REG. N. 88 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE



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REG. N. 88 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE Art. 1 Finalità, destinatari degli interventi economici soglie di accesso a) Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti nel Comune di Trezzo sull Adda che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni. b) Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati temporaneamente agli indigenti temporaneamente dimoranti non residenti nel Comune allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. L intervento in tale ipotesi è contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento dello stato di bisogno. Art. 2 Entità del contributo Per la quantificazione dell entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto: 1. dell entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall Amministrazione Comunale o da altri enti. 2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi. Art. 3 Tipologie di contributo L Amministrazione Comunale assegna contributi per quanto attiene alle finalità espresse nell art. 1 c. a) 1 nelle seguenti forme: 1. contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti; 2. contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale; 3. contributo con patto di restituzione; 4. contributi economici urgenti ad indigenti temporaneamente dimoranti previsti in particolare dagli artt. 9 e 59 della L.R. n. 1/1986, non residenti nel Comune; 5. contributi economici alle persone anziane od inabili ricoverate presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Anna Sironi di Trezzo sull Adda 6. contributi economici per l affido di minori a famiglie e comunità; 7. contributi a sostegno delle spese di trasferimento nell ambito della mobilità interna ERP; 8. Contributi ad integrazione della retta in strutture residenziali o semiresidenziali. 2 CONTRIBUTO ORDINARIO Art. 4 Oggetto del contributo Contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo garantito. Di norma tale contributo può essere erogato per un massimo di un anno ed è assegnato nell ambito di un progetto proposto dal Servizio sociale e condiviso dall utente. Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali e di pasti, rette o tariffe o potrà essere tradotto in erogazione gratuita di servizi socio-assistenziali ( pasti, SAD, trasporto, etc) Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto la quale le persone, residenti nel comune, sono incapaci di provvedere autonomamente a se stesse e al proprio nucleo familiare e sulle quali il Servizio Sociale comunale esprime la necessità di erogazione di un contributo. 1 Così emendato nella seduta del Consiglio comunale del 29.1.2008 2 idem, c.s.

Il Comune di Trezzo sull Adda stabilisce il valore economico ISEE del minimo garantito in. 6.000,00. Il limite previsto per l accesso al minimo garantito sarà rivalutato in base all adeguamento ISTAT. Art. 5 Valutazione dello stato di bisogno Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dell I.S.E.E. del richiedente e della sua famiglia anagrafica (D.lgs 31.03.1998 n. 109 s.m.i.); Art. 6 Protocollo di accesso Il contributo economico ordinario è assegnato all utente nell ambito di un progetto proposto dall assistente sociale e definito nel corso di un processo di aiuto. La persona interessata viene sentita, tramite un colloquio con l assistente sociale per: - approfondire la conoscenza della situazione; - verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario per superare le momentanee difficoltà in cui versa la persona o il nucleo famigliare Art. 7 Accesso al contributo ed entità del contributo dall assistente sociale in base ai limiti di accesso. L entità massima del contributo è determinata secondo la fascia ISEE di appartenenza e la tabella approvata annualmente dalla Giunta Comunale. CONTRIBUTO STRAORDINARIO Art. 8 Oggetto del contributo Si intende una somma di denaro per far fronte ad una spesa improvvisa, necessaria e straordinaria che compromette gravemente l equilibrio economico di un nucleo familiare che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni (spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venire meno di un congiunto per morte separazione abbandono). Si tratta pertanto di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa. Art. 9 Valutazione dello stato di bisogno e entita del contributo La persona interessata viene sentita in un colloquio con l assistente sociale per raccogliere gli elementi di necessità da riportare nella relazione per la richiesta di accesso al contributo, Art. 10 Accesso al contributo straordinario dal Responsabile di Settore, in base alla relazione dell Assistente Sociale nei limiti delle previsioni del P.E.G. CONTRIBUTO CON PATTO DI RESTITUZIONE Art. 11 Oggetto del contributo 1. Il contributo con patto di restituzione anche alla luce dell art 16 c.4 della L. 328/2000 può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in particolari e gravi difficoltà economiche per motivi contingenti. La condizione di bisogno viene verificata dall Assistente Sociale. 2. L utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Il funzionario responsabile provvederà all esazione delle somme dovute dall utente nei tempi e nei modi stabiliti dall impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di: riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino. prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura ecc.) nei confronti del cittadino esperire azione di rivalsa (in caso di decesso nei confronti degli eredi), secondo norma di legge, nel caso non ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino; Art. 12 Accesso al contributo ed entità del contributo dall assistente sociale in base ai limiti di accesso. Per l accesso a tale contributo il valore del minimo garantito viene elevato a +40%. L entità massima del contributo è determinata secondo la fascia ISEE di appartenenza e la tabella approvata annualmente dalla Giunta Comunale. CONTRIBUTO URGENTE PER INDIGENTI TEMPORANEAMENTE DIMORANTI Art. 13 Oggetto del contributo Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune. L erogazione può consistere in: a) acquisto di generi di prima necessità; b) buoni pasto; c) acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare; d) erogazioni di contributi economici in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti. Art. 14 Destinatari del contributo Sono destinatari del contributo gli indigenti temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. L intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è disposto con determinazione dalla Responsabile di Settore. Art. 15 Buoni e Voucher Al fine della migliore attuazione ed efficacia degli interventi, in linea con la normativa e la pianificazione sociale a livello nazionale/regionale/territoriale, potranno essere stabiliti anche a livello di gestione associata dei Servizi Sociali appositi criteri per la concessione di buoni o vaucher a cittadini bisognosi o ai loro familiari per il sostegno economico a interventi assistenziali anche della rete parentale o l acquisto di servizi sociali pubblici o privati nel territorio. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE ANZIANE O INABILI RICOVERATE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ANNA SIRONI DI TREZZO SULL ADDA Ai ricoverati presso la struttura protetta Anna Sironi di Trezzo sull Adda, il Comune riconosce un contributo sulla quota della retta di degenza. Art. 16 Destinatari del contributo Ai ricoverati presso la struttura protetta Anna Sironi di Trezzo sull Adda, il Comune riconosce un contributo sulla quota della retta di degenza.

Sono destinatari del contributo le persone anziane o inabili, residenti nel comune al momento del ricovero, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente. Saranno inoltre destinatari di tale contributo gli utenti che presenteranno regolare domanda di ammissione presso la struttura, ma saranno posti in lista di attesa per soprannumero e ricoverati temporaneamente in altra struttura similare in attesa di trasferimento. Art. 17 Protocollo di accesso La domanda di contributo può essere presentata da: 1) persona interessata al ricovero 2) familiari conviventi o parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile e che si siano resi garanti alla sottoscrizione della domanda di ricovero; 3) donatari beneficiati dalla persona interessata L erogazione del contributo comunale è condizionata alla sottoscrizione da parte dell assistito o degli obbligati agli alimenti, di apposita istanza e della sussistenza dei requisiti economici previsti. Art. 18 Entità del contributo La quota del contributo è determinata secondo la fascia di appartenenza I.S.E.E.P. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PRESTAZIONI COMUNALI) del nucleo familiare dell assistito. Le fasce I.S.E.E.P. vengono approvate con specifico atto dalla Giunta Comunale. L I.S.E.E.P. Il Comune di Trezzo ai sensi dell art. 59 comma 52 della legge 27 dicembre 1997 si avvale della facoltà di prevedere accanto all indicatore della situazione economica equivalente criteri ulteriori di selezione dei beneficiari delle prestazioni Il criterio di valutazione della situazione economica assunto è l l.s.e.e.p L I.S.E.E.P è calcolato a partire dalla certificazione I.S.E.E. e considerando il nucleo familiare costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica così come indicata dall art. 2, comma 2 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 Per provvedere al calcolo dell I.S.E.E.P. dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. ( pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie, ecc. ) gli eventuali contributi erogati ( contributo Regionale affitto ecc ecc) Ciò che risulta da questa somma sarà successivamente sommato all I.S.E. Il risultato sarà infine diviso per il coefficiente che risulta dalla scala di equivalenza in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Valore I.S.E.E.P. = I.S.E. + pensione di invalidita/ ind. acc. / rendite varie/contr. Aff./ ecc. ecc PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA Art. 19 Interventi economici per affido di minori a famiglie o comunità Per contributo economico per affido di minore a famiglie o comunità, così come previsto dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 si intende il sostegno economico, proposto dal Servizio Sociale, nell ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all educazione di minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia per disposizione dell autorità giudiziaria o a cui comunque la famiglia medesima non sia in grado di provvedere. Nel caso di affido a famiglie, il contributo consiste nell assegno mensile (pari alla pensione sociale) erogato direttamente alla famiglia affidataria. Nel caso di collocamento a Comunità, il contributo consiste nel pagamento della retta direttamente alla struttura.

Per quanto riguarda i soggetti e le modalità di determinazione si richiama integralmente il REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE COMUNI DEI DISTRETTI DEL VIMERCATESE/TREZZESE approvato con Del. C.C. n. 109 del 24.11.2000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO NELL AMBITO DELLA MOBILITÀ INTERNA ERP. Art. 20 Oggetto Con i seguenti articoli si intende disciplinare l accesso al contributo a sostegno delle spese sostenute nell ambito della mobilità interna ERP e i criteri di determinazione della sua entità e integrare quanto previsto dal art. 22 del regolamento n. 1 del 10 febbraio 2004 in materia di alloggi erp per assicurare che l attività amministrativa persegua i fini previsti dalla legge con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza. Art.21 Ambito di applicazione Per tutti gli adempimenti concernenti l erogazione del contributo per il sostegno alle spese sostenute per il trasferimento dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento. Art. 22 Requisiti per l accesso L accesso al contributo è consentito esclusivamente a coloro che abitano in unita abitative ERP sottoutilizzate e che si rendono volontariamente disponibili al cambio alloggio. Art. 23 Modalità per l accesso Il contributo deve essere richiesto mediante istanza al Servizio competente contestualmente alla consegna della dichiarazione di disponibilità al trasferimento in altro alloggio dimensionato alle necessità del Nucleo familiare. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la documentazione ISEE. Si precisa che il contributo viene erogato solo a consuntivo tramite fattura o ricevute di pagamento. Ove il richiedente dimostri di non possedere disponibilità adeguate può essere concesso un anticipo fino al 50% della spesa presunta. Art. 24 Entità del contributo La percentuale del contributo a sostegno del trasloco, le fasce ISEE di appartenenza e l entità del contributo saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.