INDICE. Art. 5 Verifica delle condizioni applicate dalla Cassa DD.PP e del Credito Sportivo



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ALLEGATO 1) CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO DI 2.000.000,00 DESTINATI A COPERTURA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI ANNO 2016 con ESTENSIONE AL 2017

INDICE Parte I Art. 1 Oggetto e valore dell appalto Art. 2 Condizioni Art. 3 - Restituzione della somme Art. 4 Modalità di stipula del contratto di mutuo Art. 5 Verifica delle condizioni applicate dalla Cassa DD.PP e del Credito Sportivo Art. 6 Modalità di erogazione dei mutuo Art 7 Oneri e Obblighi dell aggiudicatario e cauzione definitiva Art. 8 - Oneri e spese Art. 9 Controversie e Foro competente Art. 10 Rinvio ad altre norme Parte II Disposizioni regolatrici della gara Art. 11 - Requisiti delle imprese per l ammissibilità alla gara Art. 12 Cauzione provvisoria e soccorso istruttorio Art. 13 Modalità di valutazione delle offerte Art. 14 Contratto Stipula Mancata sottoscrizione 2

PARTE I Art. 1 Oggetto e valore dell appalto Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio finanziario e bancario per l acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di euro 2.000.000,00= (da perfezionarsi in più tranches entro il 31 dicembre 2016) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici nell anno 2016. E' prevista la possibilità di estensione per l'anno 2017. Il valore stimato massimo dell appalto è pari all ammontare presunto degli interessi per l intera durata del finanziamento, pari ad 697.810,40, ai sensi dell art 29 comma 12 a.2 del d.lgs. 163/2006 base calcolo mutuo tasso fisso durata 15 anni condizioni Cassa DDPP del 09/10/2015. Il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero. Art. 2 Condizioni Il finanziamento è regolato dall art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile. Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile e/o il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero dell Economie e delle Finanze. n. 82 del 3 aprile 2015 Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66. CONDIZIONI DELL OFFERTA MUTUO Euro 2.000.000,00 durata ammortamento anni: 10 (dieci), oppure 15 (quindici) in base all utilità economica dell opera pubblica oggetto di finanziamento Tasso variabile: Tasso nominale annuo (act/360) pagabile semestralmente dato dalla somma dell Euribor 6M e dello Spread. Convenzioni: following, unadjustedeuribor 6M: Euribor a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Spread: E' pari alla maggiorazione percentuale offerta in fase di gara, Tasso fisso: Tasso fisso nominale annuo (30/360) pagabile semestralmente, dato dalla somma dell Interest Rate Swap di riferimento* e dello Spread offerto in sede di gara. Convenzioni: following, unadjusted; Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. Durata: anni 10 (dieci), oppure 15 (quindici) in base all utilità economica dell opera pubblica oggetto di finanziamento; 3

Rinnovo: facoltà del Comune rinnovare il contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni e per un importo massimo di 2.000.000,00 sino alla data ultima del 31/12/2017, al fine di garantire la copertura di opere pubbliche e investimenti previste per l esercizio 2017 per ulteriori. CARATTERISTICHE Rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno; Decorrenza ammortamento: per i mutui erogati entro il 31 marzo l ammortamento decorerà dal 01 luglio successivo alla stipula del contratto di mutuo, mentre per quelli erogati dopo la data del 31 marzo l ammortamento decorerà dal 01 gennaio successivo alla stipula del contratto di mutuo; Il rimborso del capitale avverrà: nel caso di Regime Interessi a Tasso Fisso, in rate semestrali costanti a quota capitale crescente (c.d. Piano di Ammortamento Francese) ovvero, nel caso di Regime Interessi a Tasso Variabile, in rate semestrali a quota capitale costante (c.d. Piano di Ammortamento Italiano), entrambi pagabili semestralmente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno del periodo di ammortamento.); Possibilità di effettuare, senza che l Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall art. 119 comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall art. 3 comma 18 della Legge 350/2003; Estinzione anticipata mutui: nessuna commissione è dovuta nel caso di estinzione parziale o totale anticipata del mutuo, che potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso scritto raccomandato di almeno 30 (trenta) giorni; La seguente proposta non vincola il Comune di Forlì che si ritiene libero di non procedere all assegnazione del mutuo, dopo aver esaminato le offerte, qualora le risultanze non fossero conformi agli obiettivi dell Ente; Il Comune di Forlì si riserva altresì di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP. Credito Sportivo), qualora le condizioni di detti Istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall esito di gara. La presentazione dell offerta è vincolante per l Istituto di Credito offerente e comporta l accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel bando; Il Comune di Forlì sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riservala facoltà in virtù dell art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di affidare all aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all offerta presentata, fino ad un massimo coincidente con l importo del contratto. L istituto di Credito ha l obbligo di garantire le seguenti condizioni minime inderogabili delle quali, pertanto, dovrà tener conto nella formulazione dell offerta: Capitale Euro 2.000.000,00 frazionabile, da erogare in più mutui, a tasso fisso o variabile, per il finanziamento di investimenti specifici; 4

Tasso d interesse fisso annuo Tasso fisso nominale annuo (30/360) pagabile semestralmente, dato dalla somma dell Interest Rate Swap di riferimento (come meglio dettagliato all Art 11) e dello Spread offerto in sede di gara. Convenzioni: following, unadjusted; Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. Tasso d interesse variabile annuo Durata Tasso nominale annuo (act/360) pagabile semestralmente, dato dalla somma dell Euribor 6M e dello Spread offerto in sede di gara. Convenzioni: following, unadjusted Euribor 6M: Euribor a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di interessi di riferimento. anni 10 (dieci), oppure 15 (quindici) in base all utilità economica dell opera pubblica oggetto di finanziamento; Ammortamento n. 20 (venti), o 30 (trenta) rate semestrali posticipate (al 30/6 ed al 31/12 di ciascun anno), con inizio primo gennaio successivo alla data della stipula Interessi di preammortamento Commissioni di affranco Spese di istruttoria Garanzie Calcolati al tasso convenuto per il mutuo, soltanto sulle somme utilizzate prima dell inizio dell ammortamento; Nessuna commissione è dovuta nel caso di estinzione parziale o totale anticipata del mutuo, che potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso scritto raccomandato di almeno 30 (trenta) giorni; Nessuna in quanto gratuita; Delegazioni di pagamento da rilasciare ai sensi di legge (art, 206 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.); Validità dell offerta Fino al 31/12/2016. Rinnovo Clausola di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, sino alla data ultima del 31/12/2017, al fine di garantire la copertura di opere pubbliche e investimenti previste per l esercizio 2017 per ulteriori 2.000.000,00. 5

Art. 3 Restituzione della somme Ai sensi dell art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti, i mutui erogati entro il 31 marzo entreranno in ammortamento a partire dal 1 luglio successivo a quello della stipula del contratto, mentre per quelli erogati dopo la data del 31 marzo l ammortamento decorerà dal 1 gennaio successivo alla stipula del contratto di mutuo. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell ammortamento. Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 luglio o 1 gennaio successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi. Art. 4 Modalità di stipula del contratto di mutuo La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Comune indicante l importo esatto da finanziare, l indicazione specifica dell investimento e la corrispondente documentazione, nonché le altre attestazioni richieste dalla vigente normativa. Art. 5 Verifica delle condizioni applicate dalla Cassa DD.PP e del Credito Sportivo Effettuata l aggiudicazione, il Comune si riserva, ai sensi dell art 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006, l insindacabile facoltà di verificare, prima della stipula del contratto di mutuo, le condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti e del Credito Sportivo sui mutui a tasso fisso e variabile di uguale importo. Qualora le condizioni applicate dalla Cassa DD.PP. o dal Credito Sportivo risultassero più vantaggiose L amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare alla stipulazione del contratto stesso senza che l Istituto mutuante possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta e di acquisire il finanziamento presso la Cassa DD.PP. o il Credito Sportivo per quanto di competenza. Art. 6 Modalità di erogazione dei mutuo Gli importi dei mutui, una volta stipulato il contratto, dovranno essere erogati in unica soluzione con versamento presso la Tesoreria del Comune di Forlì non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell Istituto mutuante, dell atto di delega di pagamento notificato alla Tesoreria comunale secondo la vigente Convenzione di tesoreria. Art 7 Oneri e Obblighi dell aggiudicatario e cauzione definitiva L Istituto dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato. Stimato in 697.810,40 il valore complessivo annuo del contratto, l'appaltatore presenterà, all atto della stipulazione, idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale avente scadenza il 30 giugno 2017, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti e 6

dell eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall inadempimento degli obblighi contrattuali. In caso di estensione del contratto per l'anno 2017 l'appaltatore presenterà, all atto della stipulazione, una nuova polizza o provvederà ad adeguata estensione di quella già in essere. La cauzione di cui al precedente comma se presentata in forma di polizza fidejussoria deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Dirigente del Servizio Entrate tributarie, Bilancio e Investimenti Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell importo di cui al comma 1.. Il Comune di Forlì potrà rivalersi sulla cauzione per la: 1. copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore; 2. copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei Servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore; 3. risarcimento di ulteriori danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore. Art. 8 Oneri e spese Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali. Art. 9 Controversie e Foro competente Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Forlì. Art. 10 Rinvio ad altre norme Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELLA GARA Art. 11 - Requisiti delle imprese per l ammissibilità alla gara Alla gara possono partecipare unicamente le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 7

a) iscrizione CCIAA per attività inerenti l oggetto dell appalto oppure iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro per attività inerenti l oggetto dell appalto;; b) non essere in alcuna delle condizioni previste dall art. 38, comma 1, del D.Lgs 12/4/2006, n.163; c) autorizzazione ad esercitare l attività bancaria ed il credito delle opere pubbliche ai sensi degli artt. n. 10,13 e 42 del D.Lgs. n. 385/93, o di altre disposizioni degli stati membri: in particolare possedere l autorizzazione all attività bancaria di cui all art. 14 del D.Lgs. n. 385/93, ovvero analoga autorizzazione di altro Stato membro, (i sede di gara l'impresa deve indicare il numero di iscrizione all albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. stesso, ovvero analogo albo istituito presso gli Stati membri); g) aver effettuato il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell ANAC per l importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara ed inserire la relativa ricevuta fra i documenti di ammissibilità; h) essersi registrati nel sistema AVCPass ed aver acquisito il relativo PassOE, la cui stampa va inserita fra i documenti di ammissibilità. La verifica dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) avverrà attraverso l utilizzo del sistema AVCPass ove possibile;. In caso di partecipazione alla gara di concorrente con idoneità plurisoggettiva e di consorzio, tutti i sigoli soggetti devono devono possedere i requisiti sopra richiesti alle lettere a), b) e c). In caso di aggiudicazione ad un RTI, la mandataria deve impegnarsi a garantire il coordinamento della gestione del servizio ed effettuare direttamente almeno il 60% delle prestazioni relative ai servizi da erogare. Art. 12 - Cauzione provvisoria e soccorso istruttorio L'impresa che partecipa alla gara deve costituire un deposito cauzionale provvisorio avente tutte le caratteristiche indicate all art 75 del D.Lgs. 163/2006, riportate nel Disciplinare di gara, a garanzia della serietà della sua partecipazione e, in caso di aggiudicazione, dell'adesione alla stipula. La mancanza, l incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi presentati potranno essere sanate ai sensi dell art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista nel disciplinare di gara nella misura dell' uno per mille. 8

Art. 13 Modalità di valutazione delle offerte Il servizio oggetto dell'appalto è assegnato con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del medesimo Decreto Legislativo. Il valore stimato massimo dell appalto, come definito al precedete Art. 1, è pari all ammontare presunto degli interessi per l intera durata del finanziamento, pari ad 697.810,40, ai sensi dell art 29 comma 12 a.2 del d.lgs. 163/2006 base calcolo mutuo tasso fisso durata 15 anni condizioni Cassa DDPP del 09/10/2015. L'aggiudicazione avverrà a favore del al concorrente che avrà presentato, per ogni tipologia di tasso e di durata l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante. Il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso per ogni singola tipologia di seguito indicata, dando atto che le imprese potranno presentare offerta per una o più tipologie : TASSO FISSO *Tasso Fisso: Tasso fisso nominale annuo (30/360) pagabile semestralmente, dato dalla somma dell Interest Rate Swap di riferimento in base alla durata del mutuo e dello Spread offerto in sede di gara. Convenzioni: following, unadjusted; Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. DURATA Tasso di Riferimento TASSO MASSIMO SPREAD (espresso in percentuale) 10 anni IRS 7Y 15 anni IRS 10Y Tasso di riferimento + spread 0,90% Tasso di riferimento + spread 1,50% TASSO VARIABILE **Tasso Variabile: Tasso nominale annuo (act/360) dato dalla somma dell Euribor 6M e dello Spread. Convenzioni: following, unadjusted Euribor 6M: Euribor a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di interessi di riferimento. 9

Spread: E' pari alla maggiorazione (espressa in percentuale), rispetto all Euribor 6M, ottenuta in fase di gara. DURATA Indice di Riferimento TASSO MASSIMO SPREAD (espresso in percentuale) 10 anni Euribor 6M 15 anni Euribor 6M Indice di riferimento + spread 0,90% Indice di riferimento + spread 1,50% Nel caso in cui due o più concorrenti offrano per la medesima tipologia di mutuo la stessa percentuale di spread, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Le operazioni di gara sono indicate nel disciplinare di gara, sulla base di quanto previsto da ANAC nel documento Bando tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture - Schema disciplinare di gara. Art. 14 Contratto Stipula Mancata sottoscrizione Il Comune si riterrà impegnato a seguito della sottoscrizione del contratto che seguirà all'aggiudicazione della gara, dopo le verifiche che sono ritenute del caso, in particolare relative all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara. L'assenza di uno o più requisiti comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, oltre alle conseguenze penali per dichiarazione non veritiera ed incameramento della cauzione provvisoria. Nel contratto, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente capitolato come allegato, confermerà di averne preso integrale conoscenza, avendolo peraltro già accettato in occasione della sua partecipazione alla gara, nessuna clausola esclusa. La data e l'ora per la stipulazione del contratto sono comunicati all'aggiudicatario dal Servizio Contratti, Gare e Acquisti del Comune di Forlì. La data avrà carattere perentorio. Prima della stipulazione l'appaltatore deve versare le spese contrattuali, compreso il rimborso delle spese di pubblicità, salvo conguaglio. 1

Qualora l'appaltatore non stipuli il contratto nel termine stabilito, si procederà secondo quanto previsto all'art. 18 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Forlì e si incamererà la cauzione provvisoria di cui all'art. 12. 1