Regol@mento comunale per la disciplina delle sagre e feste popolari e simili manifestazioni



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. Comune di Spoleto Direzione Sportello Unico per l Impresa e il Cittadino Regol@mento comunale per la disciplina delle sagre e feste popolari e simili manifestazioni.......... Il Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e feste popolari e simili manifestazioni è stato approvato con atto del Consiglio comunale n 189 del 3 dicembre 2001.

Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e feste popolari e simili manifestazioni Il Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e feste popolari e simili manifestazioni è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n 189 del 3 dicembre 2001 secondo quanto previsto dalla legge regione Umbria 10 dicembre 1998, n 46. Il 17 maggio 2005 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell ambito dell attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e/o modificato le norme regolamentari. L ufficio coordinamento normativo Dott. Vincenzo RUSSO Art. 1 - Oggetto...3 Art. 2 Fonti...3 Art. 3 Tipologia...3 Art. 4 Calendario...3 Art. 5 - Divisione del territorio comunale...3 Art. 6 Organizzatori...4 Art. 7 - Criteri per l inserimento nel calendario delle sagre...4 Art. 8 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità...5 Art. 9 - Spostamento di luogo e data...5 Art. 10 - Modalità per ottenere le autorizzazioni...5 Art. 11 - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande...6 Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità...6 Art. 13 - Pesche e tombole...7 Art. 14 - Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica...7 Art. 15 - Sanzioni...7 Art. 16 - Norme finali....7 2

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della legge regione Umbria 10 dicembre 1998, n 46, le modalità di rilascio delle autorizzazioni nell attività di trattenimento e svago ed alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di sagre, feste popolari, feste religiose o di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e storia della comunità locale, assicurandone, in particolare, un idonea ubicazione temporale, i tempi massimi di attuazione, un appropriata pubblicazione nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. Art. 2 Fonti 1. Per sagre si intendono le feste e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione (in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport). La prevalenza dell attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall articolo 3, comma 8, lett. d) della legge 25 agosto 1991, n 287, sussiste nell ipotesi in cui la maggioranza della superficie a disposizione è riservata alla prima. 1. Vengono distinte le seguenti tipologie: Art. 3 Tipologia a) Tipologia A): ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso; b) Tipologia B): ne fanno parte le manifestazioni caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sindacali, organizzazioni religiose, enti ed associazioni di volontariato, culturali e sportive. 2. Per quanto riguarda la tipologia A), i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio, quali, ad esempio, il tartufo, gli asparagi, le anguille, l olio, i funghi, il fatto, le castagne, le ciliege, il Trebbiano spoletino ed il Sagrantino; per i dolci quelli tipici come l attorta, la crescionda, le castagnole, le frappe, le frittelle, ecc.; per la pasta gli strangozzi, gli strozzapreti, minestre di farro, ecc.; per le zuppe quella di ranocchie, la scaciata, la zuppa di cavolo, pancotto, ecc.. Art. 4 Calendario 1. E istituito il calendario delle sagre e delle manifestazioni, così come individuate al precedente art. 3, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni di inserimento, ai sensi di quanto previsto dall articolo 3, comma 2, della legge regione Umbria 10 dicembre 1998, n 46. Art. 5 - Divisione del territorio comunale 1. Ai fini della formulazione del calendario delle sagre, il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone geografiche: a) ZONA n 1: Centro storico- Monteluco Patrico - Napoletto Collerisana San Nicolò Collicelli Pontebari Morgnano Sant Anastasio San Venanzo Malfondo Maiano; b) ZONA n 2: Vallocchia Borgiano - Cortaccione Eggi Bazzano Superiore Bazzano Inferiore S. Maria Reggiana Silvignano Poreta San Giacomo Azzano Beroide Camporoppolo San Brizio Protte; 3

c) ZONA n 3: Montemartano Roselli San Severo Ocenelli Uncinano San Silvestro Sant Angelo in Mercole San Martino in Trignano Crocemarroggia Baiano San Giovanni di Baiano Messenano Fogliano; d) ZONA n 4: Pompagnano Meggiano Montebibico Strettura Valle San Martino Torrecola Ancaiano Le Cese Pincano Valdarena. 2. L elenco delle località riportate è puramente indicativo. Le zone sono perimetrate nella cartografia allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante. Art. 6 Organizzatori 1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo 3 possono essere organizzate da: a) enti pubblici; b) enti privati senza scopo di lucro; c) comitati e/o associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro. 2. Gli organizzatori di cui al punto b) del precedente comma devono: a) presentare l atto costitutivo e lo Statuto; c) dichiarare, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n 445, che il comitato promotore della manifestazione è composto da almeno dieci cittadini maggiorenni residenti nel Comune, individuati nominativamente. 3. Gli organizzatori di cui al punto c), comma 1, devono dichiarare, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n 445, che il comitato e/o l associazione: a) ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; b) è composto da almeno quaranta cittadini maggiorenni residenti nell ambito del territorio comunale individuati nominativamente. Art. 7 - Criteri per l inserimento nel calendario delle sagre 1. L inserimento nel calendario delle sagre ed il rilascio delle rispettive autorizzazioni è subordinato alle seguenti condizioni: a) per l inserimento nel calendario delle feste si deve prioritariamente acquisire il diritto sul periodo di svolgimento, individuandolo, tra quelli disponibili, secondo i criteri del precedente regolamento. Il diritto al periodo di svolgimento si ottiene con la dichiarazione dell organizzatore della festa del giorno conclusivo della manifestazione, inteso come giorno della settimana un individuata settimana del mese. Su richiesta dell organizzatore della festa il periodo può essere annualmente variato con le stesse modalità; b) la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore a dieci giorni consecutivi, salvo per le manifestazioni che si sono svolte ininterrottamente negli ultimi dieci anni; c) il numero massimo di sagre autorizzabili è pari a trentatrè, maggiorato di una percentuale del 10% riservata ad eventuali manifestazioni nuove e/o straordinarie, la cui richiesta di incremento nel calendario dovrà essere adeguatamente motivata. Dalla quota del 10% sono escluse le nuove e/o straordinarie manifestazioni organizzate dai partiti, dalle organizzazioni sindacali, dagli organismi religiosi, che potranno essere autorizzate anche in deroga al numero massimo come sopra stabilito; d) nella stessa zona del Comune deve essere evitata la sovrapposizione di manifestazioni anche di un solo giorno. Gli organizzatori di sagre, che si svolgono nella stessa zona omogenea dovranno anticipatamente concordare il periodo di svolgimento delle singole manifestazioni. In caso di mandato accordo, il dirigente del settore decide in merito; 4

e) nella stessa frazione o località dovrà intercorrere, tra una manifestazione e l altra, un periodo di tempo pari ad almeno dieci giorni. A tale limite di tempo può derogarsi qualora il programma delle manifestazioni ricomprenda iniziative di particolare valenza sul piano culturale o sociale e tali, comunque, da non poter consentire, per motivi di carattere tecnico, il previsto intervallo di dieci giorni; f) ad eccezione delle manifestazioni politiche e religiose, tutte le altre dovranno avere una diversa denominazione. Art. 8 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità 1. I soggetti organizzatori di cui al precedente articolo 6 devono comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono organizzare nel corso dell anno solare successivo per essere iscritte nel calendario annuale, che viene approvato dal dirigente del settore servizi ai cittadini ed alle imprese con propria determinazione entro il 31 dicembre. La comunicazione di inserimento nel calendario deve contenere: a) la comunicazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b) il periodo e la durata della manifestazione e l indicazione del luogo di svolgimento; c) l elenco delle strutture di servizio quali i servizi igienici, parcheggi auto ed altro; d) il programma di massima; e) in allegato alla comunicazione dovrà essere prodotta una relazione illustrativa sullo sviluppo dell ultima edizione della stessa; f) limitatamente sulle sagre di tipologia B) dovrà essere allegata documentazione atta a provare i presupposti per l attribuzione di detta tipologia. 2. I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo i criteri di priorità: a) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo e al luogo per i quali l autorizzazione è stata concessa, autocertificata dagli organizzatori, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni storiche locali. A parità di anzianità di svolgimento, verrà data precedenza alla domanda presentata in data anteriore; b) le comunicazioni inerenti a manifestazioni nuove e/o straordinarie verranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione. 3. Nel calendario, dovranno essere opportunamente segnalate quelle manifestazioni nelle quali, nella preparazione dei pasti, saranno prevalentemente utilizzati prodotti di produzione artigianale3 tipici della zona, D.O.C. o a coltura biologica. 4. La mancata comunicazione nel termine previsto del 31 ottobre di ogni anno comporta, oltre al mancato inserimento nel calendario, anche il possibile spostamento del periodo di svolgimento in relazione alle altre manifestazioni già fissate nello stesso. Art. 9 - Spostamento di luogo e data 1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà essere autorizzata, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1), lett. c) del precedente articolo 7. Art. 10 - Modalità per ottenere le autorizzazioni 1. Le domande per ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni di cui 5

al presente regolamento, nonché le domande per ottenere le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande ad esse collegate, devono essere presentate congiuntamente tassativamente almeno trenta giorni prima dell inizio della manifestazione dal Presidente o rappresentante del soggetto promotore. 2. Nella domanda dovrà essere dichiarato: a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto promotore o suo rappresentante; b) generalità del presidente dell organismo promotore o suo rappresentante; c) luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa; d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro; e) programma di massima della manifestazione; f) generalità del soggetto iscritto al REC delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n 287, da soggetto organizzatore. 3. Qualora sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o giochi popolari che richiedano sforzi fisici, dovrà essere assicurata la presenza di un medico, da comprovare con apposita dichiarazione da parte dello stesso. 4. Qualora la manifestazione preveda la presenza di animali di qualsiasi genere, dovrà essere assicurata l assistenza di un medico veterinario da attestare con apposita dichiarazione da parte dello stesso. 5. Il rilascio dell autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle altre installazioni da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all articolo 80 del TULPS 1 e relativo regolamento di esecuzione, o della Sottocommissione comunale qualora delegata, da richiedere a cura dell organizzatore della sagra. Art. 11 - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande 1. Alla richiesta per ottenere l autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegato il menù proposto che dovrà prevedere pochi piatti, di norma caratterizzati dall uso di prodotti tipici locali (3 tipi di antipasto, 2 primi, 2 secondi, dolce, frutta). 2. L esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di agibilità ai sensi dell articolo 5 del TULPS. 2 Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità 1. Le attività rumorose previste nel programma delle sagre (concerti, spettacoli musicali, orchestre, ecc.) dovranno rispettare gli orari ed i limiti previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi dell articolo 6, comma 1, lett. b) della citata legge. Tali autorizzazioni in deroga dovranno essere richieste a cura degli organizzatori delle sagre all ufficio comunale competente. 1 Il regio decreto 18 giugno 1931, n 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 - è stato emanato in virtù della delega di cui all'articolo 6, Regio Decreto Legge 14 aprile 1927, n 593, convertito in legge 22 gennaio 1928, n 290 il quale così disponeva: «Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n 635. 2 Il regio decreto 18 giugno 1931, n 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 - è stato emanato in virtù della delega di cui all'articolo 6, Regio Decreto Legge 14 aprile 1927, n 593, convertito in legge 22 gennaio 1928, n 290 il quale così disponeva: «Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n 635. 6

Art. 13 - Pesche e tombole 1. Qualora nel programma delle sagre sia prevista l effettuazione di pesche di beneficenza e/o tombole, dovrà essere avanzata apposita richiesta di autorizzazione contenente i seguenti dati: a) Pesche: numero dei biglietti in vendita e costo unitario (ricavato massimo 7.746,85 eur settemilasettecentoquarantasei/85 -); b) Tombole: ammontare del montepremi complessivo (max 1.548,57 eur millecinquecentoquarantotto/57 -). 2. Per le pesche e le tombole il cui ricavato ed i cui premi superino le somme sopraindicate, l autorizzazione dovrà essere richiesta al ministero delle finanze, ufficio delle entrate di Spoleto. Art. 14 - Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica 1. Il Comune potrà rilasciare, previo parere obbligatorio ma non vincolante degli organizzatori, la concessione di suolo pubblico agli operatori del commercio su aree pubbliche regolarmente autorizzati ai sensi della vigente legislazione, su aree pubbliche, ubicate nelle frazioni o località interessate o nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge la manifestazione, fino al numero massimo di cinque. 2. Detto parere dovrà essere preventivamente comunicato al Comune all atto dell inoltro della domanda per ottenere l autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Art. 15 - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS 3 e dall articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n 287, chiunque eserciti l attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre in violazione della legge regione Umbria 10 dicembre 1998, n 46 e del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 258,00 (eur duecentocinquantotto/00) a 1.548,00 (eur millecinquecentoqurantotto/oo). 4 Art. 16 - Norme finali. 1. Il vigore del presente regolamento decorre, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed il relativo visto del CO.RE.CO. 5, dopo l avvenuta ripubblicazione all Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni. 2. Eventuali modifiche alle disposizioni del presente Regolamento potranno essere adottate non prima che sia decorso un anno dalla sua entrata in vigore. 3 Il regio decreto 18 giugno 1931, n 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 giugno 1931, n. 146 - è stato emanato in virtù della delega di cui all'articolo 6, Regio Decreto Legge 14 aprile 1927, n 593, convertito in legge 22 gennaio 1928, n 290 il quale così disponeva: «Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n 635. 4 La potestà sanzionatoria trova fondamento e limiti nell articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n 3 che ha aggiunto l articolo 7- bis al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 che così recita: Articolo 7-bis - Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n 689. 5 L articolo 9, comma 2, della legge costituzionale ha abrogato l articolo 130 della costituzione pertanto i comitati regionali di controllo sono al momento esclusivamente organi di consulenza degli enti locali. 7