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- che ai sensi dell art. 4 comma 3 del decreto legislativo 130/2000 la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs 241/97 come modificato dal D.Lgs. 490/98, o direttamente all amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata o alla sede INPS competente per territorio; - che ai sensi dell art. 4 comma 4 del decreto legislativo 130/2000 i Comuni, i centri di assistenza fiscale, l Inps e le Amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; - che ai sensi dell art. 4-bis del decreto legislativo 130/2000 l Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro 10 giorni dal rilascio dell attestazione della presentazione, come previsto dal DPCM 18 maggio 2001, le informazioni contenute nella dichiarazione ad una apposita banca dati costituita e gestita dall INPS il quale calcola e rende disponibili agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, l indicatore della situazione economica equivalente di cui al citato decreto; - che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 e n. 155 del 6 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati; - CONSIDERATO - che in base all art. 3 comma 2 del DPCM del 18 maggio 2001 i Comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l assistenza necessaria per la corretta compilazione della stessa anche in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale; - che in data 20 giugno 2006 in Roma è stata stipulata apposita convenzione tra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il CAAF CISL. S.r.l.. Tale accordo è finalizzato alla realizzazione da parte di quest ultimo e dietro corrispettivo, di appropriato servizio di ricezione delle dichiarazioni uniche sostitutive e trasmissione in telematica, entro 10 giorni dei dati in esse contenuti, di rilascio delle relative attestazioni di avvenuta presentazione e di rilascio delle relative certificazioni agli interessati riportanti la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE secondo la procedura prevista dall allegato A al DPCM 18 maggio 2001; - che i Centri di Assistenza Fiscale, ferma restando la loro piena responsabilità verso il Comune e verso l utenza, possono avvalersi per lo svolgimento della loro

attività di Società di servizi, di cui all art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, con questi convenzionate; - che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell attestazione ISE/ISEE, intende affidare a terzi alcune attività connesse alla presentazione di tali domande; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO Il Comune affida alla Società lo svolgimento delle attività, meglio specificate nel successivo articolo 2, collegate alla presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, per la concessione delle prestazioni previste dagli articoli 65 e 66 della L. 448/98 e delle altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune. ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI La Società si impegna a svolgere le seguenti attività: a) Controllo, elaborazione ed invio all INPS per via telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica e consegna al Comune della certificazione riportante la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE; b) Verifica dell acquisizione da parte dell INPS relativa al calcolo dell indicatore della situazione economica; c) Determinazione del diritto e della misura dell assegno di maternità e/o del nucleo; d) Consegna al Comune (secondo modalità da concordare) dell elenco dei richiedenti gli assegni per consentire la comunicazione ai Cittadini della concessione o il diniego degli stessi; e) Archiviazione dei dati a disposizione del Comune a norma di legge. Inoltre la Società si impegna a comunicare al Comune gli indirizzi, i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici dove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione. Il Comune si impegna a: a) curare una diffusa e puntuale informazione delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e delle sedi della Società operative a tal fine, aggiornandole in base alle comunicazioni ricevute in merito; b) ritirare, controllare e far pervenire alla Società la documentazione per l elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche consegnate dai cittadini,nei

tempi e modi concordati di volta in volta con la Società salvaguardando le tempistiche e scadenze previste dalle norme vigenti, con lettera di accompagnamento e relativo n di protocollo indispensabile per la Società per la trasmissione dei mandati di pagamento; c) autorizzare con la sottoscrizione del presente atto, C.S.L. SRL CAAF CISL SRL all utilizzo della password fornita dall INPS per l invio telematico a tale ente dell esito dell istruttoria delle pratiche; d) fornire alla Società l eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle istanze per la concessione delle prestazioni sociali agevolate; e) adottare i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego delle prestazioni agevolate ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti; f) ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato la prestazione agevolata. ART. 3 RESPONSABILITA La Società garantisce tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti nell espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. ART. 4 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA Ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune e verso l utenza, la Società svolge le funzioni di cui alla presente convenzione tramite le strutture territoriali della Società CAAF CISL SRL - C.S.L. SRL Socio Unico Via Madama Cristina n. 50 Torino, Codice Fiscale 077713340011. ART. 5 VERIFICA ATTIVITA Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli delle attività svolte dalla Società. A tale scopo deve essere garantito l accesso alle informazioni necessarie all espletamento di tali verifiche.

ART. 6 TRATTAMENTO DATI Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. ART. 7 COMPENSI Per le attività previste dal presente accordo, il Comune corrisponde direttamente a C.S.L. SRL un compenso pari ad 14.00 + IVA per ogni pratica inviata al Comune. Il Comune liquida i suddetti compensi sulla base dell emissione di fatture Semestrali posticipate e supportate dall elenco delle domande effettuate per la concessione delle prestazioni sociali agevolate. Il pagamento deve essere effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. ART. 8 DURATA Il presente accordo ha validità annuale, dal 01/03/2011 al 31/12/2013, e si rinnoverà automaticamente. Qualora una delle due parti contraenti intenda recedere unilateralmente dal presente accordo, deve darne comunicazione all altra parte, tramite raccomandata A.R., almeno tre mesi prima dalla data in cui intende recedere. Qualora normative o atti regolamentari nazionali o regionali determinassero diverse modalità di convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per le attività oggetto del presente accordo, si fa riserva di addivenire alla rinegoziazione delle condizioni del presente accordo. ART. 9 GRATUITA DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO La Società non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l espletamento dei servizi oggetto del presente accordo, pena la risoluzione immediata dello stesso.

ART. 10 CONTROVERSIE Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza la Società dovrà eleggere domicilio legale nell ambito del Foro stesso. Viu 23/03/2011 Per il Comune per CAF CISL C.S.L. SRL Il Direttore Damiano Voto