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Comune di Ronchis Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2010 N 00071 del Reg. Delibere Originale OGGETTO: Spese di accertamento e di notificazione delle violazioni del Codice della Strada. L'anno 2010, il giorno 06 del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: BIASUTTI Vanni Sindaco presente URBAN Orlando Assessore presente MANIERO Fabio Assessore assente PASCUTTO Maurizio Assessore presente GANI Angelico Assessore assente Partecipa il segretario comunale Sig. NADALIN dott.ssa Daniela. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BIASUTTI Vanni nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000. X FAVOREVOLE CONTRARIO Il Responsabile/Segretario Comunale NADALIN dott.ssa Daniela Il Segretario, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 - T.U. attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario Comunale NADALIN dott.ssa Daniela

Oggetto: Spese di accertamento e di notificazione delle violazioni del Codice della Strada. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che, a seguito dell espletamento delle funzioni istituzionali legate ai servizi di polizia stradale costituiti dall accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, di cui all art. 11, comma 1, lettera a), del vigente C.d.S., l ufficio di polizia municipale, nelle ipotesi di impossibilità degli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata, provvede alla notificazione delle stesse anche a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, in ossequio al disposto normativo previsto dall art. 201, comma 3, del codice stradale; ATTESO che il comma 4 del citato art. 201 stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione del verbale di contestazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la commessa violazione; RITENUTO di procedere all esame delle spese sostenute dall Amministrazione comunale che tenga conto dell effettivo gravame economico che incombe per il perfezionamento delle procedure conseguenti l accertamento e l elaborazione dei verbali per le infrazioni rilevate; CONSIDERATA, pertanto, la necessità, in relazione all incremento dei costi dei materiali e delle forniture dei servizi correlati alla gestione della formazione e notificazione dei verbali, di procedere ad un aggiornamento delle spese, poste a carico di ogni responsabile solidale e/o trasgressore, da indicare in ciascun singolo verbale di contestazione; RITENUTO che le spese di accertamento e di notificazione in parola si compongono delle seguenti voci, i cui rispettivi costi unitari sono quantificabili, riferiti a 2.400 verbali di contestazione corrispondenti alle consultazioni prepagate per le visure A.C.I.-P.R.A., mediamente come segue: Costo della visura di acquisizione dei dati del proprietario del veicolo alla banca dati A.C.I.-P.R.A.: Euro 0,54; Abbonamento ai servizi informativi ANCITEL: Euro 0,60; Costo del servizio di stampa dei verbali di contestazione: Euro 1,74; Costo di gestione del programma di formazione dei verbali C.d.S.: Euro 0,81; Costo del servizio di spedizione dei verbali di contestazione stampati: Euro 0,08; per una quantificazione media, tenuta in considerazione pure la spesa postale per la prima notificazione vigente al momento dell operazione di notifica (sostenuta in ogni caso da tutti i soggetti cui viene notificato il verbale di contestazione) di Euro 9,37. Altri costi aggiuntivi rappresentati da: Supporto cartaceo e nastri per stampanti; Videocassette per utilizzo del sistema di accertamento delle violazioni; Carta chimica per le riproduzioni fotografiche; Affrancatura della corrispondenza connessa a risposte o comunicazioni ai responsabili dell infrazione; Comunicazioni telefoniche e/o a mezzo fax connesse al servizio di verbalizzazione e notificazione, compreso quello di integrazione e controllo dei dati presso i Pubblici Registri Automobilistici provinciali, presso i Dipartimenti dei Trasporti Terrestri o presso gli uffici anagrafici dei vari Comuni; Stampati dei preavvisi di incorsa violazione; per una quantificazione media di Euro 1,63. DATO ATTO che l importo complessivo delle spese di accertamento e di notificazione, comprensivo di tutte le voci descritte al precedente capoverso, da indicare nel verbale di contestazione oggetto di notificazione a mezzo del servizio postale degli estremi delle violazioni alle norme del C.d.S., ammonta ad Euro 11.00;

RICHIAMATA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l art. 10, che al comma 1 stabilisce che anche i comuni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge, mentre al comma 2 prevede che al comune che vi provveda spetta da parte dell amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell interno e delle finanze; RICORDATO che il già menzionato art. 201, comma 3, del C.d.S. stabilisce che alla notificazione si provvede pure a mezzo dei messi comunali, con le modalità previste dal codice di procedura civile; CITATO il vigente art. 7, comma 6, della legge 20 novembre 1982, n. 890, per il quale se il piego postale non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto, l agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata; LETTO il successivo art. 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale se le persone abilitate a ricevere il piego postale, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo C.d.S.); RICHIAMATO il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; CITATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; LETTO lo Statuto di autonomia comunale; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 co. 1 ed il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, resi dal segretario comunale; CON voti unanimi resi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. 2. 3. di prendere atto della necessità di aggiornare l importo complessivo delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni alle norme del C.d.S., da porre a carico dei rispettivi responsabili, in ossequio al contenuto dell art. 201, comma 4, del codice, stante i maggiori costi che vengono sostenuti dall Ente, così come specificati in preambolo; di stabilire che l importo, da indicare in ogni verbale di contestazione delle infrazioni al codice stradale oggetto di notificazione a mezzo posta, sia quantificato in Euro 11,00; di dare atto che a carico del trasgressore e/o dell obbligato in solido cui vengano notificati gli estremi della violazione, nei casi previsti dagli articoli 7, comma 6, e 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ed integrazioni, siano poste le spese di spedizione postale, rispettivamente, della lettera raccomandata e dell avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti al momento dell effettuazione dell operazione di notificazione; 4. di dare atto che nel caso di notificazione a mezzo messo comunale appartenente ad altra amministrazione comunale, siano poste a carico del soggetto destinatario del verbale di contestazione, oltre alle eventuali spese di spedizione postale della lettera raccomandata o della raccomandata con avviso di ricevimento, la somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell interno e delle finanze, vigenti al momento dell esecuzione dell operazione di notificazione. 5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, co. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente BIASUTTI Vanni Il Segretario Comunale NADALIN dott.ssa Daniela Certificato di Pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il 11/08/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 26/08/2010. Ronchis, li 11/08/2010 Il Responsabile della Pubblicazione SBAIZ Luigia Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 consecutivi dal 11/08/2010 al 26/08/2010. Ronchis, li 27/08/2010 Il Responsabile della Pubblicazione Comunicazione ai Capigruppo La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11/08/2010. Attestato di Esecutivita' Il provvedimento diventa esecutivo dal 06/08/2010. art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/2004 - Deliberazione non soggetta a controllo. Il Responsabile dell'esecutività SBAIZ Luigia