CONVENZIONE TRA. L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Vicenza", con sede in Vicenza,

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1 CONVENZIONE TRA L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Vicenza", con sede in Vicenza, Via M. Rodolfi n. 37, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Ermanno Angonese E L'Associazione "Curare a Casa", con sede in Vicenza, Strada Marosticana n. 87, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Visentin PREMESSO CHE La L. 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i. Legge Quadro sul Volontariato e la L.R. del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato disciplinano tra i molti aspetti anche l eventuale rapporto in convenzionamento tra PP.AA. e con le Associazioni di volontariato; L Associazione Curare a Casa O.N.L.U.S. (di seguito Associazione), con sede presso il Distretto Socio Sanitario dell Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, via Marosticana 87 Vicenza-, è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Dirigenziale 14 aprile 2014 n. 138; L'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" (di seguito U.L.SS.) ha approvato con deliberazione del Direttore Generale del , n. 441, in relazione agli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui alle D.G.R. n. 1488/1999 e n. 3407/1999", il Programma "Il miglioramento dell' Assistenza Domiciliare integrata nell'ulss n.6 Vicenza, che integra il programma "Proget-

2 to regionale relativo al potenziamento dell'assistenza Domiciliare Integrata", approvato con le deliberazioni n.1079/1999 e n. 361/2000; La D.G.R.V. del 22 settembre 2000 n. 2989, "Adempimenti regionali ex art. 1 del Decreto Legge n. 450, convertito in legge n. 39 "ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio di programmi integrati per l'assistenza al malato neoplastico grave e in condizioni di terminalità, nonché per lo sviluppo delle Cure Palliative, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di una "rete di assistenza costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, operante in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell' autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti"; tra gli ammissibili all'adi rientrano anche i soggetti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, nonché da altre patologie in fase terminale; uno degli scopi dell'associazione "Curare a Casa" è di contribuire a sviluppare un programma di assistenza domiciliare in favore dei pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolute ed irreversibili, in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita alle persone sofferenti. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Articolo L'Associazione si impegna ad assicurare il trasporto dei malati terminali inseriti nel piano di assistenza ambulatoriale del Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative.

3 1.2 L'Associazione si impegna ad assicurare il servizio di volontariato ai malati terminali a domicilio - previa acquisizione del consenso da parte del malato e della sua famiglia - all'interno del piano di intervento definito dalla UVMD, che costituisce ora la porta unica di accesso alla rete integrata dei servizi, cui demandare la costruzione del programma assistenziale e riabilitativo. 1.3 L Associazione si impegna a svolgere le attività assistenziali del presente articolo per tutta la durata della convenzione, senza soluzione di continuità. 1.4 L Associazione, nei limiti delle disponibilità, si impegna a fornite alla struttura intramuraria Hospice volontari disponibili, con la loro presenza, per aiuto al malato ed ai familiari; la figura del volontario si affianca all equipe sanitaria ricoprendo il ruolo di aiuto e compagnia al malato. 1.5 L Associazione concorre all assistenza dei pazienti ricoverati nell Hospice con programmi innovativi di valutazione psico-clinica e di supporto psicologico ai malati ed ai loro familiari; in ogni caso saranno coordinati e seguiranno le direttive del personale psicologico e medico dell ULSS. Articolo Per l'espletamento delle attività l'associazione si impegna a fornire quanto segue: a) in relazione all art.1, ai commi 1 e 2, si impegna ad assicurare l'impiego di volontari, adeguatamente formati in conformità a quanto previsto dalla L. 38/2010, per il trasporto al reparto ospe-

4 daliero, e, per l'assistenza al malato terminale al proprio domicilio, con compiti definiti dal sopracitato programma assistenziale; b) In relazione all art.1, comma 3, si impegna a fornire la presenza in Hospice di volontari attenendosi a quanto sarà disposto dal personale di riferimento dell Hospice (medici, psicologi e responsabile del personale di assistenza); c) In relazione all art. 1, comma 4, si impegna a garantire la presenza in Hospice di personale psicologico adeguatamente formato, che opererà in collegamento e seguendo le direttive del Responsabile de Servizio di Psicologia ospedaliero. d) la relazione annuale consuntiva sull attività assistenziale svolta. Articolo Nell'espletamento delle attività assistenziali attribuite, i volontari dell Associazione fanno riferimento all Unità Operativa di Terapia del Dolore e Cure Palliative. 3.2 Nessuna responsabilità civile, nei confronti di terzi deriva all'u.l.ss. per eventuali danni causati dai volontari dell Associazione nell' ambito dell' attività svolta. 3.3 L Associazione risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni subiti nel corso dell attività oggetto della presente convenzione. Ai sensi dell art del Codice Civile, l Associazione provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dall attività oggetto della presente convenzione. 3.4 L Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che

5 dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dall Associazione per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell Azienda in relazione all attività oggetto della presente convenzione. Articolo In collaborazione con l'associazione e gli Enti Locali, l U.L.SS., intende creare una rete di solidarietà locale che, partendo dal coinvolgimento delle famiglie del vicinato, porti all'individuazione e formazione di volontari in grado di affrontare i compiti connessi all' assistenza ai malati in fase terminale. 4.2 L'U.L.SS. si impegna altresì a promuovere, di concerto con l'associazione, ogni iniziativa atta a sviluppare la cultura della solidarietà nelle comunità locali, nonché il pieno rispetto della personalità e dignità del malato e della sua famiglia. Articolo L'U.L.SS., per l'attività svolta dall'associazione, corrisponde direttamente alla stessa, previa presentazione di rendicontazione, le spese di gestione nella seguente misura: a) l rimborso della spesa sostenuta dai volontari per gli spostamenti, pari alla tariffa ad 1/5 per chilometro sul prezzo corrente del carburante, previa presentazione da parte dell' Associazione di idonea documentazione vistata dal Direttore del Dipartimento di Cure Primarie; b) il rimborso delle spese sostenute dall'associazione per la stipula

6 di idonee polizze di assicurazione per danni che i volontari dell' Associazione dovessero subire o provocare nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione; copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Servizio Amministrativo Rapporti con le Strutture Sanitarie Private. Articolo L'Associazione si impegna ad inviare una rendicontazione annuale consuntiva delle spese sostenute con l'indicazione degli estremi normativi di esclusione dall'obbligo di fatturazione. Gli addebiti verranno pagati entro 90 giorni, dalla data di ricevimento degli stessi risultante dal protocollo generale dell'u.l.ss., previa verifica di ogni pezza giustificativa da parte dell U.L.SS. e fatta salva la disponibilità finanziaria dell U.L.SS. Articolo La presente convenzione decorrere dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2014 con possibilità di rinnovo, previo accordo delle parti, per una ulteriore annualità. Articolo 8 Le Parti concordano di riservare alla Giunta Regionale del Veneto un diritto/dovere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'u.l.ss., per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione della presente convenzione qualora sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'associazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 30 agosto 1993 n. 40.

7 Articolo 9 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell Associazione; è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Vicenza, IL PRESIDENTE Associazione Curare a Casa O.N.L.U.S. (dr. Marco Visentin) IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA U.L.SS. n. 6 Vicenza (ing. Ermanno Angonese)

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