REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA



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Transcript:

Settore Servizi Sociali REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 5.10.2009

INDICE Capo I Principi Generali pag. 4 Art. 1 Principi generali Art. 2 Riferimenti normativi Art. 3 Beneficiari Art. 4 Criteri generali di riferimento Capo II Interventi di assistenza economica sociale e contrasto delle povertà pag. 5 Art. 5 Caratteristiche e finalità Art. 6 Destinatari Art. 7 Minimo Vitale Art. 8 Ammissione alle prestazioni Art. 9 Limiti/esclusioni Art. 10 Modalità di intervento Art. 10.1 Contributi di assistenza economica ordinari Art. 10.2 Contributi straordinari e urgenti Art. 10.3 Contributi per interventi di sostegno personalizzato Art. 10.4 Contributi per progetti di housing sociale Art. 10.5 Anticipo provvidenze economiche Art. 11 Commissione Tecnica Art. 12 Modalità di erogazione 2

Capo III Contributi economici alle famiglie affidatarie pag. 9 Art. 13 Caratteristiche e finalità Art. 14 Destinatari Art. 15 Ammontare del contributo Capo IV Erogazione di borse lavoro nell ambito di percorsi di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo pag. 10 Art. 16 Caratteristiche e finalità Art. 17 Destinatari Art. 18 Ammontare delle borse lavoro Art. 19 Modalità di erogazione Capo V Disposizioni Finali pag. 11 3

Art. 1 Principi Generali CAPO I PRINCIPI GENERALI Il presente Regolamento degli interventi di assistenza economica disciplina le prestazioni e gli interventi di sostegno economico che il Comune di Monza, nell esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale delle quali ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, assicura al fine di: promuovere il miglioramento della qualità della vita e l inclusione sociale della persona e della famiglia, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità; garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza; sostenere e valorizzare l apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale; garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità; contrastare il rischio della caduta in situazioni di povertà da parte di persone e nuclei più fragili. Art. 2 Riferimenti normativi Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi: Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario. Art. 3 - Beneficiari Ai sensi dell art. 6 della L.R. 3/2008 possono essere ammessi ad usufruire delle prestazioni e degli interventi di cui al presente regolamento, salvo eccezioni per situazioni di urgenza/emergenza, i cittadini regolarmente soggiornanti e con residenza nel Comune di Monza sia italiani che, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, di stati appartenenti all Unione Europea, nonché gli stranieri in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità residenti sul territorio cittadino da almeno un anno. Art. 4 Criteri generali di riferimento 1. Per ciascuna area sono individuate le tipologie e le caratteristiche degli interventi prevedendo, in particolare, i criteri e i parametri attraverso i quali si determina l ammissione alla prestazione e l entità del beneficio economico o monetario. 2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, salvo le eccezioni normate dal presente regolamento, con riferimento ai criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. e al D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 (ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente). 3. Il nucleo familiare si intende così come definito dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i. 1, ad eccezione delle prestazioni per le quali si definisce come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell ambito dei soggetti che la compongono. 4. Gli interventi e le prestazioni sociali sono attivati sulla base di un progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell Ente attraverso il diretto coinvolgimento e l espressa condivisione della persona interessata e del suo nucleo familiare. 1 Famiglia anagrafica integrata dai soggetti a carico ai fini Irpef 4

CAPO II INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE E CONTRASTO DELLE POVERTA Art. 5 Caratteristiche e finalità Gli interventi di assistenza economica promossi a livello locale secondo principi di sussidiarietà, si configurano quali misure di contrasto alle povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, sostegno economico temporaneo finalizzato a favorire, attraverso l accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l evoluzione positiva delle capacità personali. In particolare mirano a: sviluppare progetti di accompagnamento sociale personalizzati; favorire il superamento di situazioni di bisogno attivando le risorse delle persone e delle famiglie e promuovendone l autonomia in modo da evitare l instaurarsi della dipendenza assistenziale; sostenere la famiglia, le persone, la genitorialità e la maternità nelle situazioni più fragili e vulnerabili. Art. 6 Destinatari Sono destinatari degli interventi di assistenza economica le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, tra cui in particolare: anziani >65 anni fragili/non autosufficienti, disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica. Art. 7 Minimo vitale Il minimo vitale si intende definito e annualmente aggiornato mediante provvedimenti dirigenziali, con riferimento all importo della pensione minima Inps (euro 5.956,60* per l anno 2009). L importo del minimo vitale costituisce il valore cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi di assistenza economica. Art. 8 Ammissione alle prestazioni L erogazione degli interventi di assistenza economica è effettuata, su richiesta degli interessati, previa definizione del Piano assistenziale individualizzato (PAI) e con riferimento alla complessiva condizione economico-patrimoniale della persona o del nucleo familiare. * Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 5

Il Piano assistenziale individualizzato si configura quale progetto personalizzato, mirato al superamento della situazione di difficoltà, elaborato dal Servizio Sociale Professionale con il cittadino e il suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso. La valutazione della situazione economico-patrimoniale è effettuata attraverso l utilizzo dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tenuto altresì conto di qualsiasi contributo/provvidenza economica/agevolazione tariffaria/beneficio non monetario percepito e fatta salva, da parte del richiedente, la preventiva escussione delle procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito erogate dallo Stato o da altri Enti. Possono essere ammessi alle misure di sostegno economico persone/nuclei familiari che dispongano di un indicatore ISEE inferiore alla soglia del Minimo vitale. Nel corso dell istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto assistenziale degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 C.C. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente. Art. 9 Limiti/esclusioni La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze) costituisce motivo di esclusione dall ammissione ad interventi di assistenza economica. Analogamente non possono essere accolte richieste di contributo qualora si accerti, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, il possesso di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore, mentre non costituisce motivo di diniego la proprietà di un auto adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca del sostegno economico le seguenti eventualità: la presenza di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui alla normativa ISEE; l accertamento, attraverso opportune verifiche e controlli effettuati con l ausilio dei servizi preposti, di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata; in caso di controversia la decisione sarà demandata all apposita Commissione Tecnica di cui all art. 11; l assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo; l inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale. Art. 10 Modalità di intervento 10.1 - Contributi di assistenza economica ordinari I contributi di assistenza economica ordinari, dell ammontare massimo di euro 300,00 mensili, possono essere erogati ad integrazione del minimo vitale in situazioni di bisogno comprovato, per un periodo massimo di sei mesi. Deroghe ai suddetti limiti di importo e di tempo possono essere valutate, in situazioni di particolare gravità, a favore di persone/famiglie in condizione di estrema povertà, impossibilitate a provvedere alle proprie esigenze per inabilità lavorativa totale o parziale, prive di sostegni parentali ed escluse dalla possibilità di percepire altri aiuti economici di natura assistenziale. 6

10.2 - Contributi straordinari e urgenti Contributi straordinari una tantum possono essere concessi a favore di persone o famiglie in stato di povertà e/o a rischio di esclusione sociale, per far fronte ad evenienze straordinarie tali da compromettere in modo grave la situazione sociale del nucleo. Tali interventi possono eccezionalmente essere erogati anche in deroga al minimo vitale. 10.3 - Contributi per interventi di sostegno personalizzato Nell ambito di progetti volti a migliorare le condizioni di vita, l integrazione e l'inclusione sociale di persone anziane e disabili, con significativa compromissione dell autonomia personale, possono essere erogati specifici contributi, in particolare attraverso l utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da appositi finanziamenti e in collaborazione con soggetti non lucrativi di utilità sociale, volti a garantire e promuovere: la mobilità e il trasporto per luoghi di cura, studio e lavoro; i servizi di sostegno familiare e l aiuto domiciliare; i soggiorni di sollievo; i servizi per la vita indipendente. 10.4 - Contributi per progetti di housing sociale Nell ambito di progetti di housing sociale, volti a favorire l inserimento/reinserimento abitativo di persone o famiglie in situazione di grave disagio/esclusione sociale, possono essere erogati contributi finalizzati alla locazione della casa sotto forma di prestito sociale. Tale misura si intende integrativa e non sostitutiva di analoghe misure predisposte da altri enti pubblici o privati. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e, successivamente, comprovare con ricevute/attestazioni di pagamento la spesa sostenuta. La concessione del contributo, di importo massimo pari ad euro 2.500,00, è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico impegno per la restituzione, parziale o totale, del prestito nel quale devono essere esplicitati tempi e modalità del rimborso. 10.5 - Anticipo provvidenze economiche A favore di persone alle quali siano state concesse provvidenze economiche di natura assistenziale (es. pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento), in situazione di comprovata necessità economica, nel periodo intercorrente tra la concessione del beneficio e l effettivo inizio dei pagamenti, possono essere erogati contributi economici in forma di anticipo. Il beneficiario, o il delegato alla riscossione/erede, dovrà sottoscrivere formale impegno alla restituzione dei contributi percepiti. Il rimborso dovrà essere effettuato in un unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell ente erogatore. Art. 11 - Commissione Tecnica Le richieste di contributo economico in deroga ai limiti previsti, le istanze di contributi straordinari e urgenti, nonché le richieste di contributo per progetti di housing sociale e di anticipo provvidenze economiche, sono valutate da una apposita Commissione Tecnica costituita nell ambito del Settore Servizi Sociali, presieduta dal Dirigente (o suo delegato) e composta dai responsabili dei servizi e degli uffici in relazione alle diverse aree di intervento. Coadiuva i lavori della Commissione un segretario. La Commissione si riunirà con frequenza almeno bimestrale. 7

Art. 12 Modalità di erogazione Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario o suo delegato. Può altresì essere erogato per il tramite di associazioni di volontariato esclusivamente per la realizzazione di progetti di sostegno della persona e/o del nucleo familiare che inoltrano la richiesta di assistenza economica, congiuntamente definiti. 8

CAPO III CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE Art. 13 - Caratteristiche e finalità Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad una famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui necessita (art. 2 c. 1 Legge 184/1983 e s.m.i.). I Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglia affidataria (art. 5 c. 4 Legge 184/1983 e s.m.i.) con la finalità di: sostenere e supportare concretamente le famiglie affidatarie in tale non facile percorso; riconoscere il valore sociale del loro intervento. Art. 14 - Destinatari Destinatarie del contributo sono le famiglie affidatarie per tutta la durata del progetto di affido familiare. Art. 15 - Ammontare del contributo L ammontare del contributo mensile per le famiglie affidatarie è differenziato in relazione alle diverse tipologie di affido come di seguito indicato: Affido etero-familiare 444,00 Affido a parenti 295,00 Affido di minori con disabilità 664,00 Affido diurno 295,00 Affido diurno di minori con disabilità 444,00 Il contributo d affido prescinde dalla situazione reddituale e patrimoniale posseduta dalla famiglia affidataria. Possono essere riconosciuti contributi economici aggiuntivi in caso di spese straordinarie, preventivamente concordate nell ambito del progetto individuale, dietro presentazione di opportuna documentazione delle spese effettivamente sostenute. Gli importi dei contributi d affido sono aggiornati annualmente su base Istat, con riferimento all incremento dei prezzi al consumo per le famiglie, mediante provvedimenti dirigenziali. 9

CAPO IV EROGAZIONE DI BORSE LAVORO NELL AMBITO DI PERCORSI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO Art. 16 - Caratteristiche e finalità La borsa lavoro è una misura economica atta a sostenere persone in situazione di difficoltà/svantaggio durante lo svolgimento di un percorso di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo, volto a promuovere e facilitare l inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. All interno del progetto individualizzato di integrazione socio-lavorativa la borsa lavoro si configura quale strumento educativo atto a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l autostima. Tali tirocini sono promossi dai Servizi Sociali competenti dell Ambito Territoriale, anche su proposta e in raccordo con i Servizi Psichiatrici, in collaborazione con datori di lavoro pubblici e privati secondo le modalità e per la durata previste dalla normativa in vigore (art. 18 Legge 196/97 DM 142/98). Art. 17 - Destinatari Possono essere inserite in percorsi di tirocinio di formazione e orientamento lavorativo persone disabili, persone in situazione di dipendenza, detenuti ed ex-detenuti, persone con patologie psichiatriche, persone in situazione di grave marginalità sociale. Art. 18 - Ammontare delle borse lavoro L importo massimo delle borse lavoro è definito in euro 450,00 mensili. L ammontare delle singole borse lavoro è definito in fase progettuale in relazione al monte ore di impegno lavorativo previsto. Art. 19 - Modalità di erogazione La borsa lavoro è mensilmente erogata in misura proporzionale alle effettive presenze nel mese precedente. Può essere sospesa nel caso di ingiustificato abbandono del tirocinio. 10

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Modalità organizzative per l erogazione degli interventi Tutte le richieste in ordine alla concessione dei benefici di cui al presente Regolamento devono essere presentate, al Servizio Sociale, mediante la modulistica appositamente predisposta e corredate dalla relativa documentazione. L erogazione dei contributi e degli altri benefici economici è disposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili in base agli stanziamenti di bilancio, mediante provvedimenti dirigenziali. Revisione soglie economiche e importo dei contributi massimi Gli importi massimi dei contributi erogabili, unitamente alle soglie economiche di accesso ai benefici, sono periodicamente aggiornati con provvedimenti della Giunta Comunale. Sono invece rideterminati annualmente con provvedimento dirigenziale: l importo del minimo vitale (art. 7) l importo dei contributi d affido (art. 15). Revisione del Regolamento a seguito di innovazioni legislative A seguito di innovazioni legislative regionali e nazionali si procederà ad integrare o modificare il presente Regolamento con apposito provvedimento, che preveda il suo stesso iter di approvazione. Abrogazione di norme Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 11