PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n
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1 PS ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTO il proprio provvedimento del 22 ottobre 2013, con il quale è stata deliberata l adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il professionista svolge attività di recupero e gestione di crediti insoluti e, dalla documentazione contabile fornita (stato patrimoniale e conto economico, alla data del 30 novembre 2013), si rileva un totale delle attività dello stato patrimoniale pari a euro circa ed un fatturato pari a euro circa. Agenzia delle Entrate, in qualità di segnalante. Federconsumatori, in qualità di segnalante II. LA PRATICA COMMERCIALE 1. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell inoltro, a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, di lettere di preavviso di esecuzione forzata. 2. Al riguardo, sono pervenute diverse richieste di intervento, in particolar modo da parte dell Agenzia delle Entrate e di un Associazione di consumatori, che lamentano il carattere ingannevole, intimidatorio ed aggressivo delle predette comunicazioni. 3. In particolare, tali comunicazioni, facenti riferimento ad un titolo esecutivo rappresentato da un ordinanza di ingiunzione senza fornire alcuna indicazione degli estremi del titolo del debito stesso, avvertono di un presunto inizio di un procedimento esecutivo avanti il tribunale competente per il pignoramento immobiliare e mobiliare rilevando che previo ordine del Tribunale, si procederà con l Ufficiale Giudiziario all asporto dei suddetti beni, se necessario con l intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di sua assenza. Tali comunicazioni, inoltrate da una società privata incaricata di attività di recupero crediti, sono impostate con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica. Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate da vari elementi: a) segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale ed il logo, che evoca quello della Repubblica; b) titolo del firmatario Il Direttore Ufficio Entrate ; c) riferimento al fatto che la comunicazione sarebbe effettuata ai sensi dell articolo 14 L. n. 890/82 (spettando solo all amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi di quella legge). Inoltre, sebbene il professionista si definisca come esattoria, esso non risulta compreso nell Albo istituito dall articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonché a quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 2 ottobre 2013 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio n. PS9042 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 5. In tale sede, veniva ipotizzata sia l ingannevolezza che l aggressività della predetta pratica oggetto di contestazione. In particolare, il comportamento descritto, rappresentato dall invio di preavvisi di esecuzione forzata redatti con le citate modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a
2 falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia degli atti di esecuzione indicati ed alla reale natura del professionista interessato. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. 6. Il professionista, in data 9 ottobre, 25 ottobre e 12 novembre 2013, ha depositato le proprie memorie difensive. 7. In data 22 ottobre 2013, è stata deliberata l adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, volta a sospendere l inoltro dei citati preavvisi. 8. In data 19 dicembre 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 9. Dalla documentazione agli atti si rileva, a fronte di quanto richiamato nelle lettere di preavviso inoltrate almeno da dicembre 2012 a dicembre , che il professionista - semplice società privata di recupero crediti non iscritta neppure ad UNIREC, Unione nazionale imprese a tutela del credito - ha reso noto che, con riferimento alle singole posizioni oggetto delle contestazioni mosse, i crediti sarebbero stati fondati, prevalentemente, su cartelle esattoriali Il professionista non ha fornito precisazioni e dettagli sugli Enti pubblici nonché sulle società che hanno conferito l incarico di recupero crediti, sulla tipologia specifica di tali crediti e sulle modalità di svolgimento del servizio (in nome e per conto del creditore, con esazione diretta, ecc.) né sulle provvigioni e remunerazioni percepite. 11. Si riporta, in calce, a titolo rappresentativo, copia di una lettera di preavviso di esecuzione forzata inviata dal professionista nel maggio Al riguardo, si rileva che il professionista ha modificato le comunicazioni diffuse da novembre 2013, a seguito del provvedimento cautelare adottato dall Autorità, sebbene limitatamente alla specifica Ufficio Entrate Roma, al titolo del firmatario ed al riferimento normativo indicato, sostituendo i primi due aspetti con le indicazioni Ufficio Atti e Responsabile Ufficio Atti e togliendo la citazione della legge. 1 [Cfr. doc. 1; 2; 6; 7; 12; 15; 17; 18.] 2 [Cfr. doc. 13.]
3 3) Le argomentazioni difensive del professionista 12. Il professionista, con memorie depositate il 9 ottobre, il 25 ottobre ed il 12 novembre 2013, ha rilevato che: - esso attiva, in esecuzione di un mandato, per l esercizio dell attività di recupero crediti per conto di privati ed enti pubblici. Dopo aver ricevuto incarico a riscuotere per conto terzi, viene inviata al debitore una prima diffida ad adempiere dove, dando atto del mandato ricevuto, si invita il debitore ad eseguire il pagamento. Solo di fronte al mancato positivo riscontro, viene inviato il c.d. Preavviso di Esecuzione, atto prodromico, per il creditore committente, all esercizio dell azione esecutiva, per la riscossione coattiva del credito;
4 - con i preavvisi in esame si richiede il pagamento al debitore, avvisandolo che perdurando nell inadempimento sarà azionata procedura giudiziaria per la riscossione coattiva del credito; - nella maggior parte dei casi l Ente committente è un Ente pubblico o esercente un pubblico servizio e le utilizzate espressioni tipiche dell amministrazione finanziaria pubblica risultano afferenti la natura del credito per il quale si agisce, rappresentando l esatta riproduzione del titolo e del contenuto della richiesta di pagamento: la cartella esattoriale, il verbale di accertamento di sanzione amministrativa, altro non sono che titoli opponibili al debitore; - anche l espressione ordinanza di ingiunzione non è utilizzata in modo improprio e il richiamo alla normativa codicistica per l esercizio dell azione esecutiva si appalesa come mera esplicazione di un potere/dovere nel rispetto degli obblighi informativi verso il destinatario debitore che viene così reso edotto dei titoli posti a fondamento della richiesta di pagamento oltre ad agire per l assolvimento degli obblighi assunti con il mandato; - è confutabile che il debitore creda di trovarsi di fronte ad una richiesta di pagamento formulata dall amministrazione finanziaria sia per l assenza, nella richiesta di pagamento, delle caratteristiche tipiche da cui è connotata una cartella Equitalia piuttosto che una intimazione di pagamento dell Agenzia delle Entrate, sia per l esatta indicazione del titolo e dei contatti sia telefonici che postali dove richiedere specifiche; - allo stesso modo, vanno respinte le accuse di voler apparire una Esattoria tenuta all iscrizione nell apposito albo, in quanto la società ha adottato la denominazione completa di Agenzia Riscossioni alias Esattoria nel rispetto dei principi sanciti dall articolo 2563 cc, e di riprodurre lo stemma della Repubblica quale proprio marchio o segno distintivo in quanto, a fronte del fatto che l emblema della Repubblica è caratterizzato da una stella bianca a cinque punte sovrapposta ad una ruota dentata d acciaio racchiuso da un ramo di quercia e da uno di olivo, il simbolo del professionista è la Dea Giustizia poggiata su due volumi che simboleggiano la legge racchiusa fra due rami che potrebbero essere di quercia. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 13. Preliminarmente, si osserva che le attività di recupero crediti sono valutabili come pratiche commerciali post vendita disciplinate dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali. Infatti, quando il consumatore ha un debito verso un professionista, il recupero di tale credito, sia a livello aziendale che svolto da parte di professionisti terzi, è comunque direttamente legato alla vendita/fornitura di prodotti/servizi. In relazione a tale qualificazione si vedano le Linee Guida della Commissione Europea di orientamento per l attuazione della Direttiva 2005/29/CE (doc. SEC 2009/1666) pubblicate il 3 dicembre Pertanto, anche l attività di recupero crediti svolta da apposite società specializzate (come nella fattispecie in questione) ricade nel campo di applicazione della citata Direttiva (trasposta in Italia negli artt del Codice del Consumo) e nell ampia definizione di pratica commerciale di cui agli artt. 18 e 19 del Codice del Consumo. 14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che, al fine di tentare di recuperare vari crediti, il professionista ha inoltrato, a diversi consumatori, lettere di preavviso di esecuzione forzata. 15. Il comportamento descritto, tuttavia, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto potendolo spingere, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. 16. Le lettere di preavviso sono impostate, infatti, con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica e, nella loro presentazione complessiva, appaiono ambigue, con riferimento alla reale natura del professionista interessato e caratterizzate da profili di aggressività. 17. Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate, nello specifico, dal combinato disposto dei segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale, unitamente alla specifica Ufficio Entrate Roma, e il logo, che può evocare quello della Repubblica, nonché dal titolo del firmatario Il Direttore Ufficio Entrate, volto a richiamare la sopracitata specifica. Inoltre, risulta anche ambigua la stessa citazione dell articolo 14 L. n. 890/82 in quanto spetta solo all amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi della norma in questione A tal proposito, si rileva che il professionista ha modificato le comunicazioni diffuse da novembre 2013, a seguito del provvedimento cautelare adottato dall Autorità, sebbene limitatamente alla specifica Ufficio Entrate Roma, al titolo del firmatario ed al riferimento normativo indicato, modificando i primi due aspetti e togliendo la citazione della legge. 19. Peraltro, anche con riguardo alla concreta portata ed efficacia degli atti di esecuzione indicati nei preavvisi di esecuzione - predisposti senza fornire alcuna indicazione degli estremi del titolo del debito stesso, precludendo ai consumatori la possibilità di individuare in concreto il credito a cui il preavviso si riferisce - il riferimento al fatto che si sia iniziato un procedimento esecutivo avanti il tribunale competente per il pignoramento appare fuorviante tenuto conto del fatto che il c.d. Preavviso di Esecuzione, come rilevato dallo stesso professionista, è solo un atto prodromico, per il creditore committente, all esercizio dell azione esecutiva, per la riscossione coattiva del credito e che con i preavvisi in esame si richiede il pagamento al debitore avvisandolo che perdurando nell inadempimento sarà azionata la procedura giudiziaria per la riscossione coattiva del credito. 3 [Cfr. doc. 1; 2; 6; 7; 12; 15; 17; 18.]
5 20. La condotta del professionista appare idonea a determinare, quindi, nel consumatore medio, un indebito condizionamento. Le lettere di preavviso, così come formulate, con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica e non da una semplice società privata di recupero crediti, sono idonee ad esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti economici. 21. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista, società privata incaricata di attività di recupero crediti, il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell attività svolta. 22. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta scorretta e, in particolare, aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati nonché aggressiva in quanto, mediante indebito condizionamento, idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 23. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 24. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 25. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare i preavvisi di esecuzione forzata, redatti con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica. 26. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere, almeno, da dicembre 2012 a dicembre Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di (diecimila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l inoltro delle richiamate lettere di preavviso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio; RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell offensività e delle caratteristiche della pratica commerciale di cui al punto II, che risulta protratta quanto meno fino al mese di dicembre 2013, e dei possibili effetti che la stessa può continuare a produrre nei confronti dei consumatori già destinatari della stessa, potendo essere ancora indotti a pagare, si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento, a cura e spese del professionista, ai sensi dell articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (diecimila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
6 telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DISPONE a) che la società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l., pubblichi, a sua cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità: 1) il testo dell estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento; 2) l estratto della delibera dovrà essere pubblicato una sola volta, entro trenta giorni dall avvenuta notificazione del presente provvedimento, sul quotidiano Il Resto del Carlino, in uno spazio corrispondente ad almeno un quarto di pagina; b) che la pubblicazione dell estratto della delibera dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'autorità di una copia originale di tale pubblicazione contenente l estratto della delibera pubblicato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella PS9042 ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI Allegato al Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro;
7 VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTO il proprio provvedimento del 22 ottobre 2013, con il quale è stata deliberata l adozione della misura cautelare, ai sensi dell articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI Agenzia Riscossioni Alias Esattoria Srl, in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il professionista svolge attività di recupero e gestione di crediti insoluti. Agenzia delle Entrate, in qualità di segnalante. Federconsumatori, in qualità di segnalante II. LA PRATICA COMMERCIALE 1. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell inoltro, a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, di lettere di preavviso di esecuzione forzata. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 15. Il comportamento descritto, tuttavia, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto potendolo spingere, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. 16. Le lettere di preavviso sono impostate, infatti, con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica e, nella loro presentazione complessiva, appaiono ambigue, con riferimento alla reale natura del professionista interessato e caratterizzate da profili di aggressività. 20. La condotta del professionista appare idonea a determinare, quindi, nel consumatore medio, un indebito condizionamento. Le lettere di preavviso, così come formulate, con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall amministrazione finanziaria pubblica e non da una semplice società privata di recupero crediti, sono idonee ad esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti economici. RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l inoltro delle richiamate lettere di preavviso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio; RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell offensività e delle caratteristiche della pratica commerciale di cui al punto II, che risulta protratta quanto meno fino al mese di dicembre 2013, e dei possibili effetti che la stessa può continuare a produrre nei confronti dei consumatori già destinatari della stessa, potendo essere ancora indotti a pagare, si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento, a cura e spese del professionista, ai sensi dell articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (diecimila euro);
8 c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).. DISPONE a) che la società Agenzia Riscossioni Alias Esattoria S.r.l., pubblichi, a sua cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità: 2) l estratto della delibera dovrà essere pubblicato una sola volta, entro trenta giorni dall avvenuta notificazione del presente provvedimento, sul quotidiano Il Resto del Carlino, in uno spazio corrispondente ad almeno un quarto di pagina;
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