Scritto da Valentina Magnano Martedì 17 Maggio 2016 13:47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2016 10:53



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N. 01321/2016 REG.PROV.COLL. N. 01035/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2014, proposto da: F.C., N.R., M.C., R.M., M.A., U.S., C.F.N., A.R.N., L.L.V.e C.L.B., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, n. 60; contro 1 / 10

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Daniela Macrì, con domicilio eletto in Catania, via Umberto, n. 151; nei confronti di M.G., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bonarrigo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Capace, n. 16; per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale n. 1456 del 10 dicembre 2013, prot. Dir. N. 392429, con cui il Dirigente della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Attuazione della Pianificazione - Autorizzazioni Edilizie del Comune di Catania ha concesso a M.G. l autorizzazione edilizia, ai sensi dell art. 5 della l.r. n. 37/1985, per la realizzazione di opere edilizie di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di un ascensore nel cortile interno dell edificio di viale Vittorio Veneto n. 15 Catania; - di tutti gli atti presupposti al rilascio di tale autorizzazione ed, in particolare, della scheda istruttoria redatta dal responsabile del relativo procedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di M.G.; 2 / 10

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente gravame, i ricorrenti F.C., N.R., M.C., R.M., M.A., U.S., C.F.N., A.R.N., L.L.V. e C.L.B., proprietari di alcuni appartamenti e garages siti nell edificio in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 15, impugnano il provvedimento in epigrafe, di rilascio in favore di M.G. (proprietario anch esso di un distinto appartamento ubicato nello stesso stabile) di un autorizzazione edilizia emessa ai sensi dell art. 5 della l.r. n. 37/1985, della l. n. 13/1989 e dell art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989 - per la realizzazione di opere edilizie di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di un ascensore nel cortile interno dell edificio medesimo, sostenendo che non ricorrano i presupposti per il rilascio. In ricorso è affidato ai seguenti motivi di impugnazione: 1. Violazione e falsa applicazione dell art. 2 della l. n. 13/1989 e dell art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989; Eccesso di potere travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento della causa tipica: deducono i ricorrenti il mancato intervento di una delibera condominiale di autorizzazione alla realizzazione delle opere in questione, la mancata legittimazione del controinteressato a richiedere ed ottenere l impugnata autorizzazione (in quanto nè portatore di handicap, né curatore o tutore di persona disabile), nonché come l installazione dell ascensore non possa rientrare nella nozione di strutture facilmente amovibili, come, invece, sarebbe il c.d. servo scale che l assemblea di condominio, nel negare la 3 / 10

realizzazione dell ascensore, avrebbe (seppur temporaneamente) autorizzato; 2. Violazione e falsa applicazione dell art. 8 della l. n. 13/1989; Eccesso di potere per difetto di istruttoria: sostiene parte ricorrente la mancata allegazione alla domanda di autorizzazione avanzata dal controinteressato della documentazione (ivi prevista) a tal fine necessaria ed, in particolare, l assenza della prescritta dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da cui risultino l ubicazione della propria abitazione nonché le difficoltà di accesso, atteso il riferimento, nel provvedimento impugnato, ad una certificazione di portatore di handicappermanente di persona con residenza nell edificio che sarebbe diversa dall istante. Con memoria depositata il 15 aprile 2014, il controinteressato, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente eccepiva l irricevibilità del ricorso per tardività della notifica - perchè eseguita il 12 marzo 2014, oltre l ordinario termine decadenziale di sessanta giorni asseritamente decorrente dal ricevimento, il 24 dicembre 2013, da parte dell amministratore di condominio, dell impugnato provvedimento a mezzo lettera raccomandata incidentalmente riferendo come tale amministratore avrebbe notiziato i condomini del ricorso solo il 20 gennaio 2014 in sede assembleare, come da relativo verbale in atti. Il medesimo controinteressato nella stessa memoria sosteneva, poi, la legittimità dell impugnata autorizzazione, evidenziando - tra l altro - quanto segue: - come essa sarebbe stata rilasciata (anche) ai sensi della normativa volta a favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche, atteso l interesse all installazione dell ascensore anche di un altra condomina, residente nello stesso edificio, portatrice di handica p in quanto affetta da Sclerosi Multipla Relapsing-Remitting (in atti, certificato di residenza e relativa certificazione dell Unità operativa di Neurologia dell Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, attestante tale patologia); - come, nel caso di specie, l installazione di strutture mobili e facilmente amovibili quale il c.d. s ervo scala (che l assemblea condominiale si era solo dichiarata disponibile a far installare) non sarebbe, comunque, tecnicamente possibile (nonché decisamente più lesiva del decoro architettonico dell edificio), attesa la peculiare conformazione delle scale dell edificio, allegando, a tal 4 / 10

proposito, relativa relazione tecnica. Anche il Comune di Catania si costituiva in giudizio, (i) rilevando l irricevibilità del ricorso nonché la sua infondatezza, stante la legittimità dell impugnata autorizzazione in quanto rilasciata anche con riferimento alla grave invalidità della condomina residente nello stabile in questione, come da integrazione documentale eseguita dal controinteressato con nota del 5 luglio 2013 di trasmissione della relativa certificazione, e (ii) producendo, oltre a tale nota, la relazione tecnica descrittiva e le planimetrie dell intervento, entrambi allegati all istanza originariamente avanzata dal medesimo controinteressato. I ricorrenti, con successiva memoria depositata il 26 maggio 2014, controdeducevano sull eccezione di irricevibilità del ricorso, evidenziando come essi sarebbero venuti a conoscenza dell esistenza del provvedimento solo in occasione dell assemblea condominiale, convocata a mezzo lettera raccomandata ricevuta tra il 15 ed il 18 gennaio 2014 e tenutasi il 20 dello stesso mese, con conseguente tempestività della notifica del ricorso, eseguita in favore del Comune e del controinteressato il 12 marzo 2014. Ribadivano, inoltre, gli stessi come il controinteressato non fosse, comunque, legittimato ad ottenere l autorizzazione in quanto non legato da alcun rapporto di tutela o potestà con la condomina portatrice dihandicap. La Sezione con ordinanza n. 408/2014 accoglieva l istanza cautelare Ritenuto che il ricorso appare fondato con riferimento al primo motivo, e che il provvedimento di autorizzazione appare adottato in carenza dei presupposti che lo legittimano. Il C.G.A.R.S. con ordinanza n. 408/2014, nel ritenere condivisibili le tesi difensive articolate dalla parte appellante, accoglieva il relativo appello cautelare proposto dal controinteressato e, per l effetto, respingeva l istanza cautelare proposta in primo grado. Con successiva memoria, il controinteressato rappresentava come il Tribunale di Catania - nell ambito del giudizio civile instaurato dagli odierni ricorrenti in relazione alla molestia 5 / 10

possessoria dagli stessi (asseritamente) subita per effetto dell inizio dei relativi lavori di installazione dell ascensore - con ordinanza collegiale del 19 novembre 2015 (nell accogliere il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da lui proposto avverso l ordinanza cautelare di immediata sospensione dei lavori medesimi) aveva rigettato la domanda ex art. 1170 c.c. di manutenzione del compossesso, riconoscendo, come: - l intervento sia in grado di determinare un effettivo superamento delle barriere architettoniche realmente esistenti nello stabile e rappresenti l unica soluzione praticabile a tale scopo (in tal senso, gli esiti di relativa C.T.U., la cui relazione è in atti); - l odierno controinteressato M.G. sia, comunque, legittimato a realizzare l intervento in questione ai sensi dell art. 1102 c.c., rientrando l installazione dell ascensore nella nozione di u tilizzazione più intensa dalla cosa comune, in assenza di un apprezzabile pregiudizio degli altri condomini, con conseguente inesistenza della turbativa del compossesso del cortile condominiale (in tal senso, quanto si legge nella citata ordinanza, anch essa in atti). All udienza pubblica del 24 marzo 2016, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione. Deve essere, innanzi tutto, rigettata l eccezione in rito, formalmente sollevata sia dal Comune resistente che dal controinteressato, atteso che risulta agli atti che i ricorrenti abbiano avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato solo in occasione dell assemblea di condominio svoltasi il 20 gennaio 2014, non rilevando ai fini della decorrenza del prescritto termine decadenziale la notifica dell impugnata ordinanza in capo all amministratore di condominio, non avendo proposto il presente ricorso né costui, né il condominio da lui rappresentato. Ciò premesso il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio che l impugnata autorizzazione edilizia alla collocazione di un ascensore nel cortile interno dell edificio sia stata legittimamente rilasciata dal Comune resistente - anche ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della l. n. 13/1989 e dell art. 1, punto 4, del d.m. n. 236/1989 - in favore del controinteressato, legittimato ai sensi dell art. 1102 c.c. ad avanzare (pur se non affetto da handicap) la relativa istanza di rilascio quale mero residente nello stabile. 6 / 10

Risulta, infatti, agli atti di causa, che il controinteressato, dopo aver presentato - nell esercizio delle facoltà ad esso spettanti quale semplice residente nello stabile ai sensi del citato art. 1102 c.c. (in tal senso, anche la citata ordinanza collegiale del 19 novembre 2015 resa tra le parti dal Tribunale civile di Catania) l istanza volta ad ottenere l autorizzazione di cui all art. 5 della l.r. n. 37/1985, abbia, poi, ad abundantiam integrato tale domanda semplicemente rappresentando l interesse di un altra condomina, affetta da sclerosi multipla, all installazione dell ascensore, allegando copia della delibera condominiale (che tale volontà attesta) e della relativa documentazione medica. La giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di chiarire come - in generale - l installazion e di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. (in termini, Corte di Cassazione, sezione II, n. 14809/2014). A ciò si aggiunga, come non possano ritenersi di competenza del Comune, in sede di rilascio di autorizzazione edilizia, l accertamento e la risoluzione di possibili contrasti tra posizioni di diritto soggettivo (compiti, invece, demandati al giudice civile), spettando all amministrazione comunale solo una valutazione del caso alla luce della disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato assenso di terzi o la lesione intersoggettiva eventualmente conseguente all attività edificatoria, possano incidere sulla legittimità del provvedimento, che viene infatti adottato sulla base del mero titolo formale di disponibilità del bene interessato dall intervento e con salvezza dei diritti dei terzi. Ne consegue, pertanto, come l invocato art. 2 della l. n. 13/1989, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, riguardando il limitato ambito civilistico dei rapporti tra condomini, non detti alcuna prescrizione rilevante ai fini della validità del titolo amministrativo legittimante il relativo intervento (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 543/2013 di conferma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 5343/2011). Ciò detto, il Collegio ritiene, comunque, utile evidenziare come tale art. 2 - pur apparentemente legittimando all effettuazione degli interventi di rimozione di barriere architettoniche, in assenza di autorizzazione con delibera condominiale, solo il disabile o i suoi rappresentanti - sia stato, invece, costantemente interpretato, conformemente alla finalità perseguita dal legislatore (consistente nell assicurare l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici) in modo 7 / 10

estensivo, avendo chiarito la giurisprudenza (anche) amministrativa, come la norma in alcun modo precluda ai singoli condomini la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di procedervi, non essendo a tal fine nemmeno necessaria la presenza di un disabile nel condominio essend o unicamente rilevante l'obiettiva attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto e prescindendosi dall esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un portatore di handicap, attesa la sottesa preminente necessità di garantire l effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato non solo nel proprio luogo di residenza bensì anche al di fuori della sua abitazione (T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, n. 1122/2007). Per quanto concerne, poi, il lamentato difetto di istruttoria, il Collegio è dell avviso che anche tale doglianza sia infondata, risultando anche alla luce delle considerazioni fin qui svolte che l autorizzazione in parola sia stata rilasciata all esito di un idonea attività di accertamento dell esistenza di tutti i suoi presupposti. In conclusione, per tutti i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono, comunque, giusti motivi, valutata la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 8 / 10

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Francesco Bruno, Presidente FF Agnese Anna Barone, Consigliere Eleonora Monica, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 9 / 10

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 10 / 10