VERBALE DI ACCORDO ii giorno 15 SÌ!), l9s2in Vicenza tra la BANCA POPOLARE VICENTINA rappresentata dal Direttore Generale Luciano Gentilini e dal Vice Direttore Centrale Aldo Fuochi e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba Cisl) la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac Cgil) la Rappresentanza Sindacale Aziendale dell unione Italiana Bancari (Uib Uil) premesso che: gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita di controllo a distanza dell attivita dei lavoratori, possono essere installati osservando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 1-e parti, con riferimento alla possibilita di accordo sindacale di cui all art. 4 delle Legge 20 maggio 1970 n. 300, convengono sull opportunita di realizzare, in materia, una disciplina al fine di garantire all Azienda di poter con certezza utilizzare i predetti impianti ed apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e nel contempo garantire i lavoratori dal controllo a distanza sulla propria attivita. si e convenuto quanto segue: Art. 1 CENTRALINI TELEFONICI a) La Banca Popolare Vicentina puo installare centralini telefonici che consentano la rilevazione automatica del traffico telefonico per essere utilizzati per la misurazione dei carichi delle linee, al fine di un razionale dimensionamento della rete telefonica aziendale nonche per il riscontro dei canoni SIP e per la corretta imp&~tazione analitica degli addebiti corrispettivi ai c.d. centri di costo ed alla clientela. a
b) La Banca Popolare Vicentina dichiara di non installare impianti, sistemi o programmi che realizzino il controllo a distanza dell attivita svolta dai singoli lavoratori. La Banca Popolare Vicentina potra installare impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni presso le seguenti aree: Borsa, Cambi, Oro, Titoli esteri, Tesoreria lire e valuta. La Banca Popolare Vicentina si impegna, al momento dell installazione degli impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni a rendere visibilr immediatamente gli apparecchi telefonici interessati. La Banca Popolare Vicentina potra installare impianti, sistemi e/o programmi per la registrazione delle conversazioni presso altre unita operative solo dopo previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo. c) La Banca Popolare Vicentina dichiara che non sara effettuata alcuna intrusione ad esclusione di quella a disposizione dei centralinisti segnalata, come noto, da un suono che mette sull avviso chi subisce l intrusione. d) Solo allo scopo di imputare correttamente i costi si possono rilevare, per il tramite di appositi apparecchi o sistemi/programmi, il numero totale degli scatti effettuati per singola chiamata anche disaggregato per tipologia (urbane, nazionali ed estere) e i relativi costi di telefonia, identificando i numeri telefonici aziendali chiamanti nonche i numeri chiamati per le sole telefonate nazionali ed estere. Nota a verbale Per telefonate nazionali si intendono quelle con prefisso diverso da 0444, 0424, 0445. e) Eventuali ascolti delle conversazioni registrate cosi come l accertamento dei numeri telefonici chiamati saranno fatti alla presenza del lavoratore interessato, il quale in caso di contestazione, potra farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. f) La Banca Popolare Vicentina fornira alla Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo un informativa sull identificazione dei c.d. centri di costo entro 12 mesi. Art. 2 TELECAMERE, CINEPRESE E APPARECCHIATURE CONSIMILI a) La Banca Popolare Vicentina, ogni qualvolta riterra opportuno installare all interno dei luoghi di lavoro telecamere, cineprese e apparecchiature consimili al fine di disincentivare il compimento di atti criminosi, a tutela dell incolumita individuale e/o del patrimonio aziendale, ne dara informativa preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del - presentei verbale dlaccordo. e~6fl,
b) Qualora dalla installazione delle predette apparecchiature derivi la possibilita di controllare l attivita dei lavoratori cio potra avvenire solo dopo previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo. c) La conservazione delle bobine e/o supporti magnetici la cui conservazione non potra durare oltre il periodo massimo di 12 mesi (oltre il quale dovranno essere distrutte o riutilizzate) dovra avvenire a cura del preposto all ufficio Sicurezza o del suo sostituto che, in caso di rapina, danneggiamento o altri eventi criminosi, potra consegnare i materiali prodotti o conservati non riprodotti alle forze dell ordine. Qualora la Banca avesse la necessita di prendere visione del materiale prodotto dovra darne comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo che potranno presenziare. d) Il preposto dell ufficio Sicurezza o opportunamente preavvisato, accornpagnera designato da ciascuna delle Rappresentanze firmatarie del presente verbale di accordo di posizionamenti dubbiosi. Art. 3 SISTEMI INFORMATIVI il suo sostituto, il rappresentante Sindacali Aziendali durante le verifiche a) Il sistema informativo adottato dalla Banca Popolare Vicentina introdotto per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, consente l individuazione dell operatore che effettua ogni singola operazione e/o transazione attraverso l adozione di codici di accesso personalizzati, siano essi del tipo badge e/o parola chiave e/o codici alfanumerici. I codici di identificazione personali sono utilizzati per le seguenti finalita identificazione sulle registrazioni della Banca del dipendente che ha effettuato le singole operazioni al fine di individuare l autore di eventuali comportamenti contrari a norme giuridiche e/o norme interne alla Banca e non per attuare un controllo a distanza dell attivita dei lavoratori, in quanto l adibizione ai terminali rappresenta solo un aspetto della piu ampia operativita richiesta al dipendente; abilitazione del dipendente ad effettuare determinate transazioni,in relazione ai diversi livelli di responsabilita b) Le tessere magnetiche sono personalizzate. I dipendenti custodiscono i badges con il criterio della normale diligenza, in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del badge e fatto carico al dipendente di darne pronta comunicazione al Servizio Risorse Umane, anche al fine di ottenerne la sostituzione. In ogni caso il dipendente viene liberato di ogni responsabilita, per fatti connessi alle ipotesi sopra indicate intervenuti successivamente al momento in cui Pa&~L%
Saltuarie dimenticanze del badge non porteranno conseguenze ne sul piano operativo ne sul piano disciplinare. c) Nessun riepilogo potra essere effettuato per singolo operatore, ne del numero di operazioni, ne degli errori commessi, ne e tanto meno dei tempi impiegati nelle singole operazioni. Non saranno effettuate analisi o elaborazioni finalizzate ad ottenere quantificazioni per singolo codice personale o valutazioni qualitative del lavoro svolto da ciascun dipendente, e cio anche ai tini dell attribuzione della nota di qualifica annuale e del colloquio di valutazione. Sono ovviamente consentiti quei riepiloghi necessari unicamente alla quadratura ed al controllo. d) Le informazioni relative alla numerazione e alla totalizzazione delle singole transazioni per codice di identificazione personale saranno accessibili: 1. presso le singole unita produttive limitatamente, quanto prima, alle persone debitamente autorizzate dal Servizio Risorse Umane; 2. presso il Servizio Controlli e il Servizio Organizzazione solo per quanto attiene alle funzioni attribuite. e) La Banca conferma che non usufruira dell. utilizzo del codice di identificazione personale per effettuare valutazioni qualitative e quantitative in ordine alle prestazioni dei singoli dipendenti. f) La Banca Popolare Vicentina fornira, quanto prima, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo informativa dettagliata su tabulati prodotti che consentano l identificazione dei singoli operatori e la destinazione degli elaborati stessi. Art. 4 AREE PROTETTE a) La Banca Popolare Vicentina dichiara che per motivi di sicurezza e di tutela del patrimonio puo dotarsi di sistemi elettronici per l individuazione delle persone che accedono ad aree particolarmente riservate (aree protette). b) Alla data della firma del presente verbale di accordo le aree protette individuate sono le seguenti: Cassa Centrale, Centri di Elaborazione Dati, Archivio presso Altavilla e Dealing Room. c) La Banca fornira un informativa preventiva circa 1 ubicazione e la denominazione delle eventuali variazioni inerenti le aree protette. d) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo potranno accedere alle aree riservate previa segnalazione dei propri rappresentanti, preventivamente designati, al preposto all Ufficio Sicurezza o al suo sostituto.
Art. 5 La Banca dara ai Responsabili di Dipendenza e di Ufficio e/o Servizio istruzioni conformi al contenuto del presente accordo e dara pure copia conforme al contenuto del presente verbale di accordo. Art. 6 Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Accordo potranno avvenire solo previa intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente verbale di accordo BANCA OPOLARE VICENTINA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELLA FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI ASSICURATIVI (FIBA CISL) RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO (FISAC CCIL)
RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE DELL UNIONE ITALIANA BANCARI (UIB UIL) I/avo