del 27/02/2007 n. 184



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D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti. Destinatari Settore IX Ancona, Il Dirigente del Settore Dott. Ing. Massimo Sbriscia Pagina 1 di 7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 10.09.2002 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti previste dal Decreto Legislativo n. 22 del 5.02.1997; RICHIAMATA inoltre la Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. 759 del 14.11.2002 con la quale venivano approvati gli schemi per la stipula delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti previste dal Decreto Legislativo n. 22 del 5.02.1997; VISTO il Decreto Legislativo n.152 del 3.04.2006 Norme in materia ambientale, che ha abrogato e sostituito il D.lgs. 22797, che all art. 208 indica come periodo di validità dell autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti un tempo di dieci anni, rispetto al periodo quinquennale precedentemente previsto dal D.lgs. 22/97; CONSIDERATO che la garanzia fideiussoria presentata dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti deve essere della stessa durata dell autorizzazione concessa, pari quindi a dieci anni; RILEVATA la difficoltà incontrate da parte delle Società di Assicurazioni nel concedere polizze fideiussorie della durata di anni dieci; STABILITO che è necessario consentire alle imprese che effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti la possibilità di fornire garanzie fideiussorie per un periodo di validità pari a cinque anni prorogabile per i successivi cinque, prevedendo la revoca dell autorizzazione in caso di mancata proroga delle stesse secondo la procedura prevista dall art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/2006; RITENUTO pertanto opportuno procedere alla modifica dello schema per la stipula delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti, allegato n.1/a alla D.D. n. 759 del 14.11.2002, sopra richiamata, rimandando la modifica degli allegati 1/B e 1/C, relativi alle discariche per rifiuti alle disposizioni che verranno stabilite dalla Regione Marche in ottemperanza al D.lgs. 36/2003; ATTESO che il Responsabile del procedimento è il Rag. Leonardo Sorichetti; PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili; Pagina 2 di 7

DETERMINA I. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema denominato allegato n.1/a relativo alla stipulazione delle garanzie finanziarie da prestarsi in relazione alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti previste dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. II. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL UFFICIO: O B 04 00 006 ALLEGATI: Schema delle garanzie finanziarie per le attività di recupero e smaltimento rifiuti. Ancona, Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rag. Leonardo Sorichetti IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Ing. Massimo Sbriscia Pagina 3 di 7

Allegato 1/A SCHEMA DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUI AI PARAGRAFI 1) E 2) DEL PRESENTE CAPITOLO Premesso: 1) che l impresa, con sede in.. cod. fiscale n.. intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi/non pericolosi in conto propri/terzi, autorizzata con provvedimento n. del..rilasciato dalla Provincia di Ancona: 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell attività svolta: a) I costi fissi connessi all esercizio dell impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica b) I costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito c) I costi necessari per la bonifica dell area e delle installazioni d) I risarcimenti dovuti per danni provocati all ambiente (Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152) e) Dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune su indicazioni della Provincia in sostituzione al soggetto titolare dell autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all osservanza di prescrizioni autorizzative. Ciò premesso, la società, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n.348, con sede in.., cod. fiscale.. alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell impresa. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore della Provincia di Ancona, codice fiscale n. fino a concorrenza dell importo massimo complessivo di (euro.), secondo quanto previsto per l attività svolta, ai Pagina 4 di 7

sensi della Delibera della Giunta Provinciale di Ancona n. 270 del 10/09/2002 a garanzia delle somme dovute per: a) I costi fissi connessi all esercizio dell impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica, in ogni caso non superiore ai sei mesi successivi alla decadenza dell autorizzazione all esercizio b) I costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito c) I costi necessari per la bonifica dell area e delle installazioni d) I risarcimenti dovuti per danni provocati all ambiente (Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152) e) I costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all osservanza di prescrizioni autorizzative qualora gli interventi di cui alle lettere b) c) d) e) siano conseguenti alla attività di recupero/smaltimento rifiuti svolta dall impresa nel periodo di validità della polizza. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA E LA PROVINCIA DI ANCONA Art.1 (Delimitazione della garanzia) - La società garantisce alla Provincia di Ancona, fino alla concorrenza dell importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all esercizio dell impianto per il periodo di tempo necessario alle verifiche di competenza della provincia e delle eventuali operazioni di bonifica, in ogni caso non superiore ai sei mesi successivi alla decadenza dell autorizzazione all esercizio, di costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito, dei costi necessari per la bonifica dell area e delle installazioni, di risarcimenti dovuti per danni provocati all ambiente come da Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, di eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia, verificatesi nel periodo di efficacia dell autorizzazione all esercizio a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, di regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell attività di recupero/smaltimento di rifiuti di cui in premessa. Art.2 (Efficacia della garanzia) La presente garanzia prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l adesione a tutte le condizioni di polizza. Inoltre la Provincia, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell efficacia del provvedimento stesso. Pagina 5 di 7

Art. 3 (Durata della garanzia) La presente garanzia ha validità pari a 5 anni (cinque anni) dalla data di sottoscrizione di cui alle premesse. La validità della presente garanzia è maggiorata di 2 (due) anni, nel corso dei quali la provincia può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate nella parte espositiva di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. del Codice Civile. Allo scadere dei primi cinque anni la ditta provvederà ad inviare alla Provincia nuova garanzia fideiussoria o, qualora la Compagnia lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad anni 5 (cinque), maggiorata di 2 (due) anni, nel corso dei quali la Provincia può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi 5 (cinque) anni non venga presentata nuova (o rinnovo) garanzia finanziaria la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficacie secondo quanto previsto dall art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell autorizzazione. Decorso il termine di durata del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Art.4 (Facoltà di recesso) La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori due anni ferma la validità di quanto disposto dal precedente art.3. Art.5 (Pagamento del premio) Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l impresa non potranno essere opposti alla Provincia. Art.6 (Avviso di sinistro Pagamento) Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l escussione della garanzia e l impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la provincia con richiesta motivata inviata anche all impresa invierà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell art.1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell importo garantito: a) Per quel che riguarda le spese relative alle lettere a) b) c) e), di cui al dispositivo, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all impresa che nulla potrà eccepire al riguardo. b) Per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all ambiente ai sensi della Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, la società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all art.9 Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l importo garantito si riduce automaticamente dell importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa. Pagina 6 di 7

Art.7 (Rinuncia alla preventiva escussione) La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell impresa, ai sensi dell art.1944 codice civile. Art.8 (Surrogazione) La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso Art.9 (Forma delle comunicazioni alla società) Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa. Art.10 (Rivalutazione della polizza) L importo della fidejussione viene rivalutato ogni tre anni in base all indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati Art.11 (Foro competente) In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello determinato ai sensi dell art.25 codice di procedura civile. Pagina 7 di 7