Il pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo



Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

Pagamento del debito dopo la presentazione del decreto ingiuntivo. Aspetti pratici.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

COND. DI MILANO VIA...

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (M

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

La rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Massima:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

La rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

SENTENZA. rappresentati e difesi dall'avvocato Scarpelli Fernando, giusta '"C procura in calce al ricorso;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

IL 36-BIS NON SI MOTIVA

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

L indennità per il personale di radiologia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 ORDINANZA. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Enzo D.R. intimava a Franco C. precetto di pagamento della somma di lire

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

Il valore delle dichiarazioni penali nel processo tributario

Tribunale Ordinario di Verona

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Tribunale Ordinario di Verona Sezione terza civile

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Crisi di liquidità - omesso versamento ritenute

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Trasferimento immobili: avviso di accertamento di maggiore valore nullo se manca la motivazione

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Transcript:

Il pagamento parziale del debito va imputato agli interessi e non capitale Giudice di Pace di Palermo sentenza 20 novembre 2012 commento e testo Guida al diritto.it In tema di imputazione del pagamento il codice civile, all'articolo 1194, comma 1, stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Dunque, l'imputazione della somma capitale deve essere necessariamente preceduta dal versamento dei relativi interessi per impedire un inevitabile pregiudizio per il patrimonio del creditore. Non solo, la prova del consenso del creditore deve essere chiara e certa. Secondo la Cassazione, infatti, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione (sentenza n. 17661/2002). In materia di obbligazioni pecuniarie, poi, l impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. 9645/2004). Con queste motivazioni il Giudice di Pace di Palermo, sentenza 20 novembre 2012, ha rigettato il ricorso di un Spa pubblica in liquidazione contro il decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di 1.944,71 euro, oltre interessi moratori, e spese processuali. Bocciata infatti la tesi difensiva secondo cui la società essendo finanziata esclusivamente dalla Ragioneria si trovava nella impossibilità di adempiere alla prestazione. Ma non è stata accolta neppure l argomento dell errato calcolo degli interessi.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16592/11 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da Biosphera S.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall Avv., presso il cui studio, sito in via G. Maurigi n. 4, ha eletto domicilio opponente contro...di... Francesco Paolo, in persona del suo titolare, Rag. Francesco..., rappresentata e difesa dall Avv. Francesco..., presso il cui studio, sito in via XX Settembre n. 48, ha eletto domicilio opposto costituito Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo n. 3878/2011 del Giudice di Pace di Palermo. Conclusioni : come in atti. FATTO E DIRITTO Con atto introduttivo del 20.12.11, la Biosphera S.p.a., società pubblica in liquidazione, impugnava il decreto ingiuntivo n. 3878/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo il 25.10.11, ed ingiungente l importo di 1.944,71, oltre interessi moratori e spese del monitorio, in favore della Mil World, creditrice per la fornitura del servizio ordinario di pulizia dei locali uffici, giusto contratto del 28.01.09. La società opponente eccepiva l insussistenza del diritto dell opposta alla corresponsione di interessi moratori e spese legali per l attività di recupero posta

in essere ex D.Lgs 231/02 stante che il ritardato pagamento delle varie fatture era stato determinato dall impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, consistendo quest ultima dal fatto che l opponente veniva finanziata esclusivamente a mezzo di trasferimenti diretti da parte della Regione Siciliana. In subordine, rilevava un errato calcolo dei detti interessi posti a base del decreto ingiuntivo in quanto decorrenti dalla data di emissione delle fatture, anziché dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Evidenziava inoltre una sproporzione nella determinazione delle spese legali riguardanti l attività stragiudiziale, ed infine riteneva come errata l indicazione della base imponibile su cui venivano calcolati gli interessi moratori, in quanto comprensiva di Iva. Costituendosi in giudizio, parte opposta (ricorrente nel monitorio) precisava che, avendo ricevuto dalla Biosphera, per la prestazione contrattuale in oggetto degli acconti (su un compenso globale di 23.352,00, come da fatture allegate), la stessa li imputava a saldo di spese legali ed interessi moratori, e solo in parte in acconto alla sorte capitale, onde rimaneva inevaso un ultimo credito di 1.944,71, sulla cui scorta veniva emesso il decreto ingiuntivo impugnato. Chiariva quindi che per prassi la data di emissione delle fatture coincideva con quella di ricezione delle stesse, atteso che gli impiegati della Mil World, nel medesimo giorno, in cui eseguivano la prestazione lavorativa, consegnavano la fattura alla Biosphera e considerato che il detto contratto riguardava la somministrazione periodica di un servizio di pulizie, con emissione mensile di fattura. Rilevava la congruità delle spese legali stragiudiziali (pari ad 724,15), riguardanti, fra l altro, la redazione di numerose diffide ad adempiere. Infine, evidenziava la corretta base imponibile (comprendente l Iva), in quanto riguardante somme corrisposte dalla Mil World, e dunque produttive di interessi. Sul piano istruttorio, assumevano rilevanza le dichiarazioni testimoniali dei Sig.ri Romeo e Balasingam, che confermavano la prassi relativa alla consegna delle fatture presso gli uffici della Biosphera alla fine di ogni mese, o all inizio del mese successivo, al termine delle pulizie.

Circostanza, quest ultima, contraddetta dalla teste Di Chiazza, ma indirettamente confermata ex art. 232 c.p.c. dall ingiustificata assenza del legale rappresentante di parte opponente all interrogatorio formale, cui lo stesso si sottraeva. Orbene, all esito dell istruzione dibattimentale, si ritiene sufficientemente formata la prova del credito vantato dalla Mil World. Va anzitutto affermato, infatti, che la disposizione civilistica di cui all art. 2697 c.c. che governa l onere della prova afferma il principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui le sue pretese si fondano. In tal senso, parte opponente si dimostrava in grado di provare, sia a mezzo testimoni che documentalmente, la fondatezza delle proprie pretese economiche, chiarendo in ultima analisi l origine del credito, sotteso all emissione del decreto ingiuntivo. A tale riguardo, si osserva che in tema di imputazione del pagamento, l'art. 1194, comma 1, c.c. stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. L'imputazione della somma capitale deve essere necessariamente preceduta dal versamento dei relativi interessi per impedire un inevitabile pregiudizio per il patrimonio del creditore : infatti, la parte obbligata alla prestazione pecuniaria, prima deve eliminare gli accessori che fanno carico al debitore ai sensi dell'art. 1196 c.c. e successivamente estinguere il debito relativo al capitale. La giurisprudenza della Suprema Corte, al riguardo, appare chiara laddove afferma che qualora il debitore convenga in giudizio il creditore per l'accertamento dell'estinzione del credito a seguito di pagamenti pretendendo di imputarli prima al capitale e poi agli interessi ed alle spese, ha l'onere di provare il consenso del creditore a siffatta imputazione, trattandosi di condizione dell'azione la cui esistenza o meno deve essere accertata d'ufficio dal giudice, e con riguardo alla quale la deduzione del convenuto creditore circa la mancanza del suo consenso, configura una mera difesa a sollecitare il potere dovere da parte del giudice ( Cass. Civ. sent. 14.03.1988, n. 2434 ). A ciò aggiungasi che la prova del consenso del creditore all'imputazione della sorte capitale prima e degli accessori poi, deve essere chiara e certa : di ciò se ne può

rinvenire una conferma attraverso un ulteriore pronuncia (n. 17661 del 11.12.2002) della Corte di Cassazione, secondo la quale nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione. Per quanto poi concerne l impossibilità della prestazione come delineata dall opponente anche qui la Suprema Corte ha chiarito che l'impossibilita che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo, e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro (così, per tutte, Cass. Civ. n. 2555 del 15/07/1968). Peraltro, i giudici nomofilattici hanno poi precisato che in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sè e per sè considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (così, Cass. Civ. sez. L, n. 9645 del 20/05/2004). Si rileva quindi l infondatezza dell eccezione della Biosphera in ordine all errato calcolo degli interessi moratori, atteso che come provato dalla... la prassi nei rapporti fra i due soggetti del rapporto avendo ad oggetto una somministrazione continuativa d un servizio di pulizia consisteva nella consegna della fattura mensile al termine del mese lavorativo. Parte opposta provava, poi, la congruità delle spese legali stragiudiziali ( 724,15), tenuto conto peraltro dell importo del credito preteso ( 23.352,00), nonché la corretta base imponibile, comprensiva di Iva (in quanto corrisposta all Erario dello Stato), produttiva di interessi ex lege. Sulla scorta di quanto rilevato, non risulta essere emersa dal dibattimento in contraddittorio con le parti in causa l esistenza di una prova adeguata dei fatti

costituenti le eccezioni dell opponente secondo i canoni del giudizio ordinario di merito (in tal senso, Trib. Salerno sent. 06/05/2004). Alla luce delle suesposte considerazioni, va integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 3878/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, con il quale si intimava all opponente il pagamento di 1.944,71, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, ed oltre spese processuali del monitorio. Non si considera accoglibile, infine, la richiesta di condanna della Biosphera ex art. 96 c.p.c., atteso che non ne ricorrono i presupposti processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in base al D.M. 140/12, nella somma di 1.300,00, oltre Iva e Cpa. P. Q. M. Visti gli artt. 2697 Cod. Civ. ; Visti gli artt. 645 e 653 C.p.c. ; Rigetta l atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in data 20/12/2011 da Biosphera S.p.a. in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, in quanto infondato ai sensi dell art. 2697 c.c. Conseguentemente, convalida il decreto ingiuntivo n. 3878/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, con il quale si intima alla Biosphera S.p.a. in liquidazione il pagamento di 1.944,71, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, ed oltre spese processuali del monitorio. Condanna l opponente Biosphera S.p.a. in liquidazione,al pagamento delle spese del presente giudizio, che si attribuiscono nell importo di 1.300,00 a favore dell opposta...di... Francesco Paolo, in persona del suo titolare, Rag. Francesco... come sopra rappresentata e difesa. Cosi deciso in Palermo addi 20/11/2012. Il Giudice di Pace (Dott. Vincenzo Vitale)