PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444



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PS5100 - ITI IMPERA-CORSI DI FORMAZIONE Provvedimento n. 24444 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professor Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Sig.ra Silvia Vergnano, titolare dell Istituto Iti Impera di Silvia Vergnano (di seguito anche Iti Impera o Istituto ) in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L impresa individuale è attiva nel settore della formazione e dell aggiornamento professionale dal 1978 con la denominazione Istituto Iti Impera Buccini S.a.s. e risulta essere stata costituita nella forma di ditta individuale il 1 settembre 2012 subentrando all Associazione Culturale Istituto Iti Impera. Dai dati contabili forniti dalla Parte, nel 2011 l Istituto ha realizzato un fatturato di circa 45.000 euro 1. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nella diffusione, attraverso il proprio sito internet, di informazioni ingannevoli in merito ai corsi di formazione professionale offerti dall Istituto. 3. In particolare, sotto la voce Chi ci riconosce appare l affermazione La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte riportata sia nella versione del sito internet vigente al momento della richiesta di intervento, www.itiimpera.it, che nella versione rinnovata del sito www.imperaformazione.it, che indurrebbe i consumatori a credere che i corsi di formazione proposti dall Istituto godano, contrariamente al vero, del riconoscimento della Provincia di Torino e/o della Regione Piemonte. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, sulla base della segnalazione della Provincia di Torino Area Istruzione e Formazione Professionale pervenuta il 26 ottobre 2009 2, nonché dei rilievi del sito www.itiimpera.it (in particolare della pagina web http://www.itiimpera.it/chisiamo.htm) svolti dall ente segnalante in data 15 ottobre 2009, e del sito internet www.imperaformazione.it (con riferimento alla pagina http://www.imperaformazione.it/sito_html5/chisiamo.php) svolti d ufficio in data 28 dicembre 2012 3, in data 20 febbraio 2013 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio PS5100 per possibile violazione degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo 4. 5. Contestualmente all avvio del procedimento è stato richiesto al professionista, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell articolo 15, del Regolamento, di fornire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. Sono state altresì richieste al professionista, ai sensi dell articolo 12, comma 1, del Regolamento, alcune informazioni ai fini della valutazione della pratica. 6. Nelle date del 6 marzo 5 e del 3 giugno 2013 6 la Parte ha trasmesso memorie difensive, con allegata documentazione. 1 [Doc. 13 del fascicolo istruttorio.] 2 [Doc. 1.] 3 [Doc. 3.] 4 [Doc. 4.] 5 [Docc. 5 e 6. ] 6 [Doc. 12.]

7. Nelle date del 14 marzo 7, del 29 maggio e del 3 giugno 2013 8 sono state effettuate ulteriori rilevazioni d ufficio dal sito internet www.imperaformazione.it. 8. Il 24 maggio è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 9. Nella propria segnalazione la Provincia di Torino Area Istruzione e Formazione Professionale ha evidenziato che, pur essendo privo di qualsivoglia riconoscimento o accreditamento presso la Provincia o la Regione, il professionista promuove corsi di formazione professionale ovvero master asserendo che gli stessi sono finanziati o riconosciuti dagli enti territoriali provinciale e regionale e che alla loro conclusione vengono rilasciati titoli di studio e attestati di specializzazione con certificazione delle competenze acquisite. In realtà, tali corsi non sono oggetto di finanziamenti e riconoscimenti di alcun genere da parte della Provincia di Torino e gli attestati rilasciati al termine dei percorsi formativi non hanno alcun valore legale, salvo gli aspetti legati alla patente informatica UE. 10. In proposito, alcuni mesi prima dell invio della denuncia (2009) la Provincia di Torino e la Regione Piemonte hanno sospeso l Istituto Iti Impera Buccini S.a.s, con sede in Torino, piazza Statuto 17, dall elenco dei soggetti abilitati a svolgere corsi di formazione che rilasciano qualifiche professionali o attestati di specializzazione riconosciuti da tali enti. La Provincia ha inoltre fatto presente che tra l Associazione Culturale Istituto Iti Impera, oggetto della denuncia, e l Istituto Iti Impera Buccini s.a.s., oggetto della sospensione da parte dei due enti, sul piano sostanziale non vi sarebbe soluzione di continuità. 11. Con lettera del 20 ottobre 2009, inoltre, la Provincia di Torino ha diffidato l (allora) Associazione ITI Impera dal far riferimento, nel promuovere i propri corsi e i relativi titoli di studio, a riconoscimenti da parte della stessa Provincia e dall utilizzare, a tal fine, il proprio nome e/o logo. 12. Dai rilievi svolti d ufficio il 28 dicembre 2012 9 emerge che la dicitura La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte presente sul sito dell Istituto nella versione pubblicata il 15 ottobre 2009, all interno della pagina web http://www.itiimpera.it/chisiamo.htm - compare anche nella nuova versione del sito internet dell Istituto (www.imperaformazione.it), sotto la voce Chi ci riconosce, alla pagina http://www.imperaformazione.it/sito_html5/chisiamo.php, accessibile tramite il link Chi siamo, riportato in un riquadro a sinistra della home page del sito. 13. Tale dicitura è risultata presente in quest ultimo indirizzo web fino al 3 giugno 2013 10. In tale data, come confermato dal professionista nella propria memoria 11, la citata espressione risulta esser stata rimossa. 3) L onere della prova ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento 14. Ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell articolo 15 del Regolamento, contestualmente alla comunicazione di avvio è stato richiesto al professionista di fornire prove sull esattezza del messaggio pubblicitario oggetto di istruttoria, producendo, in particolare, documentazione idonea a dimostrare la veridicità dell affermazione secondo cui l Istituto e l offerta formativa erogata da quest ultimo sono riconosciuti dalla Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte 12. 15. In allegato alle memorie prodotte nel corso del procedimento il professionista ha prodotto: 1) copia di attestati di qualifica professionale rilasciati dall Istituto del 2008 e 2009 e di un volantino del 2006 ove compaiono legittimamente, tra gli altri, il logo della Regione Piemonte, nonché il logo e il timbro della Provincia di Torino 13 ; 2) schermate tratte dalla precedente versione della home page del sito internet www.itimpera.it ove sono riportati i loghi dei due enti 14, la dicitura Attestato rilasciato dalla Provincia di Torino su delega della Regione Piemonte (articolo 14 L.R. 845/78 articolo 24 L.R. 63/95 articolo 22 L.R. 56/87) 15 ; 3) copia del volantino pubblicitario attualmente in diffusione e dei programmi dei corsi di formazione professionale offerti che non contengono più le diciture contestate 16 ; 7 [Doc. 7.] 8 [Doc. 10.] 9 [Doc. 3.] 10 [Doc. 11.] 11 [Doc. 12.] 12 [Alla Parte è stato chiesto di dimostrare, in particolare, di dimostrare: 1. l effettivo riconoscimento, di Iti Impera e dell attività formativa svolta, da parte della Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte ; 2. l iscrizione di Iti Impera nell elenco degli enti abilitati a svolgere corsi di formazione che rilasciano qualifiche professionali o attestati di specializzazione riconosciuti dalla Provincia di Torino e/o dalla Regione Piemonte.] 13 [Doc. 5, all. 1.] 14 [Doc. 5, all. 5.] 15 [Doc. 5, all. 6.]

4) copia della domanda di iscrizione e delle condizioni generali, rispettivamente, del corso di Economia Aziendale, con data 20 settembre 2012, e del corso di MASTER DI SPECIALIZZAZIONE OPERATORE Paghe e Contributi, con data 17 novembre 2008 da cui si evince l avvenuta rimozione di ogni riferimento alla Provincia di Torino 17 ; 5) copia di attestati di profitto rilasciati dall Istituto 18. 4) Le argomentazioni difensive della Parte 16. In riscontro alle informazioni e ai chiarimenti richiesti dall Autorità nella comunicazione di avvio del procedimento, la Parte, nelle memorie prodotte nel corso del procedimento, afferma quanto di seguito sinteticamente esposto. 17. Come rappresentato nella memoria del 6 marzo 2013 19, Iti Impera avrebbe ricevuto l accreditamento da parte della Regione Piemonte nel 2003, con codice n. 343/001. I corsi sarebbero stati pubblicizzati sul sito internet della Provincia, sui volantini pubblicitari e sul sito internet dell Istituto, in tal caso corredati del logo della Provincia di Torino e della Regione Piemonte ed adeguatamente differenziati dai corsi privati non riconosciuti. 18. A seguito della sospensione dell accreditamento comunicata dalla Regione Piemonte l 8 ottobre 2009 - l Istituto non avrebbe più organizzato né pubblicizzato corsi riconosciuti o accreditati dalla Provincia di Torino né riportato tale referenza sugli attestati rilasciati dall Istituto. 19. Con specifico riferimento ai profili di contestazione, il professionista afferma che quanto riportato sul sito farebbe parte di un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti che nel tempo avrebbero riconosciuto la professionalità dell Istituto. 20. Secondo la Parte, la potenziale decettività della dicitura La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte sarebbe poi da escludere anche in ragione della scarsa rilevanza, sostanziale e formale, della stessa. Si tratterebbe infatti di un informazione non essenziale per le scelte economiche dei consumatori, riportata nella versione attuale del sito, dopo successivi link, senza particolare evidenza grafica e non corredata dai simboli della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. 21. Nella memoria conclusiva del 3 giugno 2013 20 il professionista fa presente di non aver tratto alcun beneficio di tipo economico (anche in termini di numero di iscrizioni ai corsi) o pubblicitario dalla citata dicitura. 22. Con riguardo al potenziale grado di offensività della pratica commerciale in esame la Parte eccepisce che internet, quale strumento di comunicazione, avrebbe una capacità di diffusione e di penetrazione limitata rispetto alle forme più tradizionali (quali la stampa, la TV, la radio e le affissioni). Il target di riferimento sarebbe poi costituito secondo il professionista da consumatori avveduti, avvezzi all uso di internet e dunque in grado di percepire con maggiore facilità l oggetto e il contenuto dei servizi offerti. 23. Dal 2009 (anno della revoca dell accreditamento) ad oggi, inoltre, nessun consumatore avrebbe mai lamentato di essere stato indotto in errore circa l accreditamento della scuola o il riconoscimento degli attestati da parte della Provincia di Torino. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 7 giugno 2013 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 8 luglio 2013 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la persistenza fino al mese di maggio 2013 nel sito web della frase contestata Chi ci riconosce La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte, risulta idonea a indurre in errore i consumatori riguardo alla qualità e alle caratteristiche dell attività svolta dal professionista; - il messaggio contiene dati relativi al servizio pubblicizzato che sono risultati non corrispondenti al vero. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 25. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione da parte di Iti Impera, tramite il proprio sito internet, di un messaggio pubblicitario con il quale, per le affermazioni riportate, il professionista ha indotto i consumatori a credere, contrariamente al vero, che l Istituto e l attività formativa pubblicizzata godessero del riconoscimento della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Tale condotta si è concretizzata, in particolare, nell aver mantenuto presente, all interno del sito web dell Istituto, sotto la voce Chi ci riconosce, la dicitura La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte, anche successivamente alla revoca da parte 16 [Doc. 5, all. 9 e 11.] 17 [Doc. 5, all. 12.] 18 [Doc. 5, all. 13.] 19 [Doc. 5.] 20 [Doc. 12.]

della Provincia di Torino e della Regione Piemonte di qualunque accreditamento e riconoscimento nei confronti dell Istituto di formazione e della relativa attività formativa. 26. La sospensione dell accreditamento, come indicato dalla stessa Parte, è stata disposta con comunicazione della Regione Piemonte dell 8 ottobre 2009, a cui avrebbe fatto seguito, con atto del 20 ottobre 2009, la diffida da parte della Provincia di Torino. 27. Sul punto, la Parte non ha fornito, in riscontro all incombente istruttorio, alcun documento idoneo a dimostrare l attualità dell accreditamento dei corsi di formazione offerti e, pertanto, l esattezza del messaggio oggetto del procedimento. 28. Nessuno dei documenti prodotti dal professionista in riscontro all incombente istruttorio, infatti, risulta idoneo a dimostrare che la Parte o i corsi di formazione pubblicizzati godevano, durante tutto il periodo in cui la dicitura La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte ha trovato diffusione tramite il sito dell Istituto (quantomeno dal 15 ottobre 2009 al 3 giugno 2013), sotto la voce Chi ci riconosce, dell effettivo riconoscimento/accreditamento da parte della Provincia di Torino o della Regione Piemonte. 29. Con riguardo al persistere della citata dicitura anche in un periodo in cui l Istituto era pienamente consapevole di non disporre di alcun accreditamento e riconoscimento provinciale e regionale, la Parte si è limitata a dichiarare che l affermazione in esame [pur comparendo sotto la voce Chi ci riconosce ] farebbe parte di un elenco esemplificativo e non esaustivo di riferimenti a soggetti che nel tempo avrebbero accordato la loro fiducia all Istituto e che il permanere [mai contestato dalla Parte] di detta dicitura all interno del sito internet della scuola avrebbe come mero fine quello di dimostrare la professionalità e competenza dell Istituto, con evidente riferimento a situazioni passate. 30. Alla luce di quanto esposto e della documentazione prodotta dalla Parte, l onere probatorio incombente sul professionista non risulta essere stato assolto. Ciò è sufficiente a considerare il suddetto dato [l affermazione La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte ] inesatto, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo. 31. Tale conclusione risulta, invero, pienamente confermata tanto dalla documentazione allegata dalla Provincia di Torino in sede di richiesta di intervento, quanto dai documenti e dalle memorie prodotte dallo stesso professionista, ove l Istituto conferma il permanere della dicitura in esame all interno del proprio sito internet fino al 3 giugno 2013, sebbene il riconoscimento ivi citato non fosse più attuale. 32. In ogni caso, prive di pregio risultano le argomentazioni difensive dedotte dal professionista a sostegno della non decettività della dicitura in esame e dello scarso impatto che la stessa avrebbe avuto sulle scelte economiche dei consumatori. 33. In proposito si osserva che la permanenza sul sito della dicitura contestata, tale da far credere che essa avesse una valenza attuale anche in un periodo in cui, in realtà, l Istituto non godeva di alcun riconoscimento da parte di Provincia e Regione, è un chiaro riscontro probatorio della decettività del messaggio pubblicitario oggetto dell istruttoria. Né appare condivisibile quanto asserito dal professionista circa il carattere storico dell affermazione, posto che la dicitura in esame giova ribadirlo compare all interno del paragrafo Chi ci riconosce (e non, ad esempio, Chi ci ha riconosciuto ). 34. Parimenti priva di pregio, ai fini di una decisione commerciale consapevole, risulta l eccepita possibilità per i consumatori di acquisire, all atto dell iscrizione, ulteriori informazioni in merito alla natura dei corsi offerti dall Istituto e al loro riconoscimento. Come è noto, infatti, per consolidata prassi dell Autorità confermata da copiosa giurisprudenza amministrativa, l ingannevolezza di un messaggio non può essere esclusa in ragione del fatto che il consumatore, prima della stipula del contratto, e dunque ad effetto pubblicitario avvenuto, possa conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano 21. 35. Appare peraltro indiscutibile che internet rappresenti, allo stato, il principale strumento di informazione per i consumatori e di marketing commerciale per le aziende 22. 36. Ai fini della valutazione sulla scorrettezza della pratica in esame, irrilevante è poi la circostanza dedotta in maniera generica e comunque indimostrata dalla Parte di non aver tratto in concreto alcun beneficio economico dal vantato accreditamento dei propri corsi, tenuto conto che per l accertamento della scorrettezza di una condotta non è necessario dimostrare che essa abbia avuto una concreta attuazione pregiudizievole (per le ragioni dei consumatori), quanto piuttosto una potenziale lesività 23. 37. Alla luce di tutto quanto esposto, il messaggio diffuso dall Istituto Iti Impera risulta ingannevole in quanto, con l affermazione La Provincia di Torino per i corsi effettuati su delega della Regione Piemonte, riportata sotto la voce Chi ci riconosce (presente, nella versione del messaggio oggetto della denuncia alla pagina web http://www.itiimpera.it/chisiamo.htm e, successivamente, nella versione rinnovata del sito, alla pagina 21 [Consiglio di Stato, sentenza n. 3511del 9 giugno 2011, Prezzi bloccati elettricità.] 22 [Tra le numerose pronunce sul punto, v. Tar Lazio, sentenze: n. 33355 del 10 novembre 2010, Pellicola microprismatica; n. 32371 del 20 settembre 2010, Free Tur; n. 8263 del 23 aprile 2010, Azienda energetica di Bolzano.] 23 [Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1813 del 24 marzo 2011; Tar Lazio, sentenze n. 1575 del 25 gennaio 2012, PS3805 Flycell Club Sms non richiesti; n. 2387 del 9 marzo 2012, Fmr- Art e ; n. 2734 del 22 marzo 2012, Acea attivazioni non richieste; n. 5101 del 5 giugno 2012, Win Rent - Contratto noleggio low cost; n. 9347 del 14 novembre 2012, Lauree Ese; n. 9349 del 14 novembre 2012, Immobiliare Priolo.]

http://www.imperaformazione.it/sito_html5/chisiamo.php), induce il consumatore medio a credere, contrariamente al vero, che l Istituto e l attività formativa offerta godono anche in un periodo in cui in realtà l Istituto aveva visto sospeso l accreditamento - del riconoscimento della Provincia di Torino e/o della Regione Piemonte. 38. In conclusione, la pratica commerciale in esame deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei corsi di formazione professionale offerti dal professionista e dei titoli rilasciati. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 39. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame, in particolare, della dimensione economica del professionista (che nel 2011 ha realizzato un fatturato di circa 45.000 euro). 42. Sotto il profilo della durata, dagli elementi agli atti risulta che il messaggio è stato diffuso almeno dal 15 ottobre 2009 al 3 giugno 2013. 43. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, e in particolare della dimensione economica del professionista, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Sig.ra Silvia Vergnano, in qualità di titolare dell impresa individuale Iti Impera di Silvia Vergnano, nella misura di 5.000 (cinquemila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei corsi di formazione professionale offerti e dei titoli rilasciati dal professionista e all attualità dell accreditamento da parte della Provincia di Torino e della Regione Piemonte; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Silvia Vergnano, in qualità di titolare dell impresa individuale Iti Impera di Silvia Vergnano, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che alla sig.ra Silvia Vergnano, in qualità di titolare dell impresa individuale Iti Impera di Silvia Vergnano, sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 (cinquemila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella