo di 4,50 Spese per richieste copie di estratti / piani e copie contabili VALUTE Valuta di accredito COMMISSIONI Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) per ogni documento le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta, da concordare preventivamente con il cliente come da apposito preventivo con un massimo di 10,00 a foglio. Per i costi di dettaglio, si rinvia allo specifico foglio informativo Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni. 15 gg. lavorativi per le operazioni sul conto anticipi commisurata alla scadenza dei crediti per non soci: 0,50% trimestrale per soci: 0,50% trimestrale Le spese e commissioni sono indicate nella misura massima applicata. Pagina 2 di 5
QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Esempio 1 Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro e di durata 3 mesi. Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante contanti. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi. Esempio 2 Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 25.000 euro e di durata 12 mesi. TAEG = 9,99% Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento e che il rimborso avvenga mediante contanti. TAEG = 9,72% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa (wwww.bccpn.it). Se il TAEG dovesse superare il tasso d usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge. Pagina 3 di 5
RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 60 giorni, una volta azzerata l'esposizione debitoria eventualmente in essere. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l esito. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso. Tempi massimi per la chiusura del rapporto in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 60 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca, (Via Trento 1-33082 Azzano Decimo - PN; mail: ufficiocontrolli@bccpn.it; PEC: bccpn@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Pagina 4 di 5
LEGENDA Commissione sull accordato Giorni banca Istruttoria Numeri dare Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora Tasso di interesse nominale Tasso di interesse effettivo Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Valuta compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell affidamento. prodotto della formula capitale moltiplicato giorni, dove il capitale è rappresentato dall importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell adempimento dell obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. Rapporto percentuale tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità se inferiore all anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Pagina 5 di 5