COMUNE DI BINAGO Provincia di Como REGOLAMENTO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI E SULLA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Binago, 20 maggio 2000 Pagina 1 di 6
INDICE TITOLO I DIRITTI DEGLI ANIMALI 3 ARTICOLO I - DIVIETI 3 ARTICOLO II SPETTACOLI CON UTILIZZO DI ANIMALI 4 TITOLO II PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 4 ARTICOLO III ANAGRAFE CANINA 4 ARTICOLO IV OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI 5 ARTICOLO V SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI 5 ARTICOLO VI SANZIONI E NORME FINALI 6 Pagina 2 di 6
TITOLO I DIRITTI DEGLI ANIMALI ARTICOLO I - DIVIETI 1. E vietato abbandonare animali sul territorio del Comune; 2. È vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari o alle autorità competenti, a cui dovranno essere consegnati animali in stato di pericolo eventualmente catturati da privati cittadini, ed alle Associazioni Zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalla legge. 3. È vietato usare violenze nell addestramento di cani ed altri animali per la guardia e per altri scopi. 4. È vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie od in altre condizioni comunque incompatibili con la loro natura, nonché privi dell acqua e del cibo necessari. 5. È vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata alle avversità climatiche ed atmosferiche; la corretta custodia e detenzione dei cani in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia dotata d idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita in modo tale da risultare impermeabile/i all acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. Qualora singoli soggetti vengano tenuti a catena, quest ultima deve essere di lunghezza minima di metri 4 ed assicurata mediante anello scorrevole e cavo aereo di almeno metro 3. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza dl cavo e della catena senza alcun impedimento. 6. È vietato esporre nelle vetrine dei negozi, anche per fini commerciali, animali vivi ad esclusione degli acquari. 7. E vietato detenere animali acquatici ornamentali, anche a scopo commerciale, in condizioni non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. E vietato costringere alla convivenza nei medesimi spazi animali appartenenti a specie tra esse incompatibili. 8. E vietato trasportare animali sul territorio del Comune in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o altri danni fisici. Le condizioni di trasporto, oltre ad essere idonee per temperatura, aerazione e luminosità, dovranno in ogni caso prevedere uno spazio che permetta agli animali di mantenere la stazione eretta o il decubito. Qualora gli animali debbano essere custoditi sul mezzo per un tempo più lungo del trasporto vero e proprio occorre, oltre a fornire loro acqua e areazione necessari alle proprie esigenze fisiologiche, sistemare il veicolo al riparo dall eccessiva insolazione, temperatura elevate o ridotte, ecc.. Pagina 3 di 6
ARTICOLO II SPETTACOLI CON UTILIZZO DI ANIMALI 1 E vietato lo svolgimento sul territorio del Comune di spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino l utilizzo d animali secondo modalità contrarie alla loro etologia e dignità. 2 Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario 3 Nell insediamento sul territorio del Comune di mostre o spettacoli viaggianti con cani e gatti al seguito è obbligatorio osservare, oltre a quanto già previsto dal DPR 08/02/54, n.320, regolamento di polizia veterinaria e delle norme in materia di prevenzione dei maltrattamenti degli animali, dietro alle seguenti disposizioni: a) Ogni singolo animale dovrà essere accompagnato da una documentazione sanitaria comprovante gli interventi profilattici, eseguiti da non meno di 20 giorni, nei confronti di: cimurro, epatite, leptospirosi, gastroenterite, emorragica da parvovirus, rabbia ed echinococcosi, nel caso dei cani; panleucopenia, rinotracheite virale, infezione da calicivirus e rabbia nel caso dei gatti: b) Per motivi sanitari ed etologici non potranno far parte dello spettacolo viaggiante, né tantomeno essere esposti, cani e gatti d età inferiore a mesi sei; l eruzione dei quattro denti canini permanenti rappresenterà un elemento discriminante; c) È vietata l emissione di musiche od altri suoni a scopo d intrattenimento negli ambienti destinati all esposizione od al ricovero degli animali, che non abbiano carattere di puro messaggio urgente e limitato nel tempo; d) Almeno 15 giorni prima della data prevista per l arrivo dello spettacolo viaggiante, il Responsabile dovrà far pervenire al Comune e al Servizio veterinario dell ASL competente una dettagliata relazione tecnico descrittiva sulle caratteristiche della mostra o spettacolo, che preveda anche l impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti numeri 14/a, 14/b, 14/c, nonché l indicazione esatta dell arrivo sul territorio comunale; e) A corredo della relazione di cui sopra, il responsabile della manifestazione dovrà allegare dichiarazione di un medico veterinario libero professionista che s impegni a garantire l assistenza sanitaria degli animali al seguito della mostra o spettacolo viaggiante per tutto il periodo di sosta sul territorio del Comune TITOLO II PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ARTICOLO III ANAGRAFE CANINA 1 Presso l ufficio di vigilanza del Comune è istituito il servizio di anagrafe canina 2 Entro dieci giorni dalla nascita o dalla data di acquisto dell animale, il proprietario di un cane ha l obbligo di presentarsi presso l ufficio di vigilanza ai fini del censimento dello stesso, che avverrà con la compilazione del modulo di cui all allegato n.1 al presente regolamento. Copia del modulo sarà rilasciata al proprietario. Pagina 4 di 6
3 Contestualmente all assegnazione del codice di identificazione del cane previsto nel suddetto modulo, verrà consegnata gratuitamente una medaglietta che il proprietario o detentore dovrà sempre far portare al cane. 4 Ai sensi della L.R. N.30 del 08/09/87, il codice d identificazione assegnato dovrà essere fatto riportare indelebilmente sulla faccia interna della coscia o sul padiglione auricolare del cane entro sei mesi dalla data di assegnazione del codice, a cura del proprietario o detentore dell animale. 5 Il tatuaggio di cui al comma 3, deve essere richiesto previo appuntamento dal Servizio Veterinario dell A.S.L. competente o da veterinari liberi professionisti autorizzati. ARTICOLO IV OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CANI 1. Il proprietario di un cane o chi ne ha al momento il possesso o la custodia ha l obbligo di tenerlo al guinzaglio quando viene portato al di fuori della proprietà privata. Inoltre, nel caso di cani ritenuti di indole feroce e/o pericolosa, o anche solo di grossa mole, è d obbligo l uso della museruola. 2. Il proprietario di un cane o chi ne ha al momento il possesso o la custodia è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico le deiezioni del proprio animale. 3. Il proprietario di un cane o chi ne ha al momento il possesso o la custodia è responsabile dei danni che l animale potrebbe arrecare a cose o a persone 4. I cani a guardia delle case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti. Il proprietario deve evitare che nelle ore notturne rechino disturbo alla quiete pubblica. 5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. ARTICOLO V SERVIZIO COMUNALE DI ACCALAPPIAMENTO CANI 1 Il servizio di vigilanza comunale provvede al servizio di accalappiamento dei cani trovati vaganti. 2. Il cane accalappiato sarà portato per un tempo massimo di ore 24 presso un area comunale appositamente adibita per la custodia di animali abbandonati. 3. Ove possibile, il servizio di vigilanza provvederà ad avvertire il proprietario del cane affinchè provveda al recupero dell animale. Scaduto il termine di cui al comma precedente qualora il proprietario non abbia recuperato il cane o non sia stato Pagina 5 di 6
possibile da parte dell ufficio vigilanza rintracciare il proprietario, il servizio vigilanza darà avviso agli organi sanitari competenti affinchè il cane venga portato al canile. TITOLO III SANZIONI E NORME FINALI ARTICOLO VI SANZIONI 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento ed alle ordinanze emesse dal Sindaco per la sua esecuzione sono punite con una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000. 2 Si applicano inoltre le sanzioni accessorie facoltative della confisca e del riaffido nei casi più gravi o nel caso di ripetute violazioni. ARTICOLO VII NORME FINALI 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni della legge 14 agosto 1991 n. 281. 2) Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni previste dallo Statuto del Comune di Binago (ripubblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi). Pagina 6 di 6