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Transcript:

L IMPOSTA UNICA COMUNALE comunemente chiamata IUC VADEMECUM Pubblicato sulla base delle deliberazioni adottate dalla Giunta e in attesa della formale adozione degli atti definitivi da parte del Consiglio Comunale Il presente documento si propone di semplificare la comprensione al cittadino della IUC, nella sua strutturazione di legge, introdotta nel 2014 e in vigore anche per il 2015. COS E? Come anticipato, l Imposta Unica Municipale (IUC) è stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 ed è sostanzialmente articolata in tre forme di prelievo: o o o una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall A/1, A/8 e A/9 per le quali l imposta resta dovuta; una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore e/o dall utilizzatore dell immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU; una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall utilizzatore o dal possessore dell immobile. CHI LA PAGA? IMU: Quanto all IMU fatta eccezione per la prima casa - essa deve essere pagata dai proprietari di beni immobili, fabbricati e/o aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati.

In caso di proprietà divisa fra nuda proprietà e usufrutto, chi paga è il soggetto indicato a catasto come usufruttuario. Per gli immobili, da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria, l IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla stipula del contratto, per tutta la durata. TASI: Quanto alla TASI, analogamente all IMU, essa deve essere pagata dai proprietari degli immobili: tuttavia, in caso di immobili locati, una quota del 10% del tributo deve essere pagata dall inquilino. TARI: Quanto alla TARI, essa resta a carico dell occupante o del detentore dell immobile. QUALI SONO LE DETRAZIONI? IMU: Per le case di lusso, (Cat. A1, A8 e A9) dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono 200,00. La stessa detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari. TASI: Per la TASI, sono stabilite le seguenti detrazioni: euro 50,00 da applicarsi al tributo TASI dovuto per l abitazione principale; euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni; euro 50,00 per i soggetti passivi sottoscrittori di un contratto di mutuo per costruzione/acquisto/ristrutturazione dell abitazione principale secondo quanto indicato nella delibera di approvazione del tributo (da presentarsi apposita domanda). Esenzione totale del tributo: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 7.500,00 e che non fruiscano di altre entrate esenti IRPEF eccetto l indennità di accompagnamento. TARI: Per la TARI, sono previste le seguenti agevolazioni: Esenzione totale del tributo utenze domestiche, assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 5.668,82 e che non fruiscano di altre entrate esenti IRPEF eccetto l indennità di accompagnamento.

Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro 9.000,00; Sfalci erbosi dei giardini per le sole utenze domestiche: Euro 0,50 al sacco o fascina fino ad un massimo di n. 100 sacchi o fascine per utenza. Riduzione del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici; Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici; Riduzione del 20% del tributo prevista per le utenze non domestiche in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell anno di riferimento; COME SI CALCOLA (IMU e TASI) PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO La base di calcolo è il valore della rendita dell immobile ai fini catastali. Questo valore deve essere rivalutato, cioè aumentato del 5% e, per ogni tipologia, occorre applicare i moltiplicatori indicati nelle ultime pagine del vademecum. PER I TERRENI AGRICOLI Il Comune di Santo Stefano di Magra, secondo quanto previsto dal D.L. n. 4/2015, è stato classificato come Comune non montano (NM) e, pertanto, risulta dovuta l IMU sui terreni agricoli calcolata con aliquota del 7,6 per mille. La Giunta Comunale, tuttavia, ha stabilito per i terreni agricoli anno 2015 l aliquota minima del 4,60 per mille (da approvarsi definitivamente da parte del Consiglio Comunale). CATEGORIE CATASTALI E MOLTIPLICATORI AI FINI IMU e TASI Ai fini della determinazione della base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

NEL SITO WEB DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA, NELLA SEZIONE IUC, È ATTIVO UN APPOSITO CALCOLATORE, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE IL CALCOLO DELL IMPOSTA IMU E TASI E STAMPARE IL MODELLO F24. COME SI PAGA? IMU: Il pagamento avviene in due rate, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda 16 dicembre, a mezzo modello F24. Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Magra da utilizzare per il pagamento è: I363. I codici tributo da inserire nel mod. F24 sono i seguenti: 3912 IMU, imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze destinatario il comune; 3913 IMU, imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale destinatario il comune; 3916 IMU, imposta municipale propria per le aree fabbricabili destinatario il comune; 3918 IMU, imposta municipale propria per gli altri fabbricati destinatario il comune; 3919 IMU, imposta municipale propria per gli altri fabbricati (cat. D) destinatario lo stato. 3914 IMU, imposta municipale propria sui terreni agricoli. TASI: Il pagamento avviene in due rate, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda 16 dicembre, a mezzo modello F24. Il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Magra da utilizzare per il pagamento è: I363. I codici tributo da inserire nel mod. F24 sono i seguenti: 3958 TASI, tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ; 3959 TASI, tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale -

art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ; 3960 TASI, tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ; 3961 TASI, tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ; TARI Il pagamento avviene in 3 rate scadenti nei mesi di agosto 2015, ottobre 2015 e dicembre 2015, utilizzando gli appositi bollettini trasmessi dal Comune. ALIQUOTE DELL IMU E DELLA TASI 2015 (già approvate dalla Giunta Comunale) TIPOLOGIE E ALIQUOTE ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI TOTALE 1 2 3 4 5 6 7 8 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. Unità immobiliari di categoria catastale A (escluse A/10, A/1, A/8 e A/9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nei termini e limiti di legge, e relative pertinenze nei limiti di legge. Unità immobiliari (escluse A/10), e relative pertinenze nei limiti di legge, destinate ad abitazione da parte del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unità immobiliari (escluse A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in i- stituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Unità immobiliari di categoria catastale A (escluse A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge possedute dai cittadini italiani comunque non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 a- dibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nel rispetto dei limiti di legge Unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, concesse in comodato o uso gratuito al Comune, limitatamente al periodo dell anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d ufficio in base alla documentazione in atti. Unità immobiliari di categoria catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), a condizione che il beneficiario non sia titolare di 0,00 1,00 1,00 4,60 2,50 7,10 4,00 2,00 6,00 4,60 0,00 4,60 6,00 0,80 6,80

9 10 11 12 13 14 15 diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili o porzione di essi (escluso l immobile oggetto del comodato stesso) destinati ad uso abitativo situati in tutto il territorio nazionale e che il beneficiario stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell immobile concesso in uso gratuito. La concessione della presente aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dal Comune. La mancata presentazione da parte del contribuente dell istanza e degli eventuali necessari ulteriori documenti entro il 31.12.2015, comporterà l applicazione dell aliquota generica da ultimo specificata. Immobili, e relative pertinenze nei limiti di legge, che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell accordo definito tra SUNIA- SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILI- ZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune, ai sensi dell art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dal Comune con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell istanza e dei documenti richiesti per l ottenimento dell aliquota agevolata di cui al presente paragrafo entro il 31.12.2015, comporterà l applicazione dell aliquota generica da ultimo specificata. Alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e A.R.T.E. e da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi stesse finalità. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Per gli immobili (esclusa la categoria D) ubicati all interno dei Centri Storici che risultino realmente occupati (a titolo di proprietà o locazione) da attività commerciali per almeno 200 giorni durante l anno di esercizio economico. La presente aliquota è applicabile alle attività di rosticceria, lavanderia, panificio, pubblico esercizio ex-legge 287/91 (con esclusione delle discoteche, delle sale da ballo in genere, delle sale da gioco e di scommesse), estetista, parrucchiere, nonché alle agenzie immobiliari ed agli studi professionali che utilizzano fondi al piano terreno per l esercizio della propria attività. 6,00 0,80 6,80 4,60 0,00 4,60 7,60 0,80 8,40

16 17 L applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2015 sui modelli predisposti dal Comune, pena l applicazione dell aliquota ordinaria per la categoria commerciale similare prevista nei successivi punti. Per le unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, diverse dalle abitazioni principali del soggetto passivo, ubicate nei Centri Storici e oggetto di interventi edilizi consistenti in ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie, per un periodo di 3 anni, a decorrere dall anno in cui è stata concessa l abitabilità. L applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2015 sui modelli predisposti dal Comune, pena l applicazione dell aliquota ordinaria per la categoria commerciale similare prevista nei successivi punti. Per le unità immobiliari di categoria D concesse in comodato o uso gratuito al Comune, limitatamente al periodo dell anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d ufficio in base alla documentazione in atti. 7,60 0,80 8,40 7,60 0,00 7,60 18 Per le unità immobiliari di categoria catastale A10. 9,00 0,80 9,80 19 Per le unità immobiliari di categoria catastale B. 9,00 0,80 9,80 20 Per le unità immobiliari di Cat. C ove si eserciti una regolare attività artigiana e/o commerciale. 9,00 0,80 9,80 21 Per le unità immobiliari di categoria D2, D3, D4, D6. 9,00 0,80 9,80 22 Restanti unità immobiliari di categoria D1, D5, D7, D8 non ricomprese nelle tipologie precedenti, altri immobili non ricompresi nelle tipologie precedenti e aree fabbricabili. 10,60 0,80 11,40 23 Terreni agricoli 4,60 0,00 4,60 Il versamento dell IMU relativa agli immobili ad uso produttivo di categoria D, sulla base dell aliquota standard del 7,6 per mille, deve essere effettuato allo Stato mentre va al Comune il gettito derivante dall applicazione della maggiore aliquota 0,3 per mille; Il presente vademecum è redatto a soli scopi informativi generali; per approfondimenti e specifiche, si rinvia alla vigente normativa, nonché alle specifiche deliberazioni consultabili nella sezione IUC del sito internet del Comune di Santo Stefano di Magra. L rimane comunque a disposizione per fornire ulteriori spiegazioni in merito (0187/697115-0187/697151).