REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO



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IMPIEGO PUBBLICO Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-11-2015, n. 24157 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. BANDNI Gianfranco - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sul ricorso 856-2015 proposto da: sentenza CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE SEPARATA DELL'IRSAP C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente dell'irsap e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINELLI MASSIMILIANO giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RUBINO GIROLAMO giusta delega in atti; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1880/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2014 R.G. N. 753/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'avvocato MARINELLI MASSIMILIANO; udito l'avvocato DI GIORGIO MONICA per delega orale RUBINO GIROLAMO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento 1 motivo, assorbito il resto. Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 14.10.14 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame del Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento, in liquidazione, Gestione separata dell'irsap, contro la sentenza 20.3.14 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l'illegittimità - per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 - del licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. C. S. con determinazione commissariale n. 117 del 21.8.12. Per la cassazione della sentenza ricorre detto Consorzio affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione 1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione del D.Lgs. n. 155 del 2001, art. 55, comma 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito conformemente alla regolamentazione interna dell'ente interessato, sia un collegio perfetto - cosa che il ricorso contesta, ritenendolo collegio imperfetto - e per aver ravvisato la nullità del provvedimento disciplinare per mancanza di rispetto della collegialità nonostante che il cit. comma 4 ricolleghi la decadenza dal potere disciplinare dell'ente alla sola violazione dei termini del procedimento.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 155 del 2001, art. 55 nella parte in cui ha ritenuto nullo il provvedimento disciplinare anche perchè adottato dall'organo di vertice del Consorzio anzichè dall'ufficio procedimenti disciplinari. Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione dell'art. 18 Stat., nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, per avere la gravata pronuncia ritenuto inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo dell'art. 18 Stat., che prevede, per meri vizi formali del recesso, la sola tutela indennitaria anzichè quella reintegratoria. Con il quarto motivo, in subordine, il ricorso chiede promuoversi questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, dell'art. 18, comma 7 Stat., nel testo introdotto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, ove interpretato come inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato. 2- Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per asserita omessa impugnazione di una delle rationes decidendi su cui si basa la gravata pronuncia, ossia l'avere il Commissario straordinario del Consorzio adottato la delibera di licenziamento dell'ing. C. S. che, invece, non era di sua competenza. E' pur vero che la sentenza ha espressamente condiviso l'assunto del primo giudice, secondo il quale l'ufficio per i procedimenti disciplinari sarebbe stato competente non soltanto ad istruire in forma collegiale il procedimento de quo, ma anche ad irrogare la sanzione. Ma contro tale affermazione è stato formulato uno specifico motivo - il secondo - di ricorso. 3- Il primo motivo è infondato, sia pure correggendosi ex art. 384 c.p.c., u.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale. In virtù del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2. Si tratta di norma imperativa. Come tale è espressamente definita dal precedente art. 55, comma 1. Sia le parti che la gravata pronuncia danno per pacifico che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Consorzio ricorrente ha una composizione collegiale, di tre membri. La Corte territoriale da atto - neppure ciò è controverso - che tutto il procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno controricorrente è stato

avviato, istruito e concluso (con la relazione finale indirizzata al Commissario straordinario) da un solo componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, vale a dire dalla dott.ssa S.. Sostiene parte ricorrente che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - in ciò non deve ravvisarsi alcuna violazione di legge, trattandosi di un collegio imperfetto. Ora, anche a voler in ipotesi concedere che tale collegio non sia perfetto e che, quindi, non necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i suoi componenti, deve osservarsi che, ad ogni modo, in nessun caso un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell'ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari. In proposito si deve condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 140 del 16.3.76), secondo cui un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità. Ne discende l'avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis cit., comma 4, con conseguente nullità - anche per ciò solo - del licenziamento disciplinare per cui è causa. Nè tale conclusione può essere inficiata dal rilievo che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 2, ult. periodo, stabilisce che "La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa". Invero, il fatto che la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall'azione disciplinare) per violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la violazione del successivo comma 4 non debba essere sanzionata con la nullità, noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità "salvo che la legge disponga diversamente" (art. 1418 c.c., comma 1). In altre parole, ben può la legge prevedere la decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis, comma 2 e, invece, la nullità per violazione del comma 4 dello stesso art. 55 bis (letto in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., comma 1). 4- La conferma della nullità del licenziamento disciplinare di cui si controverte assorbe la disamina dell'ulteriore motivo di nullità (oggetto della censura svolta nel secondo motivo di ricorso) ravvisato dalla gravata pronuncia (cioè l'essere

stato adottato il recesso da un organo - il Commissario straordinario del Consorzio - a tal fine incompetente). 5- Il terzo motivo è infondato, sebbene correggendosi ex art. 384 c.p.c., u.c. nei sensi che seguono la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale. E' pur vero che l'inequivocabile tenore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51 cpv. prevede l'applicazione anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato della L. n. 300 del 1970 "e successive modificazioni ed integrazioni", a prescindere dal numero di dipendenti. Dunque, è innegabile che il nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero di cui parla l'impugnata sentenza. Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18, comma 1 Stat., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge. Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 c.c., comma 1) e in tale novero rientra, come s'è detto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis cit., comma 4. La tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell'art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, e successive modificazioni, della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 o della procedura di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, e successive modificazioni). 6- I rilievi che precedono sul terzo motivo assorbono la questione di legittimità costituzionale ventilata nel quarto motivo, atteso che si è affermata l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 18 Stat. (sebbene nella forma della tutela reintegratoria). 7- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2015