Per verificare la rispondenza ad Euro 1, 2, 3, 4 o 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (V.9) della pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di nuovo modello formato A 4 denominato modello MC820F o TT820F) o nelle annotazioni riportate a pagina 2 della carta di circolazione (vecchio modello suddiviso in 6 pagine denominato MC804MEC). Qualora si tratti di una direttiva di aggiornamento, rispetto ad una direttiva base (es. 98/77/Ce rif. 98/69/CE B), occorre anche fare riferimento alle annotazioni riportate sulla pagina 3 della carta di circolazione (MC820F). Dal 1991 la Comunità Europea per regolamentare le emissioni di inquinanti dei veicoli a motore ha emanato diverse direttive in base alle quali vengono individuate le categorie che di seguito elenchiamo. Euro 1: nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l alimentazione ad iniezione. Euro 2: nel 1996 le case costruttrici sono state obbligate ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel. Euro 3: dal 1 gennaio 2001 le case costruttrici sono state obbligate all installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Euro 4: dal 1 gennaio 2006. Euro 5: Obbligatoria per vetture omologate da settembre 2009. Vetture diesel assoggettate a limite di 0,18 grammi per km (NOx), mentre i limiti per l'emissione del particolato passano a 0,005; per le auto a benzina il NOx è fissato a 0,60 grammi. 1 / 11
Euro 6: Obbligatoria per tutte le auto dal 2016. Riduzione fino a 80 mg degli ossidi di azoto e 170 mg quelle di THC e degli ossidi di azoto per motori diesel. La norma sarà applicabile a partire dal 1 settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1 settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli. Regole di certificazione (Euro 6): Le regole di certificazione Euro 6 sono contenute nel seguente Atto della CE: Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). Le auto prive di catalizzatore non rispettano alcuna normativa Euro. Per sapere a quale categoria appartiene un veicolo, occorre controllare sulla carta di circolazione i riferimenti che indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice. AUTOVEICOLI CON M.C.P.C. FINO A 3,5 TONNELLATE Euro 1 (immatricolati dopo il 01/01/1993) : 93/59 CEE 2 / 11
91/441 CEE 91/542 CEE EURO 2 (immatricolati dopo il 01/01/1997) : 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 91/542 CEE punto 6.2.1.B 98/77 CE E possibile trovare nella carta di circolazione le seguenti diciture : 3 / 11
96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36 96/37 96/38 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE 92/97/ CEE-94/12 CEE 96/20 CE 96/44 CE 96/20 CE 96/1 CE 96/20 CE-94/12 CEE 92/97/CE-96/69 CE 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE 4 / 11
96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE -95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE-96/69 CE-93/116 CE 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE CE 96/20-93116-96/69-95/56 1999/102/CE rif.96/69/ce 98/77/CE CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE 5 / 11
EURO 3 (immatricolati dopo il 01/01/2001) : 98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif.98/69 CE 2001/1 CE rif.98/69 CE 2001/27 rif.1999/96 CE riga A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 6 / 11
2003/76 CE A EURO 4 ( immatricolati dopo il 01/01/2006): NOTA i veicoli sono omologati Euro 4 solo se la direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B 98/69 CE B 98/77 CE rif. 98/69 CE B 1999/98 CE B 1999/102 CE B rif. 98/69 CE B 2001/1 CE rif. 98/69 CE B 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1 2001/100 CE B 7 / 11
2002/80 CE B 2003/76 CE B EURO 5 (immatricolati dopo 01/01/2008) : 99/96 fase III 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 8 / 11
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure riga C 2006/81/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 oppure riga C 2008/74/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 715/2007 e 692/2008 (Euro 5A) 715/2007 e 692/2008 (Euro 5 con dispositivo antiparticolato) EURO 6 (immatricolati dopo 01/01/2015 - obbligatoria dal 01/01/2016) : 715/2007*692/2008 ( Euro 6A ) 715/2007*692/2008 ( Euro 6B ) 9 / 11
MOTOCICLI E CICLOMOTORI: EURO 1 (omologati dopo il 17.06.1999) 97/24 CE EURO 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.06.2002, motocicli immatricolati dal 01.01.2003) 97/24 CE fase II 2002/51 CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A 10 / 11
EURO 3 (omologati o immatricolati dopo il 01.01.2006) 97/24 CE cap. 5 fase III 2002/51 CE fase B 97/24 CE rif. 2003/77/Ce fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 11 / 11