REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 173 del 18-3-2016 O G G E T T O



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CONVENZIONE TRA. L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Vicenza", con sede in Vicenza,

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 173 del 18-3-2016 O G G E T T O Rinnovo convenzione con l'associazione "Curare a Casa" per servizio di volontariato ai malati terminali a domicilio e presso la struttura intramuraria Hospice - Anno 2016. Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 171 Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/171 1

Il Direttore della Direzione Amministrativa e per le Strutture Private Accreditate riferisce: La Legge 11 agosto 1991 n. 266 (c.d. Legge quadro sul volontariato ) ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali. Ai sensi della precitata Legge, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro e per esclusivi fini di solidarietà sociale (articolo 2). L art. 7 della legge 266/1991 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa. La Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato) stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Dette convenzioni devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime (articolo 7). Ora va rappresentato che già con delibera U.L.SS. 17 aprile 2015, n. 220, è stata approvata l ultima convenzione in ordine di tempo con l'associazione "Curare a Casa", per il servizio di volontariato ai malati terminali presso i loro domicili e presso la struttura intramuraria Hospice, con scadenza il 31 dicembre 2015. Con nota del 23 dicembre 2015, prot. U.L.SS. n. 219 del 4 gennaio 2016, il Presidente dell'associazione ha provveduto a chiederne il rinnovo per l anno 2016, alle medesime condizioni. L art. 7 della Convenzione, sottoscritta per l anno 2015, prevede la possibilità di rinnovo, previo accordo delle parti per una ulteriore annualità. Questa Direzione ha acquisito il parere favorevole al rinnovo dal Direttore Sanitario dell U.L.SS. n. 6 Vicenza, in data 22 gennaio 2016 e del Direttore della U.O.C. Terapia del Dolore, in data 27 gennaio 2016. Con e-mail del 28 gennaio 2016 il Direttore f.f. del Distretto Socio-Sanitario di questa Azienda ha espresso il parere favorevole all uso non esclusivo dei seguenti spazi presso la sede distrettuale sito in Via Roma n. 1 a Costabissara (VI): la segreteria, sita al piano terra, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, la sala riunioni al 1 piano, in media una volta al mese, ed un locale al piano interrato come deposito. Si propone pertanto, il rinnovo sino 31 dicembre 2016 mediante l adozione del testo della convenzione allegata al presente provvedimento, con spesa massima annuale, per l anno 2016, al pari dell anno 2015, pari a Euro 8.000,00.= Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/171 2

Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare il rinnovo per l anno 2016, alle medesime condizioni della Convenzione sottoscritta per l anno 2015, con l Associazione Curare a Casa, ai sensi dell art. 7, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, nel testo allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di dare atto che la spesa massima annua è stimata in 8.000,00.= e trova riferimento nel bilancio sanitario anno 2016 CDEL 55.06.000031; 3. di demandare alla Direzione Amministrativa e per le Strutture Private Accreditate gli altri atti conseguenti all approvazione del presente provvedimento e di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative e all Associazione Curare a Casa per i seguiti di competenza; 4. di pubblicare la presente all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/171 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo. Vicenza, IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/171 4

CONVENZIONE TRA L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Vicenza", con sede in Vicenza, Via M. Rodolfi n. 37, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi E L'Associazione "Curare a Casa", con sede in Vicenza, Strada Marosticana n. 87, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Visentin PREMESSO CHE La L. 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i. Legge Quadro sul Volontariato e la L.R. del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato disciplinano tra i molti aspetti anche l eventuale rapporto in convenzionamento tra PP.AA. e con le Associazioni di volontariato; L Associazione Curare a Casa O.N.L.U.S. (di seguito Associazione), con sede presso il Distretto Socio Sanitario dell Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, via Marosticana 87 Vicenza-, è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale 14 aprile 2014 n. 138; L'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" (di seguito U.L.SS.) ha approvato con deliberazione del Direttore Generale del 22.09.2000, n. 441, in relazione agli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui alle D.G.R. n. 1488/1999 e n. 3407/1999", il Programma "Il miglioramento dell' Assistenza Domiciliare integrata nell'ulss n.6 Vicenza, che integra il programma "Proget- 5

to regionale relativo al potenziamento dell'assistenza Domiciliare Integrata", approvato con le deliberazioni n.1079/1999 e n. 361/2000; La D.G.R.V. del 22 settembre 2000 n. 2989, "Adempimenti regionali ex art. 1 del Decreto Legge 28.12.1998 n. 450, convertito in legge 26.021999 n. 39 "ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio di programmi integrati per l'assistenza al malato neoplastico grave e in condizioni di terminalità, nonché per lo sviluppo delle Cure Palliative, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di una "rete di assistenza costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, operante in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell' autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti"; tra gli ammissibili all'adi rientrano anche i soggetti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, nonché da altre patologie in fase terminale; uno degli scopi dell'associazione "Curare a Casa" è di contribuire a sviluppare un programma di assistenza domiciliare in favore dei pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolute ed irreversibili, in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita alle persone sofferenti. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 1.1 L'Associazione si impegna ad assicurare il trasporto dei malati terminali inseriti nel piano di assistenza ambulatoriale del Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative. 6

1.2 L'Associazione si impegna ad assicurare il servizio di volontariato ai malati terminali a domicilio - previa acquisizione del consenso da parte del malato e della sua famiglia - all'interno del piano di intervento definito dalla UVMD, che costituisce ora la porta unica di accesso alla rete integrata dei servizi, cui demandare la costruzione del programma assistenziale e riabilitativo. 1.3 L Associazione si impegna a svolgere le attività assistenziali del presente articolo per tutta la durata della convenzione, senza soluzione di continuità. 1.4 L Associazione, nei limiti delle disponibilità, si impegna a fornite alla struttura intramuraria Hospice volontari disponibili, con la loro presenza, per aiuto al malato ed ai familiari; la figura del volontario si affianca all equipe sanitaria ricoprendo il ruolo di aiuto e compagnia al malato. 1.5 L Associazione concorre all assistenza dei pazienti ricoverati nell Hospice con programmi innovativi di valutazione psico-clinica e di supporto psicologico ai malati ed ai loro familiari; in ogni caso saranno coordinati e seguiranno le direttive del personale psicologico e medico dell ULSS. Articolo 2 Per l'espletamento delle attività l'associazione si impegna a fornire quanto segue: a) in relazione all art.1, ai commi 1 e 2, si impegna ad assicurare l'impiego di volontari, adeguatamente formati in conformità a quanto previsto dalla L. 38/2010, per il trasporto al reparto ospe- 7

daliero, e, per l'assistenza al malato terminale al proprio domicilio, con compiti definiti dal sopracitato programma assistenziale; b) In relazione all art.1, comma 4, si impegna a fornire la presenza in Hospice di volontari attenendosi a quanto sarà disposto dal personale di riferimento dell Hospice (medici, psicologi e responsabile del personale di assistenza); c) In relazione all art. 1, comma 5, si impegna a garantire la presenza in Hospice di personale psicologico adeguatamente formato, che opererà in collegamento e seguendo le direttive del Responsabile de Servizio di Psicologia ospedaliero. d) la relazione annuale consuntiva sull attività assistenziale svolta. Articolo 3 3.1 Nell'espletamento delle attività assistenziali attribuite, i volontari dell Associazione fanno riferimento all Unità Operativa di Terapia del Dolore e Cure Palliative. 3.2 Nessuna responsabilità civile, nei confronti di terzi deriva all'u.l.ss. per eventuali danni causati dai volontari dell Associazione nell'ambito dell'attività svolta. 3.3 L Associazione risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni subiti nel corso dell attività oggetto della presente convenzione. Ai sensi dell art. 2043 del Codice Civile, l Associazione provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dall attività oggetto della presente convenzione. 3.4 L Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che 8

dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dall Associazione per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell Azienda in relazione all attività oggetto della presente convenzione. Articolo 4 4.1 In collaborazione con l'associazione e gli Enti Locali, l U.L.SS., intende creare una rete di solidarietà locale che, partendo dal coinvolgimento delle famiglie del vicinato, porti all'individuazione e formazione di volontari in grado di affrontare i compiti connessi all' assistenza ai malati in fase terminale. 4.2 L'U.L.SS. si impegna altresì a promuovere, di concerto con l'associazione, ogni iniziativa atta a sviluppare la cultura della solidarietà nelle comunità locali, nonché il pieno rispetto della personalità e dignità del malato e della sua famiglia. Articolo 5 L'U.L.SS., per l'attività svolta dall'associazione, corrisponde direttamente alla stessa, previa presentazione di rendicontazione, le spese di gestione nella seguente misura: a) la spesa sostenuta dai volontari per gli spostamenti sarà rimborsata secondo il criterio individuato nell importo forfaitario omincopmprensivo di /km 0,19 così come disposto dalla circolare regionale del 22 luglio 2015 prot. n. 302321, previa presentazione da parte dell' Associazione di idonea documentazione vistata dal Direttore del Dipartimento di Cure Primarie; 9

b) il rimborso delle spese sostenute dall'associazione per la stipula di idonee polizze di assicurazione per danni che i volontari dell' Associazione dovessero subire o provocare nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione; copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Servizio Amministrativo Rapporti con le Strutture Sanitarie Private. Articolo 6 L'Associazione si impegna ad inviare una rendicontazione annuale consuntiva delle spese sostenute con l'indicazione degli estremi normativi di esclusione dall'obbligo di fatturazione. Gli addebiti verranno pagati entro 90 giorni, dalla data di ricevimento degli stessi risultante dal protocollo generale dell'u.l.ss., previa verifica di ogni pezza giustificativa da parte dell U.L.SS. e fatta salva la disponibilità finanziaria dell U.L.SS. Articolo 7 L U.SS., esclusivamente per lo svolgimento dell attività di cui alla presente convenzione, autorizza l uso non esclusivo dei seguenti spazi presso il Distretto Socio-Sanitario nella sede sita in Via Roma n. 1 a Costabissara (VI): - la segreteria, sita al piano terra, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì; - la sala riunioni al 1 piano, in media una volta al mese; - un locale al piano interrato come deposito. L Associazione provvede a proprie cure e spese nei confronti del proprio personale a idonee coperture assicurative per responsabilità civi- 10

le a garanzia di eventuali danni provocati a cose e/o persone, a non pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività istituzionali del Distretto Socio-Sanitario, a non modificare lo stato dei luoghi e ad adottare ogni cautela al fine di evitare qualsiasi danneggiamento ai beni di proprietà dell U.L.SS. L U.L.SS. per il tramite del Direttore del Distretto Socio-Sanitario o persona sua delegata provvederà a controllare il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione dell Associazione nonché a segnalare eventuali difformità o inadempimenti. Articolo 8 La presente convenzione decorrere dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo, previo accordo delle parti, per una ulteriore annualità. Articolo 9 Le Parti concordano di riservare alla Giunta Regionale del Veneto un diritto/dovere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'u.l.ss., per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione della presente convenzione qualora sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'associazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 30 agosto 1993 n. 40. Articolo 10 Le Parti concordano di riservare alla Giunta Regionale del Veneto un diritto/dovere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'u.l.ss. 11

Articolo 11 La presente Convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B. E soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Vicenza, IL PRESIDENTE Associazione Curare a Casa O.N.L.U.S. (dr. Marco Visentin) IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA U.L.SS. n. 6 Vicenza (dott. Giovanni Pavesi) 12