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Foglio N. 9.18.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 19/10/2015 BONIFICI ESTERO Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito www.webank.it Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a responsabilità limitata Sede Sociale e Direzione Generale Piazza F.Meda, 4-20121 Milano Centralino 02 77001 Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano Capitale sociale al 30.6.2014 Euro 3.365.439.319,02 int. vers. Registro delle Imprese MI n. 00715120150 Cod. Fiscale e Partita IVA 00715120150 N. Iscrizione Albo Cooperative: A109641 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'albo delle Banche e all'albo dei Gruppi Bancari n.5584.8 COSA SONO I BONIFICI ESTERO Per bonifico si intende l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da una Banca, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un'altra Banca insediata in un altro Stato estero oppure di un beneficiario non residente ma con appoggio su Banca italiana. Le operazioni di trasferimento fondi oggetto del presente Foglio Informativo regolano le operazioni effettuate con residenti in Stati extra - U.E. per qualsiasi importo e le operazione effettuate con residenti all'interno della U.E.e dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) per importo in divise diverse dall'euro e dalla Corona Svedese. La conversione in Euro delle operazioni in divisa estera sono soggette al rischio di cambio in quanto regolate ai voleri di conversione applicati al momento di negoziazione. La normativa vigente prevede che l ordine di pagamento debba essere necessariamente provvisto di IBAN (codice identificativo delle coordinate internazionali del conto corrente bancario beneficiario) e di BIC (codice swift identificativo della Banca ricevente). E previsto un termine di esecuzione di 1 giorno lavorativo bancario dalla data di ricezione per far giungere i fondi sul conto corrente del beneficiario nel caso di ordine di bonifico effettuato tramite canale telematico (2 giorni se l ordine di pagamento è disposto su supporto cartaceo o inviato via fax alla Banca Online). Gli ordini si considerano ricevuti in giornata se pervenuti in Banca prima degli orari limite sotto descritti, altrimenti si considereranno ricevuti nella prima giornata lavorativa successiva. Orari limite giornalieri per la consegna di ordini di bonifico Disposizioni su supporto cartaceo inviate via fax alla Banca Online h.16,00 Disposizioni pervenute tramite canale telefonico h.17,45 Disposizioni singole inserite tramite canale internet h.17,45 Disposizioni ricevute da Banca (come Banca passiva) mediante flusso telematico (CBI) h.12,35 Qualora il Cliente inserisca nell'ordine di bonifico una data di esecuzione successiva a quella di presentazione, la Banca seguirà l'ordine nel giorno indicato dal Cliente, verificata la completezza dei dati e la disponibilità dei fondi.

F.I. 9.18.0 pag. 2/6 L offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE L importo massimo per singola operazione è indicato sul Sito Webank in parte privata. Si premette che l ordinante è tenuto a fornire esplicite istruzioni circa l addebito delle spese e commissioni secondo il seguente schema: Clausola OUR Spese e commissioni a carico dell ordinante Clausola BEN Spese e commissioni a carico del beneficiario Clausola SHARE Spese e commissioni Banca ordinante a carico ordinante, spese e commissioni Banca beneficiario a carico beneficiario In mancanza di tali precisazioni, tutte le competenze relative al bonifico saranno applicate con clausola SHARE. NOTA BENE: Per i bonifici in euro e nelle divise degli Stati rientranti nell'european Economic Area (E.E.A.) si applica solo la clausola SHARE. BONIFICI VERSO L ESTERO (1) Di seguito si riportano le spese e le commissioni opportunamente suddivise sulla base del canale utilizzato (canale online o supporto cartaceo inviato tramite fax alla Banca Online). SPESE E COMMISSIONI PER BONIFICI ESTERO DISPOSTI ONLINE NOTA BENE: Per i bonifici verso l'estero disposti online è applicata automaticamente (non modificabile) la clausola SHARE. 7,22 euro Spese swift per ogni invio/spese invio 3,61 euro Maggiorazione in Usadol 2,89 euro Commissioni di servizio pagamenti in Euro (per mille) 1,4 per mille minimo 2,90 euro Commissioni di servizio pagamenti in Divisa (per mille) 1,4 per mille minimo 2,90 euro Valuta addebito giorno di esecuzione giorno di esecuzione Eventuali spese reclamate dalla Banca rimborsante saranno addebitate. L'importo trasferito sarà decurtato delle spese dalla Banca ordinante. SPESE E COMMISSIONI PER BONIFICI ESTERO DISPOSTI SU SUPPORTO CARTACEO INVIATI TRAMITE FAX ALLA BANCA ONLINE SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA OUR O SHARE Spese swift per ogni invio/spese invio Maggiorazione in Usadol Commissioni di servizio pagamenti in Euro (per mille) Commissioni di servizio pagamenti in Divisa (per mille) Valuta addebito giorno di esecuzione SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA BEN 10,32 euro 5,16 euro 4,13 euro 2 per mille minimo 4,13 euro 2 per mille minimo 4,13 euro giorno di esecuzione Spese pratica/spese bonifico 0,00 euro Nel caso di bonifico con clausola OUR oltre alle spese elencate saranno addebitate eventuali spese - non prevedibili a priori - reclamate dalla Corrispondente Estera. Nel caso di bonifico con clausola SHARE eventuali spese reclamate dalla Banca rimborsante saranno addebitate. L'importo trasferito sarà decurtato delle spese dalla Banca ordinante.

F.I. 9.18.0 pag. 3/6 ALTRE SPESE Spese di produzione e invio Documento di Sintesi Spese di produzione e invio Documento di Sintesi online 1,35 euro 0,00 euro BONIFICI DALL'ESTERO (2) SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA BEN O SHARE 10,32 euro Commissioni di servizio/commissione di intervento 2 per mille minimo 4,13 euro Valuta di accredito operazioni in Euro 0 gg lavorativi da data disponibilità fondi c/o ns Banca o dopo negoziazione secondo calendario Forex Valuta di accredito operazioni in Divisa 3 gg lavorativi dopo negoziazione divise secondo calendario Forex Nel caso di bonifico con clausola BEN saranno addebitate eventuali spese - non prevedibili a priori - reclamate dalla Corrispondente Estera. SPESE E COMMISSIONI BONIFICI CON CLAUSOLA OUR Zero spese BONIFICI A TITOLO DI RIMESSE IMMIGRATI A seguito di convenzioni sottoscritte con banche estere l'esecuzione di bonifici a titolo di rimesse immigrati a favore di residenti nei paesi sotto elencati saranno eseguite alle condizioni indicate, a condizione che siano rispettati i massimali previsti per operazione e nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dalle singole convenzioni. Bonifici verso Ecuador (limite mensile massimo Usd 5.000 comprensivo delle commissioni) Bonifici verso Marocco Bonifici verso Brasile (limite massimo per rimessa Euro 2.000 comprensivo delle commissioni) Bonifici verso Egitto Bonifici verso Burkina Faso Bonifici verso Sri Lanka (limite massimo per rimessa Euro 5.000 comprensivo delle commissioni) Bonifici verso Perù (limite massimo per rimessa Us. Dol. 5.000 comprensivo delle commissioni) (*) (*) Saranno inoltre addebitati il controvalore di Us.dol 5,00 per spese da riconoscere alla corrispondente peruviana. Bonifici verso Cina CAMBIO APPLICATO IN CASO DI CONVERSIONE DELLA DIVISA 6,00 euro 5,00 euro 8,00 euro 11,00 euro 7,00 euro 4,00 euro 5,00 euro 14,00 euro Cambio per acquisto divisa: Quotazione di riferimento (circuito Reuters) rilevata al momento della negoziazione diminuito di uno spread di: - massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA Sterlina Gran Bretagna Yen Giappone Franco Svizzera Dollaro Australia Dollaro Canada Corona Norvegia Corona Svezia Corona Danimarca Dollaro Nuova Zelanda. - massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong Rand Sud Africa Dollaro Singapore Corona Rep.Ceca Fiorino Ungheria Renminbi Cina Zloty Polonia Lira Turchia. NOTA BENE: Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le controparti istituzionali.

F.I. 9.18.0 pag. 4/6 Cambio per vendita divisa: Quotazione di riferimento (circuito Reuters) rilevata al momento della negoziazione aumentato di uno spread di: - massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA Sterlina Gran Bretagna Yen Giappone Franco Svizzera Dollaro Australia Dollaro Canada Corona Norvegia Corona Svezia Corona Danimarca Dollaro Nuova Zelanda. - massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong Rand Sud Africa Dollaro Singapore Corona Rep. Ceca Fiorino Ungheria Renminbi Cina Zloty Polonia Lira Turchia. NOTA BENE: Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le controparti istituzionali. TASSO DI CAMBIO La conversione di Euro in altra divisa o viceversa verrà effettuata applicando il cambio quotato nel durante al momento della negoziazione. Termini di esecuzione (Limitatamente ai bonifici assoggettati alla normativa comunitaria sui sistemi di pagamento nota come "PSD" recepita dal D.Lgs. 11/2010 del 27/01/2010). Occorre distinguere tra Bonifici in uscita e Bonifici in entrata. (1) Bonifici verso l estero (IN USCITA) In base al predetto Dlgs, è previsto un termine standard di esecuzione di 1 giorno lavorativo bancario (2 giorni lavorativi bancari per ordine cartaceo) dalla data di ricezione per far giungere i fondi sul conto della Banca del beneficiario, salvo diversa pattuizione tra l ordinante e l Istituto. Per "data di ricezione" si intende la data alla quale l Istituto avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, ecc.) nonché la relativa copertura finanziaria. Non verranno prese in considerazione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari all esecuzione del bonifico. Indennizzo /Penali In caso di ritardo nell esecuzione del bonifico rispetto ai termini precedentemente specificati, qualora detto ritardo sia imputabile alla Banca dell ordinante, quest ultima indennizza l ordinante corrispondendogli una somma pari all interesse legale pro-tempore vigente calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero, per il periodo compreso tra lo scadere dei termini stessi e la data nella quale l importo del bonifico è accreditato sul conto dell Ente (Banca) del beneficiario. In caso di mancata esecuzione del bonifico, la Banca dell ordinante rimborserà a quest ultimo, a titolo di provvisionale ed entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta, l importo del bonifico sino alla concorrenza massima di Euro 50.000, oltre alle spese e all'interesse legale pro-tempore vigente, per il periodo ricompreso tra lo scadere dei termini stessi e la data di effettivo accredito sul conto dell Ente (Banca) del beneficiario. Qualora il bonifico venga eseguito o il relativo importo restituito all ordinante, quest ultimo è tenuto a restituire la somma di cui in precedenza (provvisionale) trattenendo gli interessi e le spese. N.B. : Nel caso in cui il ritardo o la mancata esecuzione fossero imputabili all ordinante, non sarà dovuto alcun indennizzo. (2) Bonifici dall estero (IN ENTRATA) Il Dlgs (Art. 4) prevede la messa a disposizione, da parte dell Ente (Banca) del beneficiario, dell importo ricevuto al beneficiario entro lo stesso giorno lavorativo bancario in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo Ente, salvo diversa pattuizione. Nel caso in cui il bonifico preveda la convenzione valutaria in una divisa diversa da quella del conto, la Banca provvede all'accredito del conto secondo le tempistiche previste da calendario Forex per l'approvvigionamento di valuta. Per "messa a disposizione" deve intendersi la facoltà per il beneficiario di disporre del denaro e determina la decorrenza dei relativi interessi. Per garantire il rispetto dei termini temporali previsti dal Dlgs, il beneficiario è tenuto a fornire in via preventiva e per iscritto alla propria Banca, complete disposizioni in merito alla destinazione del bonifico. In assenza di disposizioni preventive, la Banca è tenuta a mettere a disposizione del beneficiario la somma bonificata accreditandola, pertanto, sul conto in essere presso la dipendenza di riferimento. Indennizzo Qualora l importo del bonifico non venga messo a disposizione del beneficiario nei termini sopra citati, l Ente (Banca) del beneficiario indennizza quest ultimo mediante pagamento di una somma corrispondente all interesse legale pro-tempore vigente, calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero, per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale il bonifico è messo a disposizione del beneficiario. N.B.: Nel caso in cui il ritardo fosse imputabile al beneficiario, non sarà dovuto alcun indennizzo.

F.I. 9.18.0 pag. 5/6 RECESSO E RECLAMI RECESSO DAL CONTRATTO (vedi articolo 49 - della Sezione IV "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank") L accordo disciplinato dalla Sezione IV delle Condizioni Generali di contratto del conto corrente e dei servizi associati - Servizio Webank ed i singoli servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere totalmente ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La Banca ha la facoltà di recedere dalla Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso di almeno due mesi comunicato per iscritto o su altro supporto durevole (es. PDF, email o, qualora disponibile, PEC). Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o della Banca le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE n. 10 giorni Procedure di reclamo e ricorso 1. Il Cliente può presentare un reclamo all intermediario per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Banca Popolare di Milano Piazza F. Meda, 4 20121 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a bpm.gestionereclami@pec.gruppobipiemme.it o di posta elettronica a reclami@webank.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). 2. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, il Cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. 3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'abf, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 4. Se intende rivolgersi all'autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il Cliente - ove previsto dalla legge - deve preventivamente rivolgersi all'abf oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi a un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'abf purchè iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010. 5. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. 6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.

LEGENDA Paesi membri dell'unione Europea F.I. 9.18.0 pag. 6/6 Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Rep.Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta, Cipro,Romania,Bulgaria. Paesi dell'associazione Europea di Liechtenstein, Islanda, Norvegia. Libero Scambio (EFTA) membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) Paesi E.E.A. Norvegia,Islanda, Liechtenstein, Svizzera. Cambio Quotazione di una moneta di un paese espresso in termini di un altro paese. L' Euro quota certo per l'incerto, cioè viene indicata la quantità variabile di moneta estera necessaria per una quantità fissa di Euro. Negoziazione Trasformazione di una divisa in altra divisa oppure di una divisa in Euro o viceversa. Viene anche utilizzata per indicare l'intervento effettuato dalle banche per trasferire fondi acquisendo i dati della specifica causale valutaria indicata dall'ordinamento valutario italiano ai fini statistici