Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 26 27.01.2014 Il nuovo regime sanzionatorio per le violazioni relative al modulo RW Sanzioni ridotte per le violazioni passate e nessuna sanzione per obblighi soppressi Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW A cura di Carla De Luca La L. 97/2013 ha modificato varie disposizioni sul monitoraggio fiscale, in particolare sugli obblighi dichiarativi del quadro RW: da un lato, eliminando le sezioni I e III del quadro RW e, dall altro, prevedendo la rimodulazione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria: la nuova sanzione varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (dal 6% al 30% nel caso di attività detenute in Paesi cosiddetti non collaborativi), a fronte della precedente, compresa tra il 10% ed il 50%. È stata, poi, eliminata la sanzione accessoria della confisca in caso di violazione dell'obbligo di comunicare investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Premessa Dal 2013 (anno d imposta) vengono riviste al ribasso le penalità per omissioni o irregolarità nella compilazione del quadro RW, dedicato alle attività finanziarie, immobiliari o agli altri patrimoni detenuti all'estero. Le sanzioni scendono così: - dal 3% al 15% (rispetto alla versione precedente dal 10% al 15%), 1
- e viene eliminata la possibilità di confisca dei beni di corrispondente valore, - chi sana la carente o l'erronea indicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, dovrà pagare una sanzione fissa di 258 euro. - Le penalità aumentano dal 6% al 30% degli per le mancanze relative agli investimenti e alle altre attività di natura finanziaria, detenuti in Paesi non collaborativi. REGIME SANZIONATORIO RW (DAL 2013 UNICO PF 2014) FATTISPECIE OMESSA INDICAZIONE DEI DATI NELL RW - PAESI collaborativi- OMESSA INDICAZIONE DEI DATI NELL RW - PAESI NON collaborativi- INVIO TARDIVO (nei 90 gg.) OMESSA INDICAZIONE DEI DATI NELL RW MISURA ANTE MODIFICHE Dal 10% al 15% Dal 10% al 15% Nessuna possibilità di regolarizzare la violazione POSSIBILE CONFISCA DEI BENI MISURA POST MODIFICHE Dal 3% al 15% Dal 6% al 30% SANZIONE FISSA 258 euro ELIMINATA Per Paesi collaborativi, ai fini della compilazione del modulo RW, si fa riferimento alle seguenti tabelle contenute nella Circolare n.38/e del 23.12.2013: TABELLA STATI WHITE LIST (D.M. 04.09.96 e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, 2
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan Le prime, ma puntuali, indicazioni operative sulle sanzioni legate al monitoraggio fiscale vengono dall'agenzia delle Entrate, con la direttiva del 10 ottobre 2013. La direttiva fornisce le prime indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio con riferimento, in particolare, agli atti: - notificati dopo l'entrata in vigore dal 4 settembre 2013 delle novità legate all RW, - o che a tale data erano già stati notificati. 3
Il principio di legalità Il comportamento degli uffici In base al principio di legalità, di cui all art.3, D.Lgs 472/1997, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Ciò significa che, se la legge vigente al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica quella più favorevole al trasgressore. Per avere un quadro chiaro del sistema sanzionatorio, va fatta una distinzione tra: - sanzioni già irrogate e - sanzioni non ancora irrogate; e ancora tra: - atto divenuto definitivo o - non ancora. In caso di atto già divenuto definitivo, consegue, secondo la Legge Europea, un differente trattamento a seconda che: - la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore; - la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente. Nella prima ipotesi è previsto che il debito residuo si estingua, pur non ammettendo la ripetizione di quanto pagato, mentre, nella seconda, la definitività dell'atto con cui è stata irrogata la sanzione, impedisce l'applicazione della nuova penalità più favorevole al contribuente. Cercando di semplificare quanto detto, che risulta assai complesso, gli uffici dell Amministrazione Finanziaria: - se devono ancora irrogare le sanzioni, applicheranno il nuovo regime e cioè la sanzione minore in caso di violazione, che, in base alle nuove previsioni, risulta ancora perseguibile, o nessuna sanzione nel caso di adempienti soppressi; - se, invece, hanno già notificato l'atto al contribuente e l'atto non è ancora definitivo, essi procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni in base alla nuova norma e quindi secondo il principio del favor rei. Infine, per gli atti definitivi, nei quali sono stati sanzionati comportamenti non più obbligatori, gli uffici, su istanza di autotutela del contribuente, procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata, limitando tali interventi solo nelle ipotesi in cui effettivamente le nuove norme non prevedono più l'obbligo di monitoraggio. 4
NUOVO REGIME SANZIONATORIO QUADRO RW SANZIONE GIÀ IRROGATA MA NON È DIVENUTA DEFINITIVA SANZIONE DEFINITIVA Gli uffici procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni (principio del favor rei) Il contribuente potrà beneficiare della definizione agevolata calcolata sulle nuove sanzioni. - Se la sanzione definitiva riguarda adempimenti che non vengono più previsti dalle norme attuali -> su istanza di autotutela presentata dal contribuente, gli uffici procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, limitatamente alla parte che non è stata ancora versata. - Se la sanzione definitiva riguarda sanzioni più onerose rispetto alle nuove -> gli uffici non effettueranno alcuno sgravio, in quanto la sanzione che era stata irrogata secondo l'originaria previsione legislativa, che è meno favorevole, rimane dovuta anche attualmente. 5
NUOVO REGIME SANZIONATORIO QUADRO RW SANZIONE NON ANCORA IRROGATA SE LA VIOLAZIONE COMMESSA È ANCORA SANZIONATA OGGI SE LA VIOLAZIONE COMMESSA IN PASSATO, NON È PIÙ SANZIONATA OGGI Si applica la nuova sanzione, che è più favorevole (le penalità vanno dal 3% al 15%, oppure dal 6% al 30% (nel caso di attività in Paesi non collaborativi). Non si applica alcuna sanzione. 6
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